Ciò in relazione al principio di correttezza e di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino. Perché l’erronea indicazione dell’autorità decidente impone comunque al soggetto adito, essendo comunque lo stesso incardinato nella medesima amministrazione, di provvedere alla trasmissione della stessa all’organo competente per l’ulteriore corso del procedimento .
Il Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza numero 508 depositata l'8 febbraio 2016 accoglie il ricorso della Fondazione Montessori Italia avverso il silenzio serbato dall'amministrazione alla richiesta di autorizzazione per iniziative a favore dell'infanzia. Ricorso gerarchico. Presupposto della decisione del Collegio è l’operatività del principio nel nostro ordinamento, con riferimento all’articolo 2, comma 3, del d.P.R. numero 1199/1971, il quale, in tema di ricorso gerarchico, prevede che «i ricorsi rivolti nel termine prescritto ad organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla stessa amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità ed i ricorsi stessi sono trasmessi d’ufficio all’organo competente». Tale disposizione normativa, sia pure dettata nella specifica materia del ricorso gerarchico, è espressione comunque di un principio generale, il quale rende rilevante, ai fini della procedibilità della richiesta, la presentazione all’Amministrazione competente, non assumendo valenza preclusiva la circostanza che il privato non abbia correttamente individuato la concreta articolazione organizzativa di essa cui spetta l’esame e la definizione della pratica. L’obbligo di pronuncia. A fronte della genericità della domanda della Fondazione Montessori, contestata dal Ministero, il Consiglio ha rilevato che ad escludere l’obbligo di pronuncia non rileva l’omessa indicazione della normativa fondante la richiesta, considerato che, specificato l’oggetto della stessa da parte del privato, l’autorità competente, quale soggetto istituzionalmente titolare del potere abilitativo, ben era a conoscenza della normativa di riferimento, applicabile alla fattispecie concreta. Infine, va evidenziato che una eventuale, ritenuta inammissibilità della domanda non escludeva l’obbligo di pronuncia espressa, ciò ricavandosi dal dettato dell’articolo 2, comma 1, della l. numero 241/1990, secondo cui «se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21 gennaio – 8 febbraio 2016, numero 508 Presidente Caracciolo – Estensore Mele Fatto e diritto Con sentenza numero 8811/2015 dell’1-7-2015 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dalla Fondazione Montessori Italia per ottenere l’annullamento del silenzio-rifiuto serbato sull’istanza della stessa, indirizzata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 28 marzo 2014, intesa al conseguimento dell’autorizzazione per l’organizzazione delle iniziative corso di differenziazione del metodo per la scuola dell’infanzia a Bari, Novara e VCO, Roma, Lecce e scuola primaria a Novara e VCO, nonché per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nel provvedere ai sensi dell’articolo 2 bis della legge numero 241/1990. Avverso la predetta sentenza la Fondazione Montessori Italia ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone la riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso di primo grado. Ha dedotto in proposito error in iudicando ed in procedendo difetto di istruttoria e di motivazione violazione della legge numero 241/1990 in ordine all’obbligo di provvedere. Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto. La causa è stata trattenuta per la decisione, con sentenza in forma semplificata e previo avviso alle parti, alla Camera di Consiglio del 21-1-2016. L’appello è fondato nei sensi di seguito specificati. Il giudice di prime cure ha così motivato la propria determinazione reiettiva “- la predetta istanza, pertanto, è indirizzata direttamente al Ministro e non invece alla struttura ministeriale competente ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta, non indica la specifica normativa a supporto della richiesta stessa ed è, altresì, generica nella sua formulazione, non risultando dal tenore testuale della predetta istanza nella copia in atti, in particolare, che siano stati illustrati i contenuti dei predetti corsi, né che sia stata allegata la relativa documentazione a supporto della richiesta di istanza di autorizzazione - presupposto per l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione di cui agli articolo 31 e 117 c.p.a. è l’esistenza di un obbligo in capo all’amministrazione di adottare un provvedimento amministrativo esplicito, volto ad incidere, positivamente o negativamente, sulla posizione giuridica e differenziata del ricorrente, e , pertanto, il predetto rimedio processuale non è esperibile contro qualsiasi tipologia di omissione amministrativa - e , tuttavia, da quanto esposto in precedenza in relazione alla specifica istanza di cui trattasi, consegue che la stessa era assolutamente generica nella sua formulazione e quindi priva dei necessari elementi costitutivi e, in quanto tale, inidonea, nello specifico, a concretizzare un obbligo giuridico dell’amministrazione ministeriale di provvedere sulla stessa”. Da quanto sopra emerge che, a giudizio del Tribunale, non vi fosse un obbligo di provvedere, a cagione delle modalità di presentazione dell’istanza direttamente al Ministro ed in relazione alla genericità della stessa. La Sezione non condivide le argomentazioni poste a sostegno della ritenuta insussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero. Quanto alla circostanza che la domanda fosse stata proposta direttamente al Ministro e non anche alla articolazione organizzativa ministeriale competente, va evidenziato che, in relazione al principio di correttezza e di leale collaborazione tra pubblica amministrazione e cittadino, l’erronea indicazione dell’autorità decidente impone comunque al soggetto adito, essendo comunque lo stesso incardinato nella medesima amministrazione, di provvedere alla trasmissione della stessa all’organo competente per l’ulteriore corso. Valga, in relazione all’operatività del suddetto principio nel nostro ordinamento, il riferimento all’articolo 2, comma 3, del d.p.r. numero 1199 del 1971, il quale, in tema di ricorso gerarchico, prevede che “ i ricorsi rivolti nel termine prescritto ad organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla stessa amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità ed i ricorsi stessi sono trasmessi d’ufficio all’organo competente”. Tale disposizione normativa, si a pure dettata nella specifica materia del ricorso gerarchico, è espressione comunque di un principio generale, il quale rende rilevante, ai fini della procedibilità della richiesta, la presentazione all’Amministrazione competente, non assumendo valenza preclusiva la circostanza che il privato non abbia correttamente individuato la concreta articolazione organizzativa di essa cui spetta l’esame e la definizione della pratica. Venendo ora all’esame della ulteriore ragione in relazione alla quale è stato ritenuto insussistente l’obbligo di provvedere genericità dell’istanza , ritiene il Collegio che nella specifica vicenda per cui è causa non vi fossero i presupposti per non fornire risposta alcuna al privato sulla richiesta prodotta. Va, invero, rilevato che la domanda proposta in data 28 marzo 2014 reca elementi sufficienti ad individuare il bene della vita richiesto dal privato. Dopo aver fornito indicazioni in ordine al soggetto proponente ed alle azioni dallo stesso svolte, essa specifica l’oggetto della istanza richiesta di autorizzazione allo svolgimento di corsi ed indica la natura degli stessi ed il luogo di svolgimento corsi di differenziazione nel metodo per la scuola dell’infanzia a Bari, a Novara e VCO, a Roma ed a Lecce corsi di differenziazione nel metodo per scuola primaria a Novara e VCO ed a Lecce . Orbene, tali elementi consentivano di individuare compiutamente l’oggetto del procedimento amministrativo e, di conseguenza, di avviare il procedimento, rendendo all’esito al privato determinazioni, in rito o in merito, sulla domanda presentata. Non va, invero, obliterato l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui, indipendentemente dall’esistenza di specifiche norme che impongano ai pubblici uffici di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, non può dubitarsi che, in regime di trasparenza e partecipazione, il relativo obbligo sussiste ogniqualvolta esigenze di giustizia sostanziale impongano l’adozione di un provvedimento espresso, in ossequio al dovere di correttezza e buona amministrazione articolo 97 Cost. , in rapporto al quale il privato vanta una legittima e qualificata aspettativa ad una esplicita pronuncia cfr., ex multis, Cons. Stato, VI, 2-7-2015, numero 3306 . Trattandosi di richiesta non palesemente abnorme, in quanto comunque relativa ad attribuzioni proprie del Ministero destinatario e sufficientemente specificata nel suo oggetto, l’autorità amministrativa avrebbe dovuto comunque offrire, in termini provvedimentali espressi, una risposta al privato, richiedendo, ove del caso, specifiche integrazioni documentali ai fini della completezza dell’istruttoria. Né ad escludere l’obbligo di pronuncia rileva l’omessa indicazione della normativa fondante la richiesta, considerato che, specificato l’oggetto della stessa da parte del privato, l’autorità competente, quale soggetto istituzionalmente titolare del potere abilitativo, ben era a conoscenza della normativa di riferimento, applicabile alla fattispecie concreta. In disparte quanto sopra rilevato, va, infine, evidenziato che una eventuale, ritenuta inammissibilità della domanda non escludeva l’obbligo di pronuncia espressa, ciò ricavandosi dal dettato dell’articolo 2, comma 1, della legge numero 241/1990, secondo cui “se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”. Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte deve, di conseguenza, essere affermato l’obbligo dell’amministrazione di dare riscontro provvedimentale espresso alla domanda della Fondazione Montessori ciò evidentemente a prescindere dal contenuto della determinazione, che resta riservato al Ministero appellato . In tal senso va, dunque, reso ordine di provvedere. Quanto alla richiesta risarcitoria avanzata, rileva la Sezione che allo stato essa non può essere accolta, risultando del tutto sfornito di prova, sia nell’an che nel quantum, il danno da ritardo che si assume subito. L’appello proposto deve, di conseguenza essere accolto nei sensi e nei limiti sopra specificati e, per l’effetto, riformata la sentenza di primo grado. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e del complessivo comportamento tenuto da entrambe le parti nella vicenda amministrativa oggetto di causa, le spese dei due gradi del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello nei sensi in motivazione specificati e, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio numero 8811/2015 dell’1-7-2015, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza proposta dalla Fondazione Montessori Italia in data 28 marzo 2014 e ordina alla amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.