Con la Circolare del 30 novembre 2012, numero 21/D, l’Agenzia delle Dogane fornisce una guida sulle modalità di tassazione del valore di licenza.
Il contratto di licenza. Il termine “proprietà intellettuale” indica l'insieme dei principi giuridici che tutelano i beni immateriali, frutto dell'attività creativa/inventiva umana opere artistiche e letterarie, invenzioni industriali e modelli di utilità, design, marchi , i quali vanno assumendo una rilevanza economica sempre maggiore. Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei marchi. Una componente sempre più significativa del volume degli scambi internazionali di merci riguarda prodotti che sono o contengono elementi tutelati dalla proprietà intellettuale. Pertanto, per l’utilizzo legittimo di una merce della specie suddetta, l’acquirente/importatore deve concludere con il titolare del diritto tutelato uno specifico accordo commerciale, di norma definito “accordo di licenza” in inglese, licence agreement . Nel contratto o accordo di licenza, il titolare licenziante o licensor di uno o più diritti immateriali brevetto, know how, marchio, diritto d'autore o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale, indicati anche come licensed properties o semplicemente properties concede in licenza il diritto di utilizzare e/o sfruttare la propria privativa sul bene immateriale ad un altro soggetto licenziatario o licensee che si impegna a pagare dei corrispettivi o diritti di licenza nella dizione anglosassone, royalties . Cosa prevedono le disposizioni comunitarie. In linea generale, la determinazione del valore in dogana delle merci dichiarate per l’importazione è disciplinata dagli articolo 28-36 del CDC e dagli articolo 141-181 bis delle DAC nonché dagli Allegati da 23 a 29 di quest’ultime . L’articolo 32, par. 1, lett. c , stabilisce che, per determinare il valore in dogana ai sensi del suddetto articolo 29, si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi o diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare . Fermo restando che le royalties devono essere versate dal compratore, laddove non siano già incluse nel prezzo effettivamente pagato o da pagare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32 del CDC e dell’articolo 157, par. 2, delle DAC, i corrispettivi ed i diritti di licenza entrano pertanto a far parte del valore in dogana delle merci e come tali si sommano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per l’importazione delle stesse se ricorrono le seguenti ulteriori due condizioni - la prima, è in riferimento al pagamento dei suddetti diritti alle merci, oggetto di valutazione. Ciò significa che vi deve essere assoluta identità tra le merci importate incluse, ai sensi del successivo articolo 158 delle DAC, le merci importate non assiemate o soggette, nel territorio comunitario, solo a lavorazioni secondarie, quali, ad esempio, diluizione od imballaggio prima di essere rivendute ed i prodotti per i quali i diritti sono dovuti - la seconda, è costituita dal pagamento di tali diritti, da parte dell’importatore, quale condizione di vendita della merce al riguardo, pur in mancanza di una definizione espressa da parte del legislatore comunitario, può ritenersi che la stessa consista, in termini generali, nell’assenza, per il venditore estero, della disponibilità a vendere i propri prodotti senza il pagamento del diritto di licenza da considerare, quest’ultimo, elemento essenziale della transazione tra compratore e venditore/fornitore estero della merce .
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