Spetta al mittente dimostrare il contenuto della raccomandata e a questa regola non può sottrarsi Equitalia quando ha inviato la cartella di pagamento per posta e il contribuente contesta di averla ricevuta. E’ onere del mittente Equitalia del plico raccomandato di fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto. In mancanza di tale elemento, il presupposto dell’avvenuta notifica della cartella viene meno e quindi la notifica è nulla. Quindi, le notifiche da parte della società di riscossione sono legittime, ma cadono se in giudizio essa non prova il contenuto della raccomandata.
Tale assunto è stato precisato dall’ordinanza del 12 maggio 2015 numero 9533 della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile - T. Il caso. Il contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento deducendone la nullità per non essere stata preceduta dalla notifica della cartella di pagamento. I giudici tributari di merito, sia di primo sia di secondo grado, hanno dichiarato infondata l’impugnazione. Gli Ermellini, con la citata pronuncia, hanno accolto il ricorso in Cassazione del contribuente con rinvio al giudice del gravame che, nel riesaminare la controversia, dovrà considerare che «l’onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato e atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse a invocarne l’efficacia, nella specie di causa, appunto Equitalia», tanto che, infatti, l’articolo 26, ultimo comma, onera l’agente della riscossione della conservazione quinquennale della cartella o della ricevuta di notifica. Quando, poi, la cartella di pagamento è stata notificata con invio diretto della raccomandata postale, «l’avviso di ricevimento alla stregua di qualsiasi atto pubblico fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi vi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l’integrità dell’atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata». Ne deriva che è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il presupposto dell’avvenuta notifica della cartella, nel caso di specie, «non avrebbe di certo potuto considerarsi raggiunto» Cass. numero 18252/2013 e numero 24031/2006 . Notifica eseguita dall’agente della riscossione. La notifica eseguita dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 26, d.p.r. numero 602/73, come modificato dall’articolo 12 d.lgs. numero 46/99 prevede espressamente che «la notifica può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in tal caso la raccomandata è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto». Non è corretto affermare che la spedizione effettuata dall’agente della riscossione dà di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento. Il fatto che a spedire il plico contenente la cartella esattoriale sia stata la concessionaria, non attribuisce prova privilegiata della avvenuta notifica. Nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima. In caso di contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova di detto contenuto spetta al mittente , anche quando si tratta del concessionario della riscossione. Del resto, è regola pacifica che chi vuol far valere una pretesa in sede giudiziale deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. L’Agente della riscossione deve dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato nel rispetto dei principi costituzionali di collaborazione e buona fede con il contribuente. La sola ricezione della busta raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto di essa Cass., sent. numero 2625/2015 . Se c’è contestazione relativa al contenuto della busta spedita, l’onere della prova è a carico del mittente. Infatti, in caso di notifica della cartella di pagamento mediante invio di una busta chiusa raccomandata non in plico a mezzo posta, è onere del mittente del plico raccomandato provare il suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento e il destinatario contesti il contenuto della busta Cass., numero 18252/2013 . Se il contribuente nega di avere ricevuto la cartella di pagamento inviata per posta, spetta all’agente della riscossione dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato. Non è corretto affermare che la spedizione effettuata dall’agente della riscossione dà di per sé garanzia che nella busta vi era la cartella di pagamento. Il citato principio non soffre di eccezioni in ragione di qualità soggettive del mittente, tenuto anzi al rispetto dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede col contribuente. Effetti pratici della pronuncia. La pronuncia in commento, che è conforme al diritto, ha degli effetti pratici notevoli. I contribuenti potranno sostenere, al solo fine di invertire l’onere della prova in giustizio, di non aver mai ricevuto il contenuto della cartella di pagamento. In pratica, invocando siffatta sentenza il destinatario di una raccomandata, inviata in busta chiusa, potrà sempre affermare di aver ricevuto una busta vuota o un atto diverso da quello notificato, invalidando, di fatto, la notifica. La legge prescrive che l’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notifica o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 15 aprile – 12 maggio 2015, numero 9533 Presidente Cicala – Relatore Caracciolo Osserva La CTR di L’Aquila ha respinto l’appello di C.M., appello proposto contro la sentenza numero 123/01/2011 della CTP di Pescara, che aveva già respinto il ricorso della parte contribuente relativo ad avviso di intimazione notificato il 2.9.2010 derivante dall’omesso pagamento di somme portate da una cartella di pagamento asseritamente notificatagli il 23.4.2007, avviso che il contribuente aveva impugnato tra l’altro sull’assunto di non avere mai ricevuto la notifica dell’anzidetta cartella. La CTR -dopo avere dato conto che il contribuente contestava la validità della notifica sia per essere stata effettuata direttamente da Equitalia senza interposizione dell’ufficiale di riscossione o del messo notificatore, sia perché Equitalia non aveva versato in atti copia della cartella di pagamento, che non può essere sostituita dal deposito degli estratti di ruolo ha evidenziato che la previsione dell’articolo 26 comma 1 è da interpretarsi nel senso che la notificazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata a/r, ed essa si ha per avvenuta alla data indicato nell’avviso di ricevimento, sì che non necessita redazione di relata di notifica, salvo l’onere di conservazione per cinque anni della matrice o copia della cartella o dell'avviso di ricevimento. L’omesso deposito della cartella, perciò, doveva considerarsi irrilevante perché l’obbligo della sua conservazione è considerato dalla legge alternativo all’obbligo di conservazione dell’avviso di ricevimento, e cioè in relatione con la tipologia alternativa anch’essa della notificazione prescelta. La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Concessionaria si è difesa con controricorso. Il ricorso ai sensi dell’articolo 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore può essere definito ai sensi deIl’articolo 375 cpc. Ed invero, con il primo motivo di impugnazione improntato alla violazione dell’articolo 26 del DPR numero 602/1973, dell’articolo 112 cpc, degli artt. e ss della legge numero 890/1982 e dell’articolo 2697 cod. civ. la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del merito abbia omesso di considerare che - pur essendo in presenza di una relata di notifica da parte dell’Ufficiale della riscossione nessun valido documento è stato prodotto da Equitalia dal quale possa per tabulas affermarsi che la suddetta relata di notifica si riferisca ad una determinata cartella di pagamento , appunto perché la relata non costituisce prova dell'effettivo contenuto della cartella di pagamento notificata, della quale cartella Equitalia non aveva prodotto la copia in suo possesso. D’altronde, non poteva sostenersi che l’avviso di ricevimento della raccomandata numero 12712133459-4 attestante una notifica ex articolo 140 cpc effettuata a novembre 2007 sia attinente alla relata della notifica effettuata il mese precedente, atteso che nella stessa relata non era riportato il numero della raccomandata, né il riferimento al ricorrente, ma anzi un indirizzo di notifica diverso da quello del ricorrente medesimo. La censura appare fondata e da accogliersi. Va anzitutto evidenziato che non appare accoglibile l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla parte controricorrente che evidenzia che la notifica di quest'ultimo è stata effettuata presso la sede di Equitalia in Pescara e non presso il procuratore costituito nei precedenti gradi di giudizio, avv. C.I. non vi è infatti nella ricostruzione dei fatti processuali di cui la parte controricorrente è onerata elemento alcuno che consenta di intendere che Equitalia fosse costituita con il predetto difensore nei precedenti gradi di giudizio, siccome dalla sentenza di appello prodotta dalla parte ricorrente risulta invece che Equitalia non fosse costituita a mezzo di difensore in quel grado. Quanto al merito, non è pacifico ciò che nella specie di causa si è verificato e cioè se la cartella è stata notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge come assume parte ricorrente e conferma la parte avversaria, evidenziando che il giudice di appello ha equivocato sulla modalità della notifica, traslando in questo processo le considerazione valide per altri coevamente discussi ovvero se la società Concessionaria ha provveduto -in applicazione della seconda parte del primo comma del menzionato articolo 26 a notificare la cartella di pagamento con invio diretto della raccomandata postale. Ciò che mette conto comunque di evidenziare è che quale che sia il caso l'onere di fornire la dimostrazione della corrispondenza tra atto notificato ed atto invocato in giudizio compete a chi ha interesse ad invocarne l’efficacia, nella specie di causa, appunto Equitalia tanto che, infatti, il menzionato articolo 26 ultimo comma la onera della conservazione quinquennale della cartella o della ricevuta di notifica, in relazione a quale delle diverse procedure sia stata prescelta . Nel secondo caso l’avviso di ricevimento della raccomandata alla stregua di qualunque atto pubblico fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, tra le quali non figura certamente la certificazione circa l’integrità dell’atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata. Anche nell'ipotesi in cui fosse vero l’assunto del giudicante, perciò, sarebbe stato comunque onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il presupposto dell'avvenuta notifica della cartella non avrebbe di certo potuto considerarsi raggiunto in termini si veda Cass. Sez. 6-5, Ordinanza numero 18252 del 30/07/2013 Cass. Sez. L, Sentenza numero 24031 del 10/11/2006 . Dovendosi però considerare fondata la ricostruzione di parte ricorrente perché convalidata ex adverso non resta che concludere nel senso della fondatezza della censura di extrapetizione difetto di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato , non potendosi considerare quella resa dal giudicante il quale ha pure argomentato nel senso del raggiungimento dello scopo senza neppure dire quale sarebbe lo scopo che la contestata notifica ha raggiunto, non risultando che sulla cartella di cui trattasi sia mai stata discussa alcuna causa di opposizione una pronuncia posta in coerente correlazione con le censure di appello, appunto perché fondata sull’equivoco nel quale il giudicante sembra essere incorso nel ricostruire il thema decidendum. Non resta che concludere che la sentenza impugnata merita cassazione e che la questione dovrà tornare al giudice del merito, in funzione di giudice del rinvio, affinché questo tomi ad esaminare le questioni devolute, previo rinnovo del!'esame della questione concernente la notifica dell'atto prodromico, nella corretta luce in cui deve intendersi proposta. Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza. Roma, 30 luglio 2014 ritenuto inoltre che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolta che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Abruzzo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.