Condivisa dai giudici la linea del contribuente finito nel mirino del Fisco la giurisdizione tributaria, sancita in primo grado e relativa alle sole ‘cartelle’ tributarie, è definitiva. Soprattutto se il contribuente, in secondo grado, ha fatto appello solo sul merito del rigetto pronunziato in primo grado delle contestazioni al provvedimento di fermo amministrativo.
‘Fermo amministrativo’ ‘plurimo’ ganasce alle automobili di proprietà di un contribuente. Alla base del provvedimento, adottato da Equitalia, numerose cartelle esattoriali, relative a violazioni del Codice della strada, mancati pagamenti delle tasse automobilistiche e dell’imposta di registro, con l’aggiunta di ‘buchi’ in materia di Irpef e di contributi al Servizio sanitario nazionale. Non male come pot-pourri Ma per un quadro così complicato, comunque, resta applicabile la giurisdizione tributaria parziale Cassazione, sent. numero 1706/2013, Sezioni Unite Civili, depositata oggi . Blocco unico? Di fronte alle diverse cartelle esattoriali contestate a un contribuente, e che hanno condotto Equitalia ad optare per il ‘fermo amministrativo’, la Commissione tributaria provinciale effettua un importante distinguo «difetto di giurisdizione» solo «per i crediti non aventi natura tributaria». Ciò comporta una presa di posizione sull’istanza presentata dal contribuente così viene rigettato il ricorso «in relazione al ‘fermo’ per crediti tributari». A sovvertire questa visione, però, provvede la Commissione tributaria regionale, che dichiara il difetto di giurisdizione tout court, mettendo insieme «tutte le cartelle impugnate» e decidendo di rimettere le parti – contribuente ed Equitalia – «davanti al giudice ordinario». Giurisdizione. Chiara la prospettiva adottata dai giudici tributari regionali «in presenza di contestazione del ‘fermo amministrativo’ relativo sia a ‘cartelle’ relative a crediti di natura tributaria che a crediti di diversa natura, non è possibile scindere la pretesa tributaria da quella amministrativa, e pertanto la dichiarazione di difetto di giurisdizione per i crediti non tributari, rilevata dai giudici di primo grado, va estesa anche alla materia tributaria». Ma questa prospettiva viene completamente smentita dai giudici della Cassazione, i quali, accogliendo le osservazioni proposte dal contribuente, evidenziano che «la Commissione tributaria provinciale aveva espressamente limitato la dichiarazione di difetto di giurisdizione solo in relazione alle ‘cartelle’ per crediti non tributari», provvedendo, allo stesso tempo, a pronunciarsi «nel merito, rigettando il ricorso, in relazione alle ‘cartelle’ per crediti tributari». Evidente la formazione del «giudicato», con conseguente preclusione, per la Commissione tributaria regionale, della possibilità di «rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione». Anche perché, in merito alle ‘cartelle’ per crediti di natura tributaria, «la pronuncia sul merito di primo grado reca una implicita ed ovvia affermazione della giurisdizione», evidenziano i giudici, aggiungendo che «essendo stato proposto appello» dal contribuente «solo sul rigetto del merito, sulla giurisdizione tributaria si è formato il giudicato», così azzerando la possibilità per la Commissione tributaria regionale di «negare d’ufficio la giurisdizione». Nessun dubbio, quindi, sulla giurisdizione «in relazione alla contestazione delle ‘cartelle’ per crediti tributari» su questo punto, quindi, dovrà pronunciarsi nella battaglia contribuente-Equitalia la Commissione tributaria regionale.
Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 9 ottobre 2012 – 24 gennaio 2013, numero 1706 Presidente/Relatore Preden Svolgimento del processo Con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Caserta, F.Z. impugnò il fermo amministrativo di varie autovetture di sua proprietà iscritto da Equitalia Polis S.pA in forza di un complesso di cartelle esattoriali relative ad infrazioni al codice della strada, tasse automobilistiche, imposta di registro, IRPEF e contributi al SSN La Commissione Tributaria, con sentenza numero 574/05/2008, dichiarò il difetto di giurisdizione per i crediti non aventi natura tributaria e rigettò il ricorso in relazione al fermo per crediti tributari. Su appello di F.Z. avverso la sola statuizione di rigetto, la Commissione Tributaria regionale di Napoli ha dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione a tutte le cartelle impugnate ed ha rimesso le parti davanti al giudice ordinario. Ricorre F.Z. - Resiste Equitalia Sud S.pA subentrata a Equialia Polis - Vi è memoria del ricorrente. Motivi della decisione 1. La Commissione Tributaria regionale di Napoli, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che, in presenza di contestazione del fermo amministrativo relativo sia a cartelle relative a crediti di natura tributaria che a crediti di diversa natura, non è possibile scindere la pretesa tributarla da quella di natura amministrativa, e pertanto la dichiarazione di difetto dì giurisdizione per i crediti non tributari rilevata dai giudici di primo grado va estesa anche alla materia tributaria. 2. Il ricorrente, denunciando, con il secondo motivo, da esaminare con priorità, violazione e falsa applicazione degli articolo 37, 38 e 329 comma 2 c.p.c. in combinato disposto con l’articolo 2909 c.c., in relazione all’articolo 360 numero 1 e 3 c.p.c., sostiene che, poiché la Commissione di primo grado ha espressamente dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle esattoriali non aventi natura tributaria, in difetto di appello su tale capo della sentenza, impugnata dallo Z. solo sul rigetto nel merito dell’opposizione al fermo per i crediti tributari, si e formato il giudicato, con conseguente preclusione del rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione compiuto dalla Commissione regionale. 3. Il motivo è fondato. Erroneamente al Commissione Tributaria regionale ha dichiarato d’ufficio in appello il difetto di giurisdizione del giudice tributario sia in relazione alle cartelle emesse per crediti non tributari sia in relazione a quelle per crediti di natura tributaria, ed ha rimesso l’intera causa al giudice ordinario. Come esattamente rilevato dal ricorrente, la Commissione Tributaria provinciale aveva espressamente limitato la dichiarazione di difetto di giurisdizione solo in relazione alle cartelle per crediti non tributari, e si era pronunciata nel merito, rigettando il ricorso, in relazione alle cartelle per crediti tributari. Per effetto della esplicita pronuncia negativa sulla giurisdizione, in difetto di appello sul punto, avendo il ricorrente ristretto l’impugnazione al rigetto nel merito per i crediti tributari, si è formato il giudicato, ed era pertanto precluso alla Commissione Tributaria regionale rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione per tutte S.U. numero 24883/2008 . 4. D’altra parte, con riferimento alle cartelle per crediti di natura tributaria, la pronuncia sul merito della Commissione tributaria di primo grado reca una implicita ed ovvia affermazione della giurisdizione, sicché, essendo stato proposto dal soccombente appello solo sul rigetto nel merito, sulla sussistenza della giurisdizione tributaria si è formato il giudicato, ed era precluso alla Commissione Tributaria regionale negare d’ufficio la giurisdizione. 5. In conclusione, va accolto il secondo motivo, e resta assorbito il primo, concernente l’erronea interpretazione dell’originaria domanda come unitaria. Va dichiarata la giurisdizione della Commissione Tributaria in relazione alla contestazione delle cartelle per crediti tributari. La sentenza va cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria regionale di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte a Sezioni Unite accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, dichiara la giurisdizione della Commissione Tributaria, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Commissione Tributaria regionale di Napoli.