Se il Giudice, sulla base di elementi riguardanti il singolo caso concreto, ravvisa il pericolo di fuga o di reiterazione del reato, non può concedere la misura cautelare degli arresti domiciliari, anche se accompagnati da braccialetto elettronico.
Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 26520/15, depositata il 24 giugno. Il caso. Il Tribunale di Bologna confermava l’ordinanza del Gip che aveva rigettato la richiesta di sostituire la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di trasporto e detenzione di stupefacenti, nonché di detenzione e di porto di un’arma da fuoco. La decisione della Corte bolognese si fondava sul permanere del pericolo di fuga e sul pericolo di reiterazione del reato, che la misura degli arresti domiciliari, benché applicata con il sostegno del braccialetto elettronico, non riuscirebbe a scongiurare. Avverso tale pronuncia, l’imputato propone ricorso per cassazione. Principio di proporzionalità e adeguatezza. Nell’affrontare la questione, gli Ermellini ricordano che il Giudice, nell’ordinare le misure cautelari, deve tener conto della specifica idoneità di ognuna, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nelle fattispecie concrete Cass., numero 18728/12 , in osservanza dei principi di proporzionalità, adeguatezza e minor compressione possibile della libertà personale. Le funzioni del braccialetto elettronico. La S.C. ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 275 bis c.p.p., il Giudice ha il potere di disporre, insieme agli arresti domiciliari, l’adozione del c.d. braccialetto elettronico. Tuttavia, tale disposizione non costituisce una nuova misura coercitiva, ma semplicemente una modalità di esecuzione di una misura cautelare personale. Infatti, il braccialetto rappresenta un’accortezza che il Giudice può prescrivere, non per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria casa, ma per valutare l’effettiva capacità dell’imputato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, impegnandosi a indossare il braccialetto e a rispettare le relative disposizioni. Le tre esigenze cautelari. Gli Ermellini si premurano di ricordare che in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari legate al pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga e di reiterazione del reato, non devono necessariamente essere cumulative, essendo sufficiente anche la sussistenza di una sola di essa per adottare la misura. Indici del pericolo di fuga. Ora, nel caso di specie, i Giudici di merito hanno ben motivato il pericolo di fuga, considerando, quali indici di tale pericolo, il difetto di legami stabili dell’imputato con il territorio italiano e viceversa con la residenza in Francia, del quale è cittadino, e l’entità della sanzione inflitta, che potrebbe indurre l’uomo a fuggire per potersi sottrarre all’esecuzione per questi motivi, il Tribunale, dubitando dell’”autodisciplina” necessaria per la concessione della misura cautelare più lieve, ha correttamente giudicato non adeguato il braccialetto elettronico. Indici del pericolo di reiterazione del reato. La Corte territoriale non si è però limitata a valutare il pericolo di fuga, ma ha anche preso in considerazione il pericolo di reiterazione del reato. Infatti, dalla quantità significativa di stupefacenti detenuta, e dal possesso della pistola, il Tribunale bolognese ha dedotto la spregiudicatezza e il pericolo che l’imputato potesse riprendere i contatti con gli ambienti criminali e programmare ulteriori delitti relativi al commercio di stupefacenti. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 marzo – 24 giugno 2015, numero 26520 Presidente Squassoni – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza 5.11.2014 il Tribunale di Bologna ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di M.H. contro l'ordinanza del GIP che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di trasporto e detenzione di gr.2.098,52 di cocaina nonché di detenzione e di porto di una pistola calibro 9 con relativo munizionamento, per i quali era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e Euro. 30.000 di multa. La decisione è stata motivata considerando la persistenza del pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione del reato, che la misura degli arresti domiciliari, pur se attuata con l'ausilio del braccialetto elettronico, non riesce a neutralizzare. 2. Il difensore ricorre per cassazione denunziando ai sensi dell'articolo 606 comma 1 lett. b , c ed e cpp, la violazione degli articolo 125, 274, 275 e 275 bis cpp. Rimprovera al Tribunale di avere ravvisato la persistenza del pericolo di fuga solo perché trattasi di cittadino francese e quindi intenzionato a sottrarsi al regime domiciliare per rientrare nel suo paese dove risiedono i familiari il Tribunale avrebbe dovuto invece considerare la disponibilità offerta dal cugino, residente a e dedito ad attività lavorativa, mentre invece ha seguito un ragionamento errato, che porta ad ancorare la misura degli arresti domiciliari alla sola residenza in Italia dimenticando che comunque, in caso di sottrazione alla misura e successivo trasferimento in l'imputato potrebbe diventare destinatario di mandato di arresto Europeo ed essere nuovamente ristretto. Ancora, il Tribunale non considera che l'asportazione del braccialetto elettronico potrebbe riguardare qualunque imputato, anche italiano, che volesse sottrarsi al controllo e darsi alla fuga. Infine, rimprovera inoltre al Tribunale di non aver dato peso all'incensuratezza e alla giovane età e di non avere spiegato perché la misura richiesta sia inidonea a recidere i legami con la criminalità in sostanza, si ritiene discriminato rispetto ad un cittadino italiano. Considerato in diritto Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile. L'articolo 292 cod. proc. penumero , in attuazione dell'obbligo costituzionale, sancito per tutti i provvedimenti giurisdizionali articolo 111 Cost., comma 6 e, specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà personale articolo 13 Cost., comma 1 , stabilisce proprio, quale contenuto essenziale dell'ordinanza de libertate del giudice, l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza . Il primo comma dell'articolo 275 cpp impone al giudice di tener conto, nel disporre le misure cautelari, della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza numero 18728 del 19/04/2012 Cc. dep. 16/05/2012 Rv. 252645 . È stato altresì affermato in giurisprudenza che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, quanto per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale cfr. Sez. U, Sentenza numero 16085 del 31/03/2011 Cc. dep. 22/04/2011 Rv. 249324 . Quanto al tema del braccialetto elettronico, è opportuno ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la previsione di cui all'articolo 275-bis cod. proc. penumero , secondo cui al giudice è consentito di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del c.d. braccialetto elettronico non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale. Il braccialetto rappresenta una cautela che il Giudice può adottare, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve, vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell'imputato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni cfr. tra le varie Sez. 5, Ordinanza numero 40680 del 19/06/2012 Cc. dep. 17/10/2012 Rv. 253716 Sez. 2, Ordinanza numero 47413 del 29/10/2003 Cc. dep. 10/12/2003 Rv. 227582 . La richiesta di applicazione del controllo personale attraverso il c.d. braccialetto elettronico, che, come si è detto, è una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale, rimane dunque assorbita dalla decisione di rigetto dell'istanza di revoca della misura massima della detenzione in carcere Sez. 5, Ordinanza numero 40680/2012 cit. in motivazione . Nel caso di specie, il Tribunale bolognese ha motivato il suo convincimento innanzitutto col pericolo di fuga, ritento concreto ed attuale in considerazione dell'assenza di legami stabili col territorio italiano e viceversa della residenza in Francia ove, prima dell'arresto l'imputato svolgeva attività lavorativa e dove risiedono i genitori che ivi svolgono una stabile attività lavorativa. Ha quindi ritenuto meramente occasionale la presenza del prevenuto sul territorio dello Stato. Ha poi considerato l'intervenuta condanna per i delitti per i quali era stato arrestato ritenendo ragionevole che l'entità della sanzione inflitta anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre la multa possa indurre l'imputato alla fuga al fine di sottrarsi all'esecuzione per tali ragioni ha dubitato della autodisciplina necessaria ai fini della concessione della misura meno gravosa, ritenendo inidoneo il braccialetto elettronico. Il Tribunale non ha limitato la sua valutazione al pericolo di fuga, ma ha considerato anche il pericolo di reiterazione del reato pervenendo ad una valutazione sfavorevole all'imputato ha preso in esame lo stato di incensuratezza e la giovane età, ma ha reputato tali circostanze inlnfluenti sulla prognosi ed anzi non incompatibili con l'inserimento in contesti criminali di notevole spessore nel campo del narcotraffico, desumendo tale conclusione anche dalla quantità significativa di sostanza detenuta ha, quindi, considerato il possesso dell'arma da fuoco come indice di spregiudicatezza, di pericolosità e di determinazione a soddisfare i propri interessi anche con l'uso delle armi. Da tutti questi elementi di fatto il Tribunale ha tratto il convincimento che i delitti di cui discute non sono il portato di una decisione estemporanea, bensì espressione di uno stile di vita, rispetto al quale non vi sono elementi per ravvisare una seria forma di resipiscenza intesa quale affrancamento dai vincoli delinquenziali di cui l'imputato è partecipe, non potendosi ravvisare risultati dissuasivi neppure nel periodo di detenzione sofferto. Secondo l'apprezzamento del Tribunale, pertanto, l'intensità delle spinte criminali e il radicato inserimento in contesti delinquenziali di sicuro rilievo rendono indubitabile che l'eventuale assegnazione agli arresti domiciliari possa facilmente consentire la ripresa dei contatti con i contesti illeciti di riferimento e la programmazione di ulteriori delitti relativi al commercio degli stupefacenti. Trattasi, come si vede, di un percorso argomentativo del tutto esaustivo, privo di salti logici e aderente ai principi di diritto indicati perché giustifica il mantenimento della misura di massimo rigore non già con un mero ragionamento discriminatorio , quanto piuttosto non solo sul pericolo di fuga in un paese estero che certamente rende più facile la latitanza e più difficoltose le ricerche, anche nel vigore delle norme sulla cooperazione internazionale considerata anche l'entità della pena già inflitta all'esito del giudizio abbreviato , ma anche sul pericolo di recidiva desunto da elementi specifici e non già dal mero proposito di fuga come invece erroneamente rileva il ricorrente . Ed è appena il caso di rilevare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga e di reiterazione del reato, non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura cfr. tra le varie, Sez. 6, Sentenza numero 4829 del 12/12/1995 Cc. dep. 09/02/1996 Rv. 203610 Sez. 3, Sentenza numero 937 del 21/04/1993 Cc. dep. 29/05/1993 Rv. 194729 . Dunque, non sussiste né la violazione di legge né il denunciato vizio di motivazione, anche perché - è bene ricordarlo - il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sentenza 13.6.2000 numero 186 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 616 cpp nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro. 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente ai sensi dell'articolo 94 comma 1 ter disp. att. cpp.