In materia di risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale, ove la società assicuratrice del responsabile venga sottoposta a liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio instaurato dal danneggiato, deve essere comunicata la pendenza del giudizio all’impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
A quest’ultima è opponibile, nei limiti del massimale di legge, tutto ciò che accade dopo la ricevuta informazione, a prescindere dal suo intervento nel processo. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia numero 11569 del 14 maggio 2013. Il caso. A seguito di un sinistro stradale avvenuto tra un ciclomotore e un’autovettura, i due occupanti del ciclomotore riportavano delle lesioni. Nel corso del giudizio instaurato dai medesimi nei confronti dell’automobilista e della compagnia assicurativa per la r.c.a., quest’ultima veniva posta in liquidazione coatta amministrativa. Il processo veniva quindi interrotto, per poi essere riassunto nei confronti del commissario liquidatore. Al termine del giudizio, i convenuti venivano condannati in solido a risarcire i danni patiti dagli attori. A questo punto, i due danneggiati comunicavano all’impresa designata per la liquidazione del danno la pendenza del giudizio. Assumendo la non opponibilità nei suoi confronti della sentenza di primo grado, l’impresa designata proponeva appello. In accoglimento del gravame, i giudici di secondo grado dichiaravano l’inopponibilità della sentenza nei confronti dell’impresa designata in quanto la denuntiatio litis era avvenuta solo dopo il deposito della sentenza. I danneggiati propongono quindi ricorso per cassazione. L’onere di comunicazione della pendenza del giudizio all’impresa designata. Tra le ipotesi in cui interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada va annoverata quella in cui la compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro stradale si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa. Quanto alla procedura da seguire per ottenere il risarcimento del danno da parte dell’impresa designata per la liquidazione, occorre richiamare l’articolo 25, legge numero 990/1969, che distingue a seconda che le imprese si trovino in stato di liquidazione coatta al momento del sinistro o vi vengano poste successivamente. Limitando l’indagine alla seconda ipotesi disciplinata dal comma 2 della disposizione citata , qualora il provvedimento di liquidazione coatta intervenga nel corso del giudizio e questo prosegua nei confronti dell’impresa in liquidazione coatta come avvenuto nel caso di specie , le relative pronunce sono opponibili, nei limiti del massimale previsto dalla legge, all’impresa designata. Detta opponibilità è però subordinata alla condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi via abbia interesse. Omessa comunicazione all’impresa designata e inopponibilità della sentenza. A proposito dell’articolo 25 citato, la Suprema Corte chiarisce che, una volta ritualmente informata della pendenza del giudizio, tutto quanto accade dopo la ricevuta informazione è, sempre nei limiti del massimale, opponibile all’impresa designata. Ciò anche laddove l’impresa decida di non intervenire nel processo, naturalmente nel grado in cui tanto è ancora possibile. Sulla scorta di tali principi, dunque, i giudici di legittimità affermano che, nel caso di specie, la sentenza di primo grado non era opponibile all’impresa designata in quanto la stessa non era stata informata della pendenza del processo. D’altra parte, non mancano di richiamare un precedente giurisprudenziale Cass. numero 212/2002 nel quale è stata ravvisata comunque una certa efficacia della sentenza inopponibile. In particolare, nella pronuncia de quo , i giudici di legittimità hanno chiarito che, anche laddove la sentenza non sia opponibile, se la stessa passa in giudicato perché né il commissario liquidatore né l’impresa designata posta in condizioni di farlo l’impugnano, la condanna risultante dalla sentenza passata in giudicato, pronunciata contro l’assicuratore od il commissario liquidatore, fa stato ed è eseguibile anche in confronto dell’impresa designata. Dopo la comunicazione è tutto opponibile. Esclusa, quindi, l’opponibilità della sentenza di primo grado nei confronti dell’impresa designata, la Corte di Cassazione si sofferma sugli effetti della comunicazione successiva al deposito della stessa. A tal proposito, rileva come la circostanza per cui la sentenza di primo grado fosse stata comunicata all’impresa designata, con conseguente possibilità della stessa di partecipare al processo di secondo grado, intervenendovi o addirittura proponendo appello come effettivamente fece , rende senza dubbio opponibile nei suoi confronti la sentenza emessa nel giudizio d’appello, cui aveva ab initio partecipato. Detta impresa è infatti ammessa, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, l. numero 990/1969, a svolgere in appello «le istanze, difese e prove di suo interesse», in tal modo esercitando le attività difensive che le erano state precluse in primo grado dalla omessa tempestiva comunicazione da parte degli attori danneggiati.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 27 marzo - 14 maggio 2013, numero 11569 Presidente Berruti – Relatore Amatucci Svolgimento del processo 1. Nel il ciclomotore condotto da I.L.C. , sul quale viaggiava come passeggero G F. , si scontrò con la vettura condotta dal proprietario G S. che, proveniente dal senso opposto, aveva invaso l'altra corsia. I due occupanti del ciclomotore riportarono lesioni e nel agirono giudizialmente per il risarcimento nei confronti del S. e dell'assicuratrice per la r.c.a. Ambra Assicurazioni s.p.a., la quale soltanto resistette, negando la responsabilità del proprio assicurato. Il 26.11.1993 il processo fu interrotto, essendo stata posta l'Ambra in liquidazione coatta amministrativa, e poi riassunto nei confronti del Commissario liquidatore. Con sentenza numero 613/02, depositata il 12.7.2002, il Tribunale di Agrigento, espletato anche l'interrogatorio del convenuto che aveva ammesso di aver invaso l'opposta corsia, lo dichiarò responsabile dell'incidente e condannò solidalmente tutti i convenuti incluso il Commissario liquidatore di Ambra a pagare oltre Euro 243.000 all'I. ed oltre Euro 83.000 al F. , oltre alla rivalutazione ed agli interessi. Il 19 ed il 27 luglio del 2002 i due comunicarono alla SAI s.p.a. poi Fondiairia - SAI s.p.a. , designata per la liquidazione dal Fondo di garanzia, la pendenza del giudizio ex articolo 25, secondo comma, della legge numero 990 del 1969. 2.- La sentenza fu appella da Ambra in liquidazione e, in via incidentale, da SAI. Con sentenza numero 823 dell'11.7.2006 la Corte d'appello di Palermo, ravvisato il concorso colposo del 30% del conducente del ciclomotore per non aver provato di essersi tenuto il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, ritenne che il danno biologico da invalidità permanente riportato dai due danneggiati dovesse quantificarsi nel 25% per il F. e nel 10% per l'I. e lo liquidò complessivamente in Euro 85.196,69 per il primo ed in Euro 19.657,23 per il secondo applicata per quest'ultimo la decurtazione del 30% . Dichiarò che la sentenza aveva valore di mero accertamento nei confronti di Ambra in liquidazione e che non era opponibile a Fondiaria Sai a favore della quale liquidò anche le spese del grado in quanto la denuntiatio litis era avvenuta solo dopo il deposito della sentenza di primo grado e perché non era provato che fosse stata già fatta prima. 3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione F.G. , affidandosi a due motivi, nonché in via incidentale I.L.C. , che articola otto motivi. Ambra s.p.a. in liquidazione resiste ad entrambi i ricorsi con distinti controricorsi e Fondiaria - SAI s.p.a. con unico controricorso. I due ricorrenti hanno depositato anche memorie illustrative. Motivi della decisione 1.- I due ricorsi vanno riuniti perché proposti avverso le stessa sentenza. 2.- Il primo motivo del ricorso del F. ed il quarto del ricorso dell'I. vengono scutinati congiuntamente per l'identità della questione che pongono. Con entrambi la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell'articolo 25, secondo e terzo comma, della legge 24.12.1969, numero 990. Vi si sostiene che, intervenuta la comunicazione all'impresa designata della sentenza di primo grado dopo che era stata emessa, era quella la sentenza che non poteva essere opposta all'impresa designata, ma non anche la sentenza di appello, tra l'altro pronunciata a seguito di un giudizio cui la stessa aveva partecipato, proponendo anche appello incidentale. 2.1.- La censura è fondata. L'ampiamente delibata ed in innumerevoli occasioni illustrata ratio dell'articolo 25 citato rende del tutto ovvio che, una volta ritualmente informata della pendenza giudizio, tutto quanto accade dopo la ricevuta informazione è, nei limiti del massimale di legge, opponibile all'impresa designata, che essa decida o no di intervenire volontariamente nel processo, naturalmente nel grado in cui tanto è ancora possibile. Nella specie Fondiaria - SAI non fu informata della pendenza del processo di primo grado e dunque quella sentenza non gli era opponibile salvo quanto stabilito da Cass. numero 212/2002, la quale ha spiegato che la sentenza non è opponibile all'impresa designata se prima non le sia stato comunicato che il giudizio pendeva, peraltro chiarendo che se la sentenza passa in giudicato perché né il commissario liquidatore né l'impresa designata, posta in condizioni di farlo, l'impugnano, la condanna risultante dalla sentenza passata in giudicato, pronunciata contro l'assicuratore od il commissario liquidatore, fa stato ed è eseguibile anche in confronto dell'impresa designata . alla fine del paragrafo 10 dei motivi della decisione . Ma fu ritualmente informata che la sentenza era stata emessa anche se dopo circa otto anni dalla riassunzione nei confronti del commissario liquidatore dell'impresa decotta, e tuttavia pochi giorni dopo la pubblicazione , sicché le fu data la possibilità di partecipare al processo di secondo grado, intervenendovi com'è consentito dal terzo comma dell'articolo 25 o addirittura proponendo appello. Il che puntualmente fece mediante appello incidentale, sicché la negazione dell'opponibilità della sentenza emessa nel giudizio d'appello, cui aveva ab initio partecipato, è del tutto priva di fondamento normativo. Non si pone in quest'occasione il problema se, proponendo appello in un contesto connotato da un'omessa informazione della pendenza del processo di primo grado, avrebbe potuto anche proporre le istanze, difese e prove di suo interesse come il terzo comma dell'articolo 25 consente per il caso dell'intervento in appello , in tal modo esercitando le attività difensive in ipotesi preclusele in primo grado dalla omessa tempestiva comunicazione da parte degli attori danneggiati. 3.- Tanto assorbe il secondo motivo del ricorso F. ed il settimo del ricorso I. , che concernono le spese processuali cui sono stati condannati a favore della Fondiaria, essendo quella statuizione accessoria travolta dalla cassazione della sentenza nei sensi di cui sopra. 4.- Restano da esaminare gli ulteriori sei motivi del ricorso I. , con esclusione dei già scrutinati quarto e settimo. Sono dedotte a col primo motivo, violazione dell'articolo 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello dato rilievo ad una circostanza di fatto non essersi il conducente tenuto sul margine destro della carreggiata mai da alcuno prospettata b col secondo, violazione dell'articolo 2054 c.c., per non aver considerato la Corte territoriale che la prova liberatoria è superflua quante volte risulti, come nella specie, che anche un comportamento diverso da parte del danneggiato, ove possibile, non avrebbe impedito l'evento c col terzo motivo, violazione degli articolo 2056 e 1227 c.c., per avere il giudice del gravame determinato nel 30% l'apporto causale colposo del conducente del ciclomotore senza darne esauriente giustificazione d col quinto, violazione degli articolo 2043 e 2059 c.c., per non avere la Corte palermitana tenuto conto, nella quantificazione del danno biologico, delle distinte componenti del danno complessivamente determinato dalla condotta lesiva e col sesto motivo, violazione dell'articolo 2056 c.c., per essere stato espunto dall'ammontare del risarcimento il danno conseguente alla perdita di un anno scolastico f con l'ottavo ed ultimo motivo, insufficiente motivazione sui punti relativi a alla mancata indagine sul se l'incidente si sarebbe ugualmente verificato quand'anche il ciclomotore avesse viaggiato in prossimità del margine destro, b all'espunzione della voce relativa alla incapacità lavorativa generica dal danno biologico, c al non riconosciuto danno da perdita di un anno scolastico, connotato da autoevidenza e solo da liquidare con criteri equitativi. 4.1.- Il primo motivo è infondato, essendo il vizio prospettato estraneo ai concetti di infra o ultra petizione cui si riferisce l'articolo 112 c.p.c 4.2.- Il secondo è infondato in quanto l'omessa considerazione di un dato di fatto dato per presupposto dal ricorrente non può dar luogo ad un vizio di sussunzione violazione di norme di diritto ma solo ad un vizio di motivazione su una quaestio facti. 4.3.- Il terzo motivo è inammissibile perché è dedotta violazione di legge ex articolo 360, numero 3 ma è dichiaratamente prospettato un vizio di motivazione. 4.4.- Il quinto motivo è infondato poiché la incapacità lavorativa generica non è tranne che per il caso di macropermanenti, comportanti inidoneità a qualunque attività lavorativa valutabile distintamente dal c.d. danno biologico, nella specie liquidato nel 10% a correzione dell'evidente errore del c.t.u., che aveva sommato al danno biologico complessivo quello per inacapacità lavorativa generica pp. 8 e 9 della sentenza impugnata . 4.5.- Il sesto motivo è infondato perché non tiene conto delle ragioni puntualmente prospettate dalla sentenza impugnata alle pagine 12 e 13 , che il ricorrente non critica e dalle quali completamente precinde. 4.6.- La critica di cui all'ottavo motivo, nella parte in cui non è assorbita da quanto appena osservato in ordine al quinto ed al sesto motivo, è inammissibile laddove imputa alla Corte d'appello di non avere sufficientemente motivato sul punto relativo all'incidenza causale addebitata al conducente del ciclomotore per non aver quegli provato di aver viaggiato in prossimità del margine destro della carreggiata. La Corte di cassazione non è infatti informata da alcuno non, in particolare, dal ricorrente neppure se l'incidente sia avvenuto in curva o in rettilineo e, in particolare, in quale punto della mezzeria percorsa dal ciclomotore. Vero è che tanto non è detto neppure in sentenza, ma perché la lacuna fosse apprezzabile come vizio della motivazione sarebbe stato necessario che il ricorrente spiegasse perché l'omissione vertesse su un punto decisivo, offrendo egli stesso gli elementi necessari alla valutazione sulla ricorrenza di tale requisito e, dunque, sulla sussistenza del vizio addotto. 5.- Conclusivamente, vanno accolti solo i motivi relativi alla ritenuta inopponibilità alla Fondiaria - SAI delle condanne portate dalla sentenza di appello, con decisione della causa del merito in senso opposto sul punto, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., e conseguente estensione della condanna anche alla Fondiaria - SAI. Restano ferme le altre statuizioni della sentenza impugnata ad esclusione di quella sulle spese nel rapporto con Fondiaria - SAI, che possono essere compensate in ragione dell'enorme ritardo col quale l'impresa designata fu informata che ne precluse le possibilità difensive in primo grado e del parziale accoglimento dell'appello. 6.- Le spese del giudizio di cassazione seguono la prevalente soccombenza delle società di assicurazione e sono liquidate a favore di ciascun ricorrente avuto riguardo al valore della rispettiva causa. P.Q.M. La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso F. ed il quarto del ricorso I. e rigetta tutte le altre censure, cassa in relazione la sentenza impugnata e, ferma ogni diversa statuizione di merito, estende la condanna anche alla Fondiaria Sai s.p.a., compensando tra le parti le spese del grado condanna solidalmente Ambra Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. e Fondiaria SAI s.p.a. a rimborsare ai ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per compensi in favore del F. ed in Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per compensi in favore dell'I. , oltre accessori di legge per entrambe le liquidazioni.