Lavoro occasionale, non si paga l’Irap

L’occasionalità dell’impiego di lavoro altrui esclude il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del pagamento dell’Irap.

La S.C. ordinanza 10 febbraio 2012, numero 1941 ha ribadito, ove ce ne fosse bisogno, che l’assenza di autonoma organizzazione in seno all’azienda, che non può essere costituita dal solo possesso di una macchina e di un computer né dalla sporadica assistenza di qualche collaboratore, non fa scattare l’obbligo di pagamento dell’Irap. Autonoma organizzazione dell’impresa requisito Irap. L’imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio regionale IRAP , di cui alla legge numero 662 del 1996, istituita con d.lgs. numero 446/1997, è un’imposta a carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi, il cui presupposto è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione dei servizi. Presupposto dell’imposta è che l’attività sia svolta mediante una «organizzazione autonoma» e l’accertamento dell’assenza di tale requisito costituisce il presupposto necessario per l’esclusione dal pagamento dell’imposta per coloro che non si avvalgono di una struttura organizzativa stabile. Circa la sussistenza di detto requisito, la giurisprudenza è stata chiamata ad accertare il rapporto tra attività professionale ed Irap e su tale aspetto ha ormai ammesso pacificamente, a seguito anche del pronunciamento a livello europeo, che affinché ci sia autonomia organizzativa nell’espletamento dell’attività, è necessario che il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse non impieghi beni strumentali eccedenti la quantità che costituiscono nel concreto il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, anche in assenza di organizzazione ad esempio, un computer, telefono, mobili d’ufficio, di modesta entità e non si avvalga del lavoro altrui se non in modo occasionale Cass. numero 3672-3679-3682/2007 . La giurisprudenza ha affermato più volte la necessità di un autonoma organizzazione dell’azienda, per cui qualora il professionista svolge l’attività in un locale in affitto e la stessa non è organizzata in modo autonomo non paga l’Irap e, ove versata, ne può chiedere il rimborso quest’ultimo, pertanto, è dovuto se il professionista, che non possiede un’autonoma organizzazione, svolge la propria attività in un studio che detiene in locazione Cass., nnumero 10271-10295/2011 . Il contribuente, non ha diritto al rimborso, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto il condono cd. tombale ai fini dell’Irap per gli anni di imposta definiti in virtù di quanto disposto dall’articolo 9 legge numero 289/2002. Il caso. L’ufficio finanziario ha impugnato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto al contribuente l’assenza del lavoro altrui e, quindi, la non obbligatorietà del pagamento dell’Irap per il lavoro svolto nella propria azienda. La S.C., accertato che il giudice del merito ha affermato l’assenza di autonoma organizzazione, che non può essere costituita dal solo possesso «di una macchina e di un computer», né dalla «sporadica assistenza di qualche aiutante», ha giudicato infondato il ricorso dell’amministrazione finanziaria atteso che il contribuente non si avvaleva dell’impiego di lavoro altrui bensì della «sporadica» assistenza da parte di terzi, ovvero l’occasionalità di lavoro altrui. Ciò esclude, secondo la costante giurisprudenza, la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione. Precedente giurisprudenza ha escluso, infatti, il pagamento dell’imposta de quo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata e si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui. Cass., SSUU numero 12111/2009 . È pur vero che alcuni recenti pronunciamenti hanno evidenziato, diversamente, che qualsiasi tipo di retribuzione di collaboratori determinano l’obbligatorietà del pagamento dell’Irap. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato l’obbligo per il professionista di versare l’Irap allorché si avvale, anche occasionalmente, di soggetti inquadrati con rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa Cass., numero 23906/2011 . L’attività non è autonoma? Sì al rimborso IRAP. La decisione de quo si aggiunge comunque ai numerosi pronunciamenti emessi a favore dei ricorrenti, dalla Suprema Corte e dai giudici merito per cui si potrebbe pensare che non aggiunge nulla di nuovo al quadro già esistente in realtà costituisce una nuova fattispecie per spingere i contribuenti a richiedere il rimborso dell’imposta allorché abbiano svolto l’attività in un locale dato in locazione con conseguente effetto negativo sul bilancio dello stato, costretto a dover fronteggiare le numerose richieste di rimborso, le quali, visti i presupposti, avrebbero partita vinta, anche se ciò prelude inevitabilmente ad un riesame della questione da parte del legislatore.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 7 dicembre 2011 - 10 febbraio 2012, numero 1941 Presidente Adamo– Relatore Virgilio La Corte, ritenuto che, ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione « 1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio numero 147/33/06, depositata il 14 dicembre 2006, con la quale, in accoglimento dell'appello di A. B., esercente attività di intermediazione finanziaria, gli è stato riconosciuto il diritto al rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998/2001. Il giudice a quo ha affermato l'assenza di autonoma organizzazione, osservando che questa non può essere costituita dal solo possesso “di una macchina e di un computer”, né dalla “sporadica assistenza di qualche aiutante”. L'intimato contribuente non si è costituito. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché i due motivi in cui si articola violazione della disciplina istitutiva dell'IRAP e vizio di motivazione si basano sull'impiego, da parte del contribuente, di lavoro altrui , laddove il giudice di merito ha accertato, come detto sopra, la sporadica assistenza da parte di terzi, cioè la occasionalità dell'impiego di lavoro altrui, che esclude, secondo la costante giurisprudenza dì questa Corte, la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione cfr., per tutte, Cass., Sez. unumero , numero 12111 del 2009 . 3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.» che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all'Avvocatura Generale dello Stato che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie. Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato che non v'e luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.