Computo, liquidazione, contributo del dipendente: ecco le indicazioni dell’INPS

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale numero 223/2012 dello scorso 11 ottobre, l’INPS ha fornito alcune indicazioni operative in tema di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

Tali precisazioni sono contenute nel messaggio numero 18296 del 9 novembre 2012. Ripristino del computo delle prestazioni. In tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio, il D.L 29 ottobre 2012, numero 185 ha disposto l’abrogazione, con effetto dal 1° gennaio 2011, dell’articolo 12, comma 10, del D.L. numero 78/2010, determinando il ripristino della normativa previgente. Venuto meno il computo della prestazione su due quote, i Tfs di competenza dell’Istituto devono pertanto essere conteggiati esclusivamente in base alle disposizioni di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, numero 1032 e alla l. 8 marzo 1968, numero 152, a seconda che si tratti di indennità di buonuscita o indennità premio di servizio la base di calcolo da considerare è la retribuzione contributiva utile percepita alla cessazione del rapporto previdenziale, da riferire all’anzianità utile complessiva. In attesa dell’adeguamento delle procedure applicative, i Tfs da definire successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 31 ottobre 2012 sono erogati in via provvisoria tenendo conto delle anzianità utili maturate fino al 31 dicembre 2010. Per questo tutte le pratiche che si trovino in uno stato diverso da «determinata» devono essere riportate in istruttoria e ridefinite secondo le modalità descritte. La riliquidazione dei trattamenti. I Tfs relativi a cessazioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010 e liquidati in base all’articolo 12, comma 10 del D.L. 78/2010 fino al 30 ottobre 2012 devono essere riliquidati d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Qualora l’importo risultasse inferiore a quello precedentemente erogato, non si procederà al recupero della somma erogata in eccedenza per effetto della previgente normativa. Saranno ricalcolate anche le pratiche relative a Tfs definiti in modalità provvisoria dopo l’entrata in vigore del decreto legge numero 185/2012 e fino all’adeguamento delle procedure. In base all’articolo 25, legge 27 dicembre 2002, numero 289, permane una soglia minima non vengono pagate, pertanto, le prestazioni di importo inferiore a 12 euro. Il contributo del 2,5% a carico del dipendente. In base alle istruzioni fornite in relazione all’articolo 12, comma 10, del D.L. 78/2010 dall’allora Inpdap con la circolare numero 17 dell’8 ottobre 2010, le amministrazioni hanno continuato a versare le contribuzioni per l’indennità premio di servizio e per l’indennità di buonuscita, in ragione dell’immutata natura giuridica Tfs delle prestazioni in esame. Essendo stata ristabilita la normativa previgente, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane tuttora dovuto sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati successivamente al 31.12.2010 la misura complessiva è pari al 9,60% 7,10 a carico dell’amministrazione e 2,50 a carico del lavoratore per gli iscritti alla gestione ex Enpas e al 6,10% 3,60 a carico dell’amministrazione e 2,50 a carico del dipendente per gli iscritti alla gestione ex Inadel. Eventuali processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo in oggetto si estinguono di diritto.

TP_LAV_mess18296inps_s