In caso di denuncia di un sinistro non accaduto rilevante ex articolo 642 c.p., il diritto di querela spetta sia alla compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro sia alla compagnia assicuratrice debitrice.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza numero 24075/17 depositata il 15 maggio. Il caso. Il GUP di Torino dichiarava non luogo a procedersi nei confronti di alcuni soggetti imputati del delitto di cui all’articolo 642 c.p. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona per aver denunciato un falso sinistro al fine di ottenere l’indennizzo assicurativo. La decisione si fondava sulla considerazione per cui il soggetto danneggiato, secondo il combinato disposto degli articolo 149 e 150 d.lgs. numero 209/2005 cd. codice delle assicurazioni private , doveva essere considerato quello obbligato in proprio al risarcimento secondo le norme sostanziali in materia di RCA e non la società gestionaria che nel caso di specie aveva ricevuto le false denunce di sinistro e che aveva solo l’obbligo di liquidazione stragiudiziale del danno per conto dell’effettiva debitrice. La sentenza viene impugnata in Cassazione dal PM. Fonti normative. Fermo restando che il reato di cui all’articolo 642 c.p. è un reato plurioffensivo diretto, fra l’altro, alla tutela degli interessi degli enti assicuratori, nonché delitto a consumazione anticipata che prescinde dell’effettiva riscossione dell’indennizzo assicurativo, la Corte sottolinea come nel caso di specie il reato doveva ritenersi consumato nel momento della presentazione della denuncia di falso sinistro alla compagnia di assicurazione. L’articolo 120 c.p. assicura infatti il diritto di querela ad ogni persona offesa del reato, dovendosi per tale intendere ogni soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma incriminatrice, potendo dunque coesistere anche più soggetti passivi del medesimo reato. Entrambe le società sia la compagnia gestionaria del sinistro, sia quella debitrice erano dunque soggetti passivi del reato in quanto direttamente coinvolte nella richiesta di liquidazione presentata dagli imputati. In conclusione, la Corte annulla la sentenza impugnata e trasmette gli atti ad un diverso GUP del Tribunale di Torino affinché proceda ad un nuovo giudizio attenendosi al principio per cui «il diritto di querela, in caso di denuncia di un sinistro non accaduto ex articolo 642 c.p., spetta sia alla compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro sia alla compagnia assicuratrice debitrice».
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 27 aprile – 15 maggio 2017, numero 24075 Presidente Fumu – Relatore Rago Fatto e diritto 1. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino, con sentenza ex articolo 425 cod. proc. penumero pronunciata in data 21/11/2016, dichiarava non doversi procedere nei confronti di M.L. , G.D. , C.F. , C.G. e G.C. - imputati per il delitto di cui all’articolo 642 cod. penumero perché, al fine di conseguire l’indennizzo assicurativo, in concorso fra di loro, denunciavano un falso sinistro - perché l’azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. Il giudice dell’udienza preliminare perveniva alla suddetta conclusione in quanto, a norma del combinato disposto degli articolo 149-150 dlgs 209/2005 cd. Codice delle Assicurazioni private , soggetto danneggiato doveva ritenersi la Società obbligata in proprio al risarcimento secondo le ordinarie norme sostanziali in materia RCA e non la società gestionaria che aveva ricevuto le false denunce di sinistro nella specie Sara Assicurazioni che aveva il diverso obbligo di liquidazione del risarcimento e che, in tale sua qualità, si inserisce soltanto nella procedura di liquidazione stragiudiziale del danno, agendo per conto dell’effettiva debitrice . 2. Contro la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero il quale ha denunciato l’erroneità dell’interpretazione effettuata dal giudice dell’udienza preliminare in quanto, contrariamente a quanto da questi sostenuto, anche la società gestionaria, proprio a causa e per effetto di tutta l’attività che, per legge, doveva svolgere nell’ambito della procedura per la liquidazione del danno, era portatrice di un interesse anche economico spese di gestione della pratica e, quindi, come persona offesa, a presentare la querela. 3. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. L’articolo 120 cod. penumero attribuisce il diritto di querela ad ogni persona offesa dal reato per tale dovendosi intendere il soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale, la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito. Di conseguenza, possono coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto ex plurimis Cass. 21090/2004 Rv. 228810 Cass. 2862/1999 Rv. 212766. L’articolo 642 cod. penumero è un reato plurioffensivo diretto alla tutela, fra l’altro, del patrimonio degli enti assicuratori, ed è un delitto a consumazione anticipata in quanto prescinde dall’effettiva riscossione dell’indennizzo assicurativo, sicché, nel caso di specie, deve ritenersi consumato - secondo l’ipotesi accusatoria risultante dal capo d’imputazione - nel momento in cui fu presentata alla compagnia di assicurazione la denuncia del falso sinistro. Di conseguenza, soggetti passivi del reato vanno ritenute sia la Compagnia gestionaria del sinistro, sia quella Debitrice perché entrambe, in quanto parti coinvolte direttamente - seppure con ruoli diversi - nella richiesta di liquidazione del sinistro a seguito e per effetto della denuncia, hanno interesse alla corretta gestione del medesimo e a non vedere depauperato - sebbene in diversa misura - il proprio patrimonio da false denunce. In particolare, la Compagnia gestionaria del sinistro deve ritenersi legittimata a proporre querela in proprio perché è ad essa che la falsa denuncia è inoltrata, è essa che deve istruire la pratica ed è essa che deve liquidare il danno ferma la successiva regolazione con l’imprese debitrice ex articolo 149/3 dlgs cit Peraltro, nonostante la successiva regolazione , sulla base del suddetto meccanismo, la Compagnia gestionaria, subisce comunque un danno diretto perché, come ha correttamente osservato il ricorrente, il meccanismo di compensazione nei confronti della società debitrice che si attiva una volta che la gestionaria abbia liquidato il danno, da una parte, non tiene affatto conto dei costi di apertura e gestione della pratica di sinistro, nonché delle relative attività istruttorie che restano a completo carico della Gestionaria, senza riconoscimento alla stessa di alcun rimborso e, dall’altra, alla società debitrice viene addebitato un importo predeterminato, parametrato forfettariamente alle somme liquidate dalla società Gestionaria a titolo di risarcimento del danno, ma non corrispondente al quantum erogato in concreto . Pertanto, nel ribadire quanto già affermato sul punto da questa Corte con le sentenze nnumero 28281 e 43095/2016, la sentenza va annullata e gli atti trasmessi nuovamente ad un diverso giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino per un nuovo giudizio il quale si atterrà al seguente principio di diritto Il diritto di querela, in caso di denuncia di un sinistro non accaduto ex articolo 642 cod. penumero , spetta sia alla Compagnia assicuratrice gestionaria del sinistro sia alla Compagnia assicuratrice debitrice . P.Q.M. La sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo giudizio.