Sequestro probatorio o preventivo? La qualificazione spetta al pubblico ministero

Compete al pubblico ministero e non alla polizia giudiziaria la qualificazione del sequestro, eseguito di urgenza dalla polizia, come probatorio o preventivo.

E’ questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 12005 depositata il 14 marzo 2013, in tema di sequestro probatorio. Il caso. Il Tribunale territoriale aveva respinto con ordinanza la richiesta di riesame proposta avverso il decreto probatorio emesso dal pubblico ministero presso lo stesso Tribunale avente ad oggetto un impianto di diffusione sonora installato all’interno di un bar, composto da 7 casse acustiche. L’intervento del PM. Secondo il pubblico ministero tali beni costituivano corpo di reato o, comunque, cose pertinenti al reato, dovendosi pertanto ritenere la loro detenzione illecita e necessario il mantenimento del vincoli al fine di stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato. In particolare, il Tribunale del riesame aveva confermato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora con riguardo al sequestro, correttamente qualificato come probatorio. Infatti, secondo il Tribunale, la correttezza della qualificazione del sequestro derivava dalla pertinenza degli impianti agli ipotizzati reati di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone e di inosservanza di provvedimento del Sindaco. Serate danzanti e rumorosità. Il ricorrente aveva organizzato una serata danzante in piena estate ed una nuova serata in settembre, con musica live anni Novanta, pubblicizzandola attraverso il social network facebook in questo secondo caso con musica dalle ore 24 della stessa notte fino al giorno successivo. I carabinieri, intervenuti sul posto nel corso della seconda serata, accompagnati da tecnici della locale ARPA avevano accertato che la rumorosità rilevata era superiore ai limiti di legge, procedendo di iniziativa al sequestro dell’impianto. Successivamente il titolare del bar proponeva ricorso per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale, contestando tra l’altro la qualificazione giuridica del sequestro, ritenendo che la giustificazione del vincolo non avesse fondamento in merito alla necessità della prosecuzione delle indagini. Sequestro preventivo o probatorio? Inoltre, il sequestro, a parere della difesa, presentava una motivazione contraddittoria, in quanto lo stesso – come si legge nella sentenza – fu eseguito proprio per il superamento dei limiti consentiti, cosicché esso non era necessario per accertare la capacità sonora dell’impianto che era stata già misurata. In definitiva, per il ricorrente il sequestro doveva essere qualificato come preventivo e non probatorio, in quanto l’impianto era destinato ad essere utilizzato a partire dalle ore 24 e non era ancora attivo al momento del sequestro proprio per prevenire le emissioni rumorose. Confermato il sequestro dell’impianto di diffusione sonora. Gli Ermellini , come detto, hanno ritenuto infondato il ricorso presentato, ribadendo la competenza del pubblico ministero a qualificare il sequestro. Nel caso in esame, infatti, il pubblico ministero ha convalidato il vincolo sugli impianti di diffusione sonora, installati all’interno e all’esterno del pubblico esercizio perché li aveva ritenuti pertinenti ai reati di disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone, nonché di inosservanza ad ordinanza sindacale. Questa motivazione, tra l’altro, non essendo apparente – chiosano i giudici del Palazzaccio – si sottrae al sindacato della Cassazione, in materia di provvedimenti relativi alle misure cautelari, limitato al vizio di violazione di legge, a norma dell’articolo 325, comma 1, c.p.p Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 9 novembre 2012 - 14 marzo 2013, numero 12005 Presidente Giordano – Relatore Mazzei Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, costituito ai sensi dell'articolo 324, comma 5, cod. proc. penumero , ha respinto la richiesta di riesame proposta da G.M. avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso lo stesso Tribunale, in data 3 settembre 2011, avente ad oggetto un impianto elettroacustico di diffusione sonora installato all'interno del locale Bar omissis , in provincia di , via , composto da 7 casse acustiche a parete di cui 5 da 150 watt e 2 da 50 watt più consolle marca Pioneer, e due casse marca RCF da 500 watt installate all'esterno. A sostegno del sequestro il pubblico ministero aveva addotto che i beni costituivano corpo di reato o, comunque, cose pertinenti al reato e la loro detenzione doveva ritenersi illecita, donde la necessità di mantenere il vincolo al fine di stabilire caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto sequestrato. Il Tribunale del riesame ha confermato i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora con riguardo al sequestro, correttamente qualificato, a suo avviso, come probatorio, essendo l'impianto pertinente agli ipotizzati reati di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone articolo 659 cod. penumero e di inosservanza di provvedimento sindacale articolo 650 cod. penumero , poiché il G. , in violazione dell'ordinanza del Sindaco di Dragoni numero 6 del 5/8/2011, aveva organizzato una serata danzante tra il omissis e aveva indetto una nuova serata live , pubblicizzata anche via internet, con musica anni 90 dalle ore 21,30 alle ore 24,00 di venerdì omissis , e musica con dj dalle ore 24,00 della stessa notte fino al giorno successivo, tali da produrre emissioni sonore superiori ai limiti di legge e suscettibili di arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone. In particolare, alle ore 23,00 circa del 2 settembre, i carabinieri di Alvignano, insieme all'ingegnere D I. e al dott. D.F. in servizio presso l'ARPAC Agenzia regionale di protezione ambientale in Campania , si erano recati prima nell'abitazione di D.S. , sita nei pressi del bar omissis , e poi nei locali del medesimo bar, dove era in corso l'esecuzione di musica all'esterno che si diffondeva nell'adiacente piazza Mercato, accertando con fonometro digitale che la rumorosità rilevata era superiore ai limiti di legge e procedendo, pertanto, d'Iniziativa al sequestro dell'impianto. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il G. , tramite il difensore, il quale denuncia l'omessa, illogica e contraddittoria motivazione dell'ordinanza impugnata sia con riguardo alla qualificazione giuridica del sequestro sia con riguardo al fumus boni iuris dei reati ipotizzati, denunciando altresì la violazione degli articolo 203, comma 1 e 1-bis, cod. proc. penumero e 15 Cost 2.1. La giustificazione del vincolo perché indispensabile per la prosecuzione delle indagini e per l'accertamento delle caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione dei beni sequestrati sarebbe puramente apparente, supponendo un reato contro il patrimonio di cui le cose sequestrate sarebbero oggetto, mentre non avrebbe alcuna attinenza al sequestro di un impianto musicale per presunto disturbo della quiete pubblica. La motivazione, inoltre, sarebbe contraddittoria giacché il sequestro fu eseguito proprio per il presunto superamento dei limiti consentiti peraltro non specificati quanto a metodologia applicata e risultati conseguiti , cosicché esso non era necessario per accertare la capacità sonora dell'impianto che era stata già misurata. Il sequestro avrebbe dovuto essere qualificato come preventivo e non probatorio, poiché l'impianto era destinato ad essere utilizzato a partire dalle ore 24 e non era ancora attivo quando fu effettuato il sequestro proprio per prevenire le emissioni rumorose. 2.2. Non sussisterebbe il fumus boni iuris del reato previsto dall'articolo 650 cod. penumero il ricorrente, infatti, era stato autorizzato ad organizzare piccoli intrattenimenti musicali, quale era quello organizzato il 2-3 settembre 2011, certamente non assimilabile ad una serata danzante tipo discoteca con dj e ragazze cubiste , espressamente vietata dall'ordinanza sindacale del 5/8/2011, non violata dal G. . Stante la segretezza delle comunicazioni tra gli iscritti al social network facebook , utilizzando il quale il G. aveva inviato ai propri amici gli inviti alla serata musicale, i Carabinieri di Alvignano avrebbero illegittimamente acquisito la notizia del trattenimento musicale organizzato nella serata del 2 e 3 settembre, violando la riservatezza degli utenti del suddetto sito, con la conseguente inutilizzabilità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, di tale notizia ai sensi dell'articolo 203, commi 1 e 1-bis, cod. proc. penumero . Mancherebbe anche il fumus boni iuris del reato di cui all'articolo 659 cod. penumero , posto che il Bar OMISSIS sorgerebbe in un luogo non contraddistinto dalla presenza di abitazioni vicine, sicché non sarebbe ipotizzabile un disturbo arrecato ad un numero indeterminato di persone. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Esaminando nell'ordine logico-giuridico le censure proposte, è palesemente infondata la denunciata violazione dell'articolo 203, commi 1 e I-bis, cod. proc. penumero , che vieta l'utilizzazione di informazioni, anche in fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni. Da tale norma il ricorrente deduce che i carabinieri non avrebbero potuto utilizzare le informazioni circa la serata danzante del 2-3 settembre 2011, acquisite da ignoto utente della rete Internet, avente accesso al profilo informatico del gestore del bar omissis su Facebook, dove quella serata era stata resa nota, per eseguire l'accertamento del 2 settembre 2011 che portò al sequestro degli impianti di diffusione sonora. La deduzione è del tutto erronea, non essendo la misura cautelare reale, oggetto del provvedimento impugnato, fondata sulla pretesa fonte confidenziale ovvero sulla violazione della riservatezza delle comunicazioni tra utenti della rete informatica Facebook, bensì sull'accertamento direttamente compiuto dai verbalizzanti presso il pubblico esercizio, nella tarda serata del omissis , allorché, con l'ausilio di tecnico e di strumento di rilevazione fonometrica, accertarono le emissioni rumorose ritenute idonee ad arrecare disturbo alle persone. 1.2. Quanto alla qualificazione del sequestro come probatorio nel decreto di convalida del pubblico ministero, anziché preventivo come indicato dai verbalizzanti, va osservato che compete al pubblico ministero e non alla polizia giudiziaria la qualificazione del sequestro, eseguito di urgenza dalla polizia, come probatorio o preventivo Sez. 3, numero 26916 del 14/05/2009, dep. 01/07/2009, Viola, Rv. 244241 . Nel caso in esame, il pubblico ministero ha convalidato il vincolo sugli impianti di diffusione sonora, installati all'interno e all'esterno del pubblico esercizio, perché li ha ritenuti pertinenti ai reati di disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone articolo 659 cod. penumero e di inosservanza di ordinanza sindacale articolo 650 cod. penumero . Tale motivazione, non essendo apparente, si sottrae al sindacato di questa Corte, in materia di provvedimenti relativi alle misure cautelari reali, limitato al vizio di violazione di legge, a norma dell'articolo 325, comma 1, cod. proc. penumero . Per la stessa ragione sono inammissibili gli altri rilievi mossi dal ricorrente, i quali postulano una rivisitazione, non consentita in questa sede, del motivato giudizio espresso dal Tribunale del riesame che ha confermato la misura cautelare reale. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.