Tutto sulla nuova disciplina dell’imposta di bollo

Con la circolare numero 15/E del 10 maggio 2013, l’Agenzia delle Entrate ricapitola tutte le novità introdotte dal decreto “Salva Italia” in ordine all’applicazione dell’imposta di bollo su estratti di conto corrente, rendiconti di libretti di risparmio e comunicazioni alla clientela relative ai prodotti finanziari.

Per completezza, va ricordato che l’Amministrazione finanziaria aveva già fornito delle prime precisazioni con la circolare numero 48/E del 21 dicembre 2012, mentre con la recente circolare numero 15/E del 10 maggio 2013 ha fornito le risposte ai quesiti pervenuti successivamente. In particolare, nel recente documento di prassi sono stati approfonditi i seguenti temi 1. ambito di applicazione 2. l’imposta di bollo sugli estratti conto e sui rendiconti dei libretti di risparmio 3. l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari 4. il versamento dell’imposta. Ambito d’applicazione. Il primo capitolo della Circolare raccoglie i quesiti relativi alla verifica dei requisiti soggettivi degli istituti che devono applicare l’imposta di bollo sulle proprie comunicazioni, ai sensi dell’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 642. In particolare, non si ritiene applicabile l’imposta di bollo alle comunicazioni inviate dai Confidi alla propria clientela così come in relazione ai rapporti intrattenuti con le Amministrazioni dello Stato ai quali si deve, invece, applicare l’imposta di bollo ordinaria. Mentre, per quanto riguarda le fondazioni bancarie, deve ritenersi che per i rapporti di conto corrente, libretti di risparmio ovvero relativi a prodotti finanziari intrattenuti da detti soggetti con gli enti gestori trovi applicazione l’imposta di bollo, di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 642. Infine, nel caso di società industriali che emettano titoli dematerializzati, non è dovuta l’imposta di bollo, in quanto tali soggetti non rientrano tra gli enti gestori, come individuati dal D.M. 24 maggio 2012. Imposta di bollo sugli estratti conti e sui libretti di risparmio. Il secondo capitolo della Circolare dedica un quesito alla distinzione tra conto corrente e conto deposito, da cui deriva una diversa applicazione dell’imposta di bollo. Nel primo caso si applica nella misura fissa indicata dall’articolo 13, comma 2 bis mentre per i conti deposito si calcola in misura proporzionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2 ter. Un secondo quesito stabilisce che l’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. numero 642/1972 non è applicabile ai conti di pagamento detenuti presso istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica IMEL , in quanto pur avendo molte delle caratteristiche dei conto correnti, non sono ritenuti coincidenti. La risposta al terzo quesito fornisce le modalità di applicazione dell’imposta di bollo in caso di imprenditori individuali. Infatti, la norma in oggetto specifica che, in caso di conto corrente intestato a persone fisiche, l’imposta di bollo è pari ad Euro 34,20 mentre nel caso di conto intestato a soggetti diversi, la medesima imposta aumenta e passa ad Euro 100. Nel caso di conto intestato a imprenditore individuale l’imposta deve essere applicata nella medesima misura delle persone fisiche a prescindere dall’attività svolta. Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari. L’unico quesito posto in questo capitolo riguarda l’applicazione o meno dell’imposta sui prodotti assicurativi soggetti all’imposta sulle assicurazioni polizze assicurative e contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000. Proprio il discrimine temporale entro e oltre il 31 dicembre 2000 condiziona l’applicazione o meno dell’imposta di bollo in oggetto. Infatti, come si legge nella risposta al quesito, per i prodotti assicurativi stipulati prima di tale data non è prevista l’applicazione dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2 ter, in quanto su tali prodotti, già si sconta l’imposta sui premi, pari al 2,5%. Diversamente, sulle comunicazioni e sui documenti relativi ai prodotti assicurativi stipulati dal 1 gennaio 2001, esentati dall’imposta sulle assicurazioni, risulta applicabile l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2 ter. Versamento dell’imposta. Questo capitolo è dedicato a risolvere il dubbio circa le modalità di versamento dell’imposta di bollo, ed in particolare del versamento in acconto, da parte delle società fiduciarie, autorizzate all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. 26 ottobre 1972. numero 642 La risposta al quesito, dopo aver richiamato la normativa che individua tali soggetti, distingue tra le società fiduciarie, ricomprese tra quelle di intermediazione mobiliare, ai sensi dell’articolo 17, Legge 2 gennaio 1991, numero 1 rispetto a quelle cosiddette “statiche”. Le prime sono soggette al versamento dell’imposta di bollo, mentre le altre ne sono esonerate.

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