Minore sotto processo, tempi stretti per contestare la mancata notifica ai genitori

L’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori esercenti la potestà sul minore imputato e l’omesso avviso al responsabile dei servizi sociali non danno luogo a nullità assolute ed insanabili, ma integrano una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile o rilevabile dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 19727, depositata il 13 maggio 2015. Il caso. Nel dicembre 2014, la Corte d’appello di Napoli confermava la pronuncia del gup presso il tribunale dei minorenni luglio 2014 , che aveva condannato un ragazzo nato nel novembre 1996 per tentata estorsione ai danni della madre e della sorella. Il ragazzo, tramite il proprio difensore, ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione degli articolo 7 e 12 d.P.R. numero 448/1988 codice del processo penale minorile eccepiva la mancata notificazione del decreto di citazione in appello ai genitori esercenti la potestà ed al Servizio Sociale, la cui presenza è prevista in ogni stato e grado del procedimento. Nullità intermedia. La Corte di Cassazione ricorda che l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio ai genitori esercenti la potestà sul minore imputato e l’omesso avviso al responsabile dei servizi sociali non danno luogo a nullità assolute ed insanabili, ma integrano una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile o rilevabile dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Il ragazzo nel frattempo diventa maggiorenne. I giudici di legittimità richiamano anche i propri precedenti nnumero 14112/2007 e 6986/2011 nella prima sentenza, era stato affermato che non sussiste obbligo di notifica del decreto di fissazione dell’udienza di appello ai servizi minorili, la cui assistenza all’imputato minorenne è prevista in ogni stato e grado del procedimento ex articolo 12 d.P.R. numero 448/1988, se l’imputato, minorenne al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio di appello, in quanto ha acquisito la piena capacità di agire. Perciò, in questo caso, l’omissione della citazione non determina conseguenze per la validità del processo. Nella seconda, invece, la Cassazione aveva affermato che, in tema di processo minorile, non c’è l’obbligo di notifica del decreto di fissazione dell’udienza di appello all’esercente la potestà genitoriale, se l’imputato, minorenne al momento della commissione del fatto, è diventato maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d’appello, per cui l’omessa citazione dei genitori non influisce sulla validità del processo. Nel caso di specie, la censura era stata proposta solo con il ricorso per cassazione. Perciò, gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 5 – 13 maggio 2015, numero 19727 Presidente Esposito – Relatore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. II giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, con sentenza in data 11.07.2014, dichiarava M.L. responsabile dei reato di tentata estorsione ai danni della madre e della sorella e, per l'effetto, lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza, veniva proposto appello con sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 11.12.2014, il gravame veniva respinto e la sentenza di prime cure confermata. 3. Nei confronti della sentenza di secondo grado, Moselli Lino, tramite difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando la nullità della stessa -per violazione degli articolo 7 e 12 d.P.R. numero 448/1988 primo motivo -per violazione dell'articolo 98 cod. penumero secondo motivo -per violazione dell'articolo 606 lett. e cod. proc. penumero terzo motivo . 3.1. In relazione al primo motivo, si eccepisce la mancata notifica del decreto di citazione in appello ai genitori esercenti la potestà ed Servizio Sociale, la cui presenza è prevista in ogni stato e grado del procedimento. 3.2. In relazione al secondo motivo, si contesta l'omessa motivazione in ordine alla capacità di intendere e di volere del minore, la cui mancata valutazione della personalità ha reso la sentenza affetta da nullità assoluta. 3.3. In relazione al terzo motivo, si contesta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione non avendo la Corte territoriale adeguatamente proceduto a ricostruzioni alternative più compatibili con lo svolgimento normale dei fatti. Considerato in diritto 1. II ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'omessa notifica dei decreto di citazione a giudizio ai genitori esercenti la potestà sul minore imputato e l'omesso avviso al responsabile dei servizi sociali non danno luogo a nullità assolute ed insanabili, bensì integrano una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile o rilevabile dopo la pronunzia della sentenza di primo grado Sez. 2, sent. numero 6472 del 13/01/2011, dep. 22/02/2011, Rv. 249379 nello stesso senso, Sez. 6, sent. numero 14112 del 08/03/2007, dep. 04/04/2007, Rv. 236212, secondo cui in tema di processo minorile, non vi è l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello ai servizi minorili, la cui assistenza all'imputato minorenne è prevista in ogni stato e grado dei procedimento dall'articolo 12 d.P.R. 22 settembre 1988 numero 448, allorché l'imputato, minorenne al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione del giudizio d'appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, egli acquisisce la piena capacità d'agire. Ne consegue che, in tale ipotesi, l'omissione della citazione non determina alcuna conseguenza in ordine alla validità dei processo conforme, Sez. 6, sent. numero 6986 del 19/10/2010, dep. 23/02/2011, Rv. 249460, secondo cui in tema di processo minorile, non vi è l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza d'appello all'esercente la potestà genitoriale, allorché l'imputato, minorenne al tempo della commissione del reato, sia divenuto maggiorenne prima della celebrazione dei giudizio d'appello, in quanto, con il raggiungimento della maggiore età, egli acquisisce la piena capacità d'agire, con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'omessa citazione dei genitori non influisce sulla validità dei processo . La censura in parola risulta essere stata proposta, in modo del tutto tardivo, solo con il presente ricorso per cassazione da qui la sua inammissibilità. 3. Alle medesime conclusioni di manifesta infondatezza si deve giungere con riferimento al secondo e al terzo motivo di doglianza. Le censure in parola risultano infatti essere state proposte per la prima volta in sede di ricorso di legittimità, essendosi la parte - nei motivi di appello - limitata a richiedere il perdono giudiziale e una riduzione di pena. Invero, anche sul punto, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte cfr., ex multis, Sez. 4, sent. numero 10611 del 04/12/2012, dep. 07/03/2013, Rv. 256631 , in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli articolo 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. penumero - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto dei ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. In ogni caso, rileva il Collegio come lo sviluppo argomentativo della motivazione della sentenza impugnata, da integrarsi con quella di primo grado, risulti fondato su una coerente analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della sufficienza, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità del ricorrente in ordine al delitto contestato. La motivazione della sentenza impugnata supera quindi il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, alla quale non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva dei ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito. 4. Ne consegue l'inammissibilità dei ricorso, con esonero da pagamento delle spese processuali per la minore età del ricorrente. In caso di diffusione dei presente provvedimento vanno omesse le generalità o gli altri dati identificativi a norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità o gli altri dati identificativi norma dell'articolo 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.