Sono sedici gli articoli che compongono il Titolo III della riforma, intestato «Organi e funzioni degli ordini forensi» e diviso in quattro capi di cui il primo di un solo articolo relativo all'ordine forense, il secondo di nove dedicati agli ordini circondariali, il terzo di cinque concernenti il Consiglio Nazionale Forense e l'ultimo nuovamente di un solo articolo relativo al congresso nazionale forense. Oggi vediamo quelli dedicati agli ordini circondariali.
L'ordine forense articolo 24 . Articolo che fa da preambolo necessario a tutti successivi, e che afferma che gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense, il quale si articola negli ordini circondariali e nel CNF. L'ordine circondariale forense articolo 25 . Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, a cui sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario, e che ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità. Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto articolo 26 . Sono organi del consiglio l'assemblea degli iscritti, il consiglio, il presidente, il segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori. L'assemblea articolo 27 . Essa è costituita dagli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi speciali, e tra le funzioni ha quella di eleggere i componenti del consiglio e approva il bilancio consuntivo e preventivo. Il consiglio dell'ordine articolo 28 . La composizione numerica del consiglio varia da un minimo di cinque membri se l'ordine conta fino a centro iscritti a un massimo di venticinque se l'ordine ne conta più di cinquemila . Viene previsto, ed è una novità, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio da stabilire nel regolamento di cui all'articolo 1 che assicuri l'equilibrio tra i generi in particolare, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. E' previsto un limite di due mandati consecutivi, e sarà possibile la ricandidatura trascorsi gli stessi anni della precedente carica questo per garantire il ricambio tra i consiglieri Il consiglio dura in carica un quadriennio. La carica di consigliere dell'ordine è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. Compiti e prerogative del consiglio articolo 29 . Parlando dei compiti del consiglio dell'ordine come previsti dalla normativa di riforma, il più importante e nuovo è un compito che il consiglio dell'ordine non ha più! Mi riferisco al potere disciplinare che e finalmente!, visto che la coincidenza tra controllore e giudice, per eventuali scorrettezze compiute dagli iscritti, nel consiglio dell'ordine rappresentava oramai una anomalia passa nelle mani dei consigli di disciplina, regolamentati dagli articolo 51 e seguenti. Peraltro, come abbiamo appena visto, la carica di consigliere è incompatibile con quella di membro del consiglio di disciplina. Onestamente, per maggiore coerenza del sistema, non si capisce perchè sia stato previsto che siano i consigli dell'ordine a eleggere i componenti del consiglio di disciplina, quando poteva invece esserne prevista l'elezione contestuale all'elezione dei consiglieri da parte degli iscritti. Sportello per il cittadino articolo 30 . Ciascun consiglio dovrà istituire uno sportello gratuito per il cittadino, per fornire informazioni e orientamento ai cittadini relativamente alle prestazioni professionali degli avvocati e l'accesso alla giustizia. Il collegio dei revisori articolo 31 . E' composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati inscritti nel registro dei revisori contabili per gli ordini con oltre 3.500 iscritti, mentre per gli ordini aventi meno iscritti è previsto un revisore unico. Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni articolo 32 . I consigli dell'ordine composti da almeno nove membri possono svolgere la propria attività anche mediante commissioni composte da almeno tre membri, che, ove previsto dal regolamento di ciascun ordine, potranno anche essere avvocati non consiglieri, ad eccezione delle materie deontologiche o che trattino dati riservati. Scioglimento del consiglio articolo 33 . In caso di consiglio che non sia in grado di funzionare regolarmente, ovvero che non adempia agli obblighi di legge o ancora se ricorrano altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico, il consiglio può essere sciolto con decreto del Ministro di giustizia, su proposta del CNF, e viene nominato un commissario che deve convocare entro 120 giorni l'assemblea per le elezioni sostitutive.