E, quindi, invalidi di servizio e invalidi di guerra non possono essere messi sullo stesso piano. L'equiparazione tra le due diverse categorie degli invalidi di servizio e degli invalidi di guerra, che trova il suo riferimento nell’articolo 1 della l. numero 539/1950, è da intendersi limitata agli effetti ivi previsti e non può ritenersi un principio generale e tendenziale vigente all’interno dell’ordinamento.
Il principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato nella sentenza numero 4442/12, depositata lo scorso 3 agosto. Attenersi al significato letterale. L’articolo 1 della l. numero 539 del 1950, che prevede che i benefici spettanti secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra si applicano ai mutilati e invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio, è chiaro e univoco nel senso che agli invalidi per servizio sono estesi i benefici che sono stati già riconosciuti agli invalidi di guerra e, quindi, non è consentito all'interprete di dare alla norma un significato diverso da quello letterale, nella ricerca di una presunta volontà del legislatore non corrispondente a quella resa evidente. Benefici limitati. L'univocità della locuzione adoperata dal richiamato articolo 1 della l. numero 539/1950 è tale da non suscitare alcun dubbio sul fatto che la norma effettui un rinvio alle vigenti disposizioni, al fine di individuare i benefici spettanti agli invalidi di guerra da applicare anche agli invalidi per servizio cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, numero 3538/2011 . La portata del rinvio, tuttavia, è circoscritta alle vigenti disposizioni la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare la problematica relativa al carattere dinamico o meno di tale rinvio, operato dal menzionato articolo 1 della l. numero 539/1950 alle leggi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, risolvendola nel senso che i benefici riconosciuti con leggi successive in particolare con la l. numero 336/1970, e successive modificazioni alla predetta legge numero 539 del 1950, e all'analoga legge numero 474 del 1958, non sono estensibili agli invalidi per servizio, a motivo della particolare condizione degli invalidi di guerra e della specifica causa della loro invalidità. Copertura della spesa. L'equiparazione, infatti, è resa impossibile dalla riconosciuta natura eccezionale di dette leggi, dal carattere tassativo delle relative previsioni ivi contenute e considerato che queste, allorché hanno inteso estendere l'operatività dei benefici a categorie equiparate a quelle nominativamente indicate, lo hanno disposto in modo espresso cfr. Consiglio Stato, sez. III, 17 settembre 2010, numero 2893 . Infatti, i benefici riconosciuti con leggi successive, non sono estensibili agli invalidi per servizio, a motivo della particolare condizione degli invalidi di guerra e della specifica causa della loro invalidità il riferimento alle leggi vigenti, contenuto nella legge del 1950, non può che riguardare la normativa allora vigente, in quanto nessuna legge, che comporti oneri finanziari, può recare impegni senza indicare i mezzi con i quali farvi fronte articolo 81 Cost. . Inoltre, come emerge dai lavori preparatori della l. numero 336/1970, la proposta di estensione dei benefici combattentistici in favore degli invalidi per servizio, fu lasciata cadere per ritiro dei relativi emendamenti cfr. Consiglio Stato, sez. V, numero 4398/2007 . L'interpretazione corretta. In sostanza, il Collegio ritiene che l'espressione utilizzata dal legislatore nell'articolo 1, l. numero 539/1950 sia chiaramente ed univocamente interpretabile nel senso che agli invalidi per servizio sono estesi i benefici che sono stati già riconosciuti precedentemente agli invalidi di guerra e che, quindi, non sia consentito all'interprete di dare alla norma un significato diverso da quello letterale, nella ricerca di una presunta volontà del legislatore non corrispondente a quella resa evidente i benefici riconosciuti con leggi successive, quindi, non sono estensibili agli invalidi per servizio, a motivo della particolare condizione degli invalidi di guerra e della specifica causa della loro invalidità cfr. Consiglio Stato, sez. V numero 569/2007 e sez. VI, numero 3223/2002 .
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3 luglio – 3 agosto 2012, numero 4442 Presidente Saltelli – Estensore Lotti Fatto Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. VI, con la sentenza numero 2794 del 9 febbraio 2004, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento della nota del Settore Quiescenza e Previdenza della Regione Campania, prot. numero 6732 del 16 febbraio 1998, nella parte in cui rigettava l’istanza della ricorrente finalizzata ad ottenere i benefici di cui alla legge 336/70, nonché per la declaratoria del suo diritto a fruire di detti benefici. Il TAR ha fondato la sua decisione rilevando, sinteticamente, che l’invocata equiparazione tra le due diverse categorie degli invalidi di servizio e degli invalidi di guerra, che trova il suo riferimento nell’articolo 1 della l. 539/1950 è da intendersi limitata agli effetti ivi previsti e non può ritenersi un principio generale e tendenziale vigente all’interno dell’ordinamento. Pertanto, per il TAR, i benefici previsti dalla legge 336/70 a favore degli invalidi di guerra non sono estensibili agli invalidi per servizio. L’appellante ha contestato la sentenza del TAR, chiedendo l’accoglimento dell’appello. Si è costituita la Regione, chiedendo il rigetto dell’appello. All’udienza pubblica del 3 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto Ritiene il Collegio che la sentenza del TAR impugnata debba trovare piena conferma. Si deve osservare che l’articolo 1 della l. numero 539 del 1950, che prevede che i benefici spettanti secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra si applicano ai mutilati e invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio, è chiaro e univoco nel senso che agli invalidi per servizio sono estesi i benefici che sono stati già riconosciuti agli invalidi di guerra e, quindi, non è consentito all'interprete di dare alla norma un significato diverso da quello letterale, nella ricerca di una presunta volontà del legislatore non corrispondente a quella resa evidente. L'univocità della locuzione adoperata dal richiamato articolo 1 della l. numero 539 del 1950 è tale da non suscitare alcun dubbio sul fatto che la norma effettui un rinvio alle vigenti disposizioni, al fine di individuare i benefici spettanti agli invalidi di guerra da applicare anche agli invalidi per servizio cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2011, numero 3538 . La portata del rinvio, tuttavia, è circoscritta alle vigenti disposizioni la giurisprudenza ha avuto modo di affrontare la problematica relativa al carattere dinamico o meno di tale rinvio, operato dal menzionato articolo 1 della l. numero 539 del 1950 alle leggi a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, risolvendola nel senso che i benefici riconosciuti con leggi successive in particolare con la l. numero 336 del 1970, e successive modificazioni, oggetto del presente giudizio alla predetta legge numero 539 del 1950, e all'analoga legge numero 474 del 1958, non sono estensibili agli invalidi per servizio, a motivo della particolare condizione degli invalidi di guerra e della specifica causa della loro invalidità. L'equiparazione, infatti, è resa impossibile dalla riconosciuta natura eccezionale di dette leggi, dal carattere tassativo delle relative previsioni ivi contenute e considerato che queste, allorché hanno inteso estendere l'operatività dei benefici a categorie equiparate a quelle nominativamente indicate, lo hanno disposto in modo espresso cfr. Consiglio Stato, sez. III, 17 settembre 2010, numero 2893 . Infatti, i benefici riconosciuti con leggi successive in particolare con la l. numero 336 del 1970, e successive modificazioni alla l. numero 539 del 1950 e all'analoga l. numero 474 del 1958, non sono estensibili agli invalidi per servizio, a motivo della particolare condizione degli invalidi di guerra e della specifica causa della loro invalidità il riferimento alle leggi vigenti, contenuto nella legge del 1950, non può che riguardare la normativa allora vigente, in quanto nessuna legge, che comporti oneri finanziari, può recare impegni senza indicare i mezzi con i quali farvi fronte articolo 81 Cost. . Inoltre, come emerge dai lavori preparatori della l. numero 336 del 1970, la proposta di estensione dei benefici combattentistici in favore degli invalidi per servizio, fu lasciata cadere per ritiro dei relativi emendamenti cfr. Consiglio Stato, sez. V, 10 agosto 2007, numero 4398 . Conclusivamente il Collegio ritiene che l'espressione utilizzata dal legislatore nell'articolo 1, l. numero 539 del 1950 sia chiaramente ed univocamente interpretabile nel senso che agli invalidi per servizio sono estesi i benefici che sono stati già riconosciuti precedentemente agli invalidi di guerra e che, quindi, non sia consentito all'interprete di dare alla norma un significato diverso da quello letterale, nella ricerca di una presunta volontà del legislatore non corrispondente a quella resa evidente i benefici riconosciuti con leggi successive, in particolare con la l. 24 maggio 1970 numero 336 e successive modificazioni alla predetta l. numero 539 del 1950, non sono estensibili agli invalidi per servizio, a motivo della particolare condizione degli invalidi di guerra e della specifica causa della loro invalidità cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 febbraio 2007, numero 569 e sez. VI, 10 giugno 2002, numero 3223 . Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello, pur articolato in vari motivi, tutti però incentrati sul tentativo di confutare il principio anzidetto che è, invece, ineludibile, deve essere respinto, in quanto infondato. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa, tra le parti, le spese di lite del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.