Il contratto assicurativo è una «prestazione risarcitoria e non indennitaria resa dall’assicuratore a favore del proprio assicurato/danneggiato è, dunque, del tutto estranea al sinallagma negoziale che li unisce». Non è sussumibile, quindi, sotto la disciplina del codice del consumo e la causa non potrà essere instaurata nel foro di residenza dell’attore, né del domicilio eletto presso un legale. Dovrà essere instaurata inderogabilmente presso il giudice del luogo del sinistro.
La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pozzuoli lo scorso 16 aprile chiarisce la natura del contratto assicurativo ed i criteri di scelta del foro per la trattazione delle cause di risarcimento danni da sinistro stradale. È una delle prime ad affrontare i problemi connessi all’abolizione delle tariffe forensi per il calcolo delle spese di lite. Il caso. I genitori di due minori, rimasti vittime di un sinistro quali terzi trasportati, convenivano in giudizio l’assicurazione del conducente per la refusione dei danni subiti dai figli. Sostenevano la correttezza della scelta del giudice adito «quale foro competente contrattualmente e foro esclusivo del consumatore, nonché quale foro del domicilio elettivo» ai sensi del combinato disposto degli articolo 148 e 149 d.lgs. numero 209/05 codice delle assicurazioni . La società convenuta resisteva ed eccepiva, invece, l’incompetenza del GDP adito a favore di quello del luogo in cui si era verificato il sinistro, così come stabilito ex articolo 18, 19, e 20 c.p.c Il contratto assicurativo rientra tra quelli tutelati dal codice del consumo? A questo interrogativo il GDP ha risposto negativamente. E, infatti, «il rapporto assicurativo che intercorre tra l’assicurato e l’assicuratore è un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi che obbliga l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato da eventuali conseguenze derivategli da un sinistro in cui sia coinvolto e vi sia una sua responsabilità esclusiva o concorrenziale». «Gli adempimenti liquidatori posti a carico dell’assicuratore del danneggiato non costituiscono obblighi di fonte negoziale, ma semplice estrinsecazione di un vero e proprio obbligo di legge, attraverso l’attribuzione all’assicuratore di un potere/dovere di sostituzione ex lege della Compagnia di assicurazione del danneggiante, di risarcire in via diretta il proprio assicurato, ricorrendone i presupposti». Questa prestazione risarcitoria, quindi, è del tutto estranea al loro sinallagma negoziale consistente «nel trasferimento in capo all’assicuratore del rischio della responsabilità civile automobilistica dell’assicurato, dietro il pagamento di un premio a tale rischio e, solo a tale rischio commisurato». Infine, per questi motivi, è meramente apparente l’origine contrattuale delle obbligazioni di assistenza tecnica ed informativa individuate dall’articolo 9 d.p.r. numero 254/06, essendo le stesse, invece, «riconducibili nel paradigma dell’articolo 1175 c.c. comportamento secondo correttezza anziché in quello dell’articolo 1375 c.c. esecuzione di buona fede ». Inesistenza del forum shopping ed indennizzo diretto. Non può, quindi, essere accolta la tesi attorea della natura contrattuale del rapporto con l’assicurazione e la conseguente scelta di adire «il Giudice di Pace del luogo della sua residenza, ex articolo 33 e 63 del d.lgs. numero 206/05 codice del consumo », poiché si devono applicare «i normali criteri di competenza territoriale di cui agli articolo 18, 19 e 20 del c.p.c.». La giurisprudenza costante, anche se non recentissima Cass. nnumero 4975/97 e 4929/69 , ha evidenziato come concorrano tre possibili fori cui può rivolgersi il danneggiato per instaurare l’azione di risarcimento danni da sinistro stradale «il forum delicti luogo del sinistro , - il forum rei luogo di residenza o di domicilio di uno dei convenuti , il forum destinatae solutionis luogo di residenza o di domicilio di uno dei litsconsorti necessari solidalmente tenuti al risarcimento dei danni ». Questo concorso, però, è solo apparente dal momento che il danno non è ancora determinato, la refusione non è definita nel suo ammontare, l’unico forum solutionis sarà quello della residenza del debitore. Infatti, a conferma di ciò, il richiesto indennizzo è «debito di valore scaturente da risarcimento dei danni dipendenti da fatto illecito» si applicheranno i criteri sanciti dall’articolo 1182 c.c Sarà competente,perciò, il foro del luogo in cui si è verificato il sinistro e tale giurisdizione non potrà essere derogata nemmeno dall’elezione di domicilio presso un legale con studio in una delle sedi sopra indicate. Quantificazione delle spese di lite dopo l’abrogazione delle tariffe forensi. È questa una delle prime cause ad affrontare il problema. Il GDP ha evidenziato, invero, come, malgrado la loro abolizione con la L. numero 27/12, sia stata prorogata la vigenza delle tariffe forensi sino all’entrata in vigore dei relativi decreti ministeriali di attuazione e, in ogni caso, «non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 25/3/12 ».
Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza 16 aprile 2012 Giudice Bruno Svolgimento del processo Tizio e Caia, nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori Sempronio e Mevia, con distinti atti di citazione ritualmente notificati il 31/5-7/6/11 alla SpA Zeta la convenivano innanzi a questo Giudice, affinché – accertata la qualità di trasportati dei minori sull’auto Opel Astra tg. di proprietà di ed assicurata con la SpA Zeta - fosse condannata quest’ultima al risarcimento dei danni. A tal fine nei detti atti introduttivi premettevano - che, in data 28/3/09, in Giugliano in Campania NA all’incrocio tra il V.le dei Pini e Via Ripuaria, i minori Semproni e Mevia, in qualità di trasportati sull’auto Opel Astra tg. di proprietà di ed assicurata con la Spa Zeta, subivano lesioni a causa dell’investimento da parte dell’auto Opel tg. ed assicurata con la Spa Ypsilon - che, per le lesioni subite, i minori venivano medicati al p.s. dell’Ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli NA dove i sanitari di turno diagnosticavano cervicalgia post-traumatica, contusioni multiple per il corpo e contusione arti inferiori, per il minore Sempronio e contusione frontale e sopracciglio destro, contusioni multiple per il corpo, per la minore Mevia - che il veicolo su cui erano trasportati i minori era assicurato per RCA presso la SpA Zeta che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni con racc.te a.r. numero 13496738214-3 e 13496751685-1 7/7-21/6/10, non vi provvedeva. Instauratosi i procedimenti, si costituiva la Spa Zeta che, preliminarmente, chiedeva la riunione dei due procedimenti connessi che, pendenti dinanzi a questo stesso Giudice, venivano riuniti ai sensi dell’articolo 273 c.p.c. per la trattazione congiunta. La convenuta Società eccepiva, quindi, l’incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Giudice del luogo del sinistro. Sull’opposizione di parte attrice che riteneva di aver regolarmente instaurato i procedimenti ai sensi degli articolo 141 e 149 del CdA quale foro competente contrattualmente e foro esclusivo del consumatore, nonché quale domicilio elettivo, questo Giudice invitava le parti a concludere e a discutere e, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza dell’11/4/12, la causa veniva assegnata a sentenza. Motivi della decisione Gli istanti hanno invocato la competenza di questo Giudice erroneamente. Ritiene questo Giudice non corretta l’individuazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pozzuoli effettuata dagli istanti. Infatti, il Forum Funzionale va individuato in base al luogo dove è avvenuto il sinistro. Dall’atto di citazione si evince che il sinistro si è verificato in Giugliano in Campania NA all’incrocio tra Via Ripuaria e V.le dei Pini e, pertanto, rettamente la convenuta ha eccepito l’inosservanza, da parte attrice, delle regole della competenza stabilite dagli articolo 18, 19 e 20 c.p.c. Inoltre, l’eccezione contiene l’indicazione dei giudici che si ritengono competenti ed essa è stata contemporanea all’eccezione Cass. 6/4/87 numero 3335 è compiutamente motivata Cass. 27/6/87 numero 5719 ed è alternativa con riguardo ai diversi giudici Cass. 7/1/80 numero 36 . In merito si è espressa la Corte Suprema della Cassazione con sentenza numero 4929 del 24/9/79, stabilendo che nell’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale concorrono il forum delicti luogo del sinistro , - il forum rei luogo di residenza o di domicilio di uno dei convenuti , il forum destinatae solutionis luogo di residenza o di domicilio di uno dei litsconsorti necessari solidalmente tenuti al risarcimento dei danni, ciò perché, generalmente nei sinistri derivanti dalla circolazione, il danno non è determinato e, pertanto, per forum solutionis deve intendersi il luogo ove risiede il debitore. Conseguentemente, il pagamento, non essendo ancora definito il suo ammontare, deve avvenire nella sede del debitore trattandosi di debito di valore scaturente da risarcimento dei danni dipendenti da fatto illecito, giusta le previsioni dell’articolo 1182 c.c. Cass. 97/69 4057/95 4975/97 . In merito all’assunto di parte attrice secondo cui avrebbe rettamente adito il Giudice di Pace competente ai sensi degli articolo 141 e 149 del CdA quale foro competente contrattualmente e foro esclusivo del consumatore, nonché quale domicilio elettivo, questo Giudice osserva - che, gli obblighi di assistenza posti a carico della compagnia di assicurazione del danneggiato dall’articolo 9 del DPR 18/7/06 numero 254 di attuazione dell’indennizzo diretto, vengono considerati dalla norma alla stregua di veri e propri obblighi contrattuali di correttezza e buona fede e, in quanto tali, apparentemente connessi alla prestazione principale dedotta nel contratto assicurativo - che, il rapporto assicurativo che intercorre tra l’assicurato e l’assicuratore è un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi che obbliga l’assicuratore a tenere indenne l’assicurato da eventuali conseguenze derivategli da un sinistro in cui sia coinvolto e vi sia una sua responsabilità esclusiva o concorrenziale - che, gli adempimenti liquidatori posti a carico dell’assicuratore del danneggiato non costituiscono obblighi di fonte negoziale, ma semplice estrinsecazione di un vero e proprio obbligo di legge, attraverso l’attribuzione all’assicuratore di un potere/dovere di sostituzione ex lege della Compagnia di assicurazione del danneggiante, di risarcire in via diretta il proprio assicurato, ricorrendone i presupposti - che, la prestazione risarcitoria e non indennitaria resa dall’assicuratore a favore del proprio assicurato/danneggiato è, dunque, del tutto estranea al sinallagma negoziale che li unisce sinallagma che consiste, invece, nel trasferimento in capo all’assicuratore del rischio della responsabilità civile automobilistica dell’assicurato, dietro il pagamento di un premio a tale rischio e, solo a tale rischio commisurato - che le prestazioni di assistenza tecnica e di informativa, poste a carico dell’assicuratore del danneggiato, non possono essere ritenute di fonte contrattuale, trattandosi di ulteriori obbligazioni ex lege riconducibili, piuttosto, nel paradigma dell’articolo 1175 c.c. comportamento secondo correttezza anziché in quello dell’articolo 1375 c.c. esecuzione di buona fede - che, l’assunto di parte attrice-danneggiata secondo cui il rapporto intercorrente tra se medesima e la sua Compagnia di assicurazione è un rapporto contrattuale e, pertanto, rettamente avrebbe adito il Giudice di Pace del luogo della sua residenza, ex articolo 33 e 63 del D.L.vo 6/9/05 numero 206 codice del consumo , non può trovare accoglimento, trovando applicazione i normali criteri di competenza territoriale di cui agli articolo 18, 19 e 20 del c.p.c. Infine, va precisato che, la competenza territoriale funzionale del Giudice del luogo dove è avvenuto il sinistro non può essere derogata dall’elezione di domicilio presso un procuratore legale in sede di conferimento della rappresentanza processuale. Pertanto, l’eccezione d’incompetenza del Giudice adito, va accolta come da dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, non avendo l’attrice aderito alla eccezione di incompetenza territoriale regolarmente eccepita dalla convenuta, e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo tenendo conto del valore della causa e della relativa tariffa per scaglione, nonché dell’attività processuale svolta. Si precisa che, pur essendo state abrogate le tariffe professionali con il D.L. 20/1/12 numero 1 a far data dal 24/1/12, con la legge di conversione numero 27 del 24/3/12 articolo 9 sono state prorogate fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 25/3/12 . La sentenza è esecutiva ex lege . P.Q.M. Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TIZIO e CAIA, nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori SEMPRONIO e MEVIA, nei confronti della SpA ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede 1 dichiara la propria incompetenza, essendo competente a conoscere la causa il Giudice di Pace di MARANO di NAPOLI 2 fissa il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione del deposito della presente sentenza, per la riassunzione della causa davanti al Giudice di Pace dichiarato competente 3 condanna Tizio e Caia, nella qualità c.s., alla rifusione delle spese processuali in favore della SpA Zeta, in persona del legale rapp.te pro-tempore, che liquida in complessivi € 1.100,00, di cui € 100,00 per spese, € 400,00 per diritti ed € 600,00 per onorari, oltre 12,50% ex articolo 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende. 4 sentenza esecutiva ex lege .