Tra la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di più soggetti che si assumono corresponsabili e quella di regresso proposta da uno dei convenuti nei confronti degli altri, sussiste un rapporto di dipendenza ai sensi dell’articolo 331 c.p.c Perciò, in caso di interruzione del processo a causa di un evento che colpisca uno solo dei convenuti, la tardiva prosecuzione della causa da parte del successore non consente la separazione, dalla domanda principale, della domanda da questi proposta.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 4938, depositata il 12 marzo 2015. Il caso. Due genitori convenivano una società che gestiva una clinica sanitaria ed i responsabili sanitari, chiedendo il risarcimento dei danni alla salute causati al figlio appena nato dalle erronee scelte terapeutiche dei medici durante l’assistenza neonatale successiva al parto. I convenuti chiamavano in causa i rispettivi assicuratori e la società formulava in subordine domanda di regresso nei confronti dei sanitari. Il tribunale di Napoli accoglieva la domanda principale nei confronti dei convenuti, quella di garanzia proposta dalla società nei confronti del proprio assicuratore, mentre respingeva quella di garanzia proposta dagli eredi di uno dei medici, nel frattempo deceduto, nei confronti del suo assicuratore. La sentenza venne appellata in via principale dagli eredi del medico ed in via incidentale dalla società e dalle compagnie assicuratrici. Durante il processo, la società veniva dichiarata fallita ed il fallimento si costituiva nel giudizio d’appello, facendo proprie le difese della società in bonis. La Corte d’appello di Napoli dichiarava estinto il giudizio limitatamente al rapporto tra i danneggiati ed il fallimento, in quanto questo si era costituito in prosecuzione tardivamente. Restavano, quindi, assorbiti i motivi di appello proposti dalla società e riaffermati dalla curatela. Inoltre, accogliendo l’appello dell’assicuratrice della società fallita, dichiarava cessata la materia del contendere tra la stessa compagnia di assicurazioni e la società che gestiva la clinica. Il fallimento della società ricorreva in Cassazione, lamentando l’errore dei giudici di merito nella dichiarazione di estinzione del processo limitatamente alla posizione del fallimento della società, così determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità della clinica. L’estinzione del giudizio limitatamente al solo rapporto processuale facente capo alla società non poteva essere pronunciata, in quanto le domande proposte contro di lei, o da lei proposte nei confronti degli altri convenuti erano inscindibili, o almeno dipendenti. In particolare era dipendente la domanda attorea di condanna con quella di regresso proposta nei confronti degli altri convenuti e con quella di garanzia proposta dalla clinica nei confronti dell’assicurazione. Domande dipendenti. La Corte di Cassazione afferma che tra la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di più soggetti che si assumono corresponsabili e quella di regresso proposta da uno dei convenuti nei confronti degli altri, sussiste un rapporto di dipendenza ai sensi dell’articolo 331 c.p.c Perciò, in caso di interruzione del processo a causa di un evento che colpisca uno solo dei convenuti, la tardiva prosecuzione della causa da parte del successore non consente la separazione, dalla domanda principale, della domanda da questi proposta. Nel caso di specie, gli attori avevano domandato il risarcimento nei confronti dei convenuti e uno di questi, la società, aveva allegato che la responsabilità venisse attribuita esclusivamente agli altri. Inoltre, aveva formulato una domanda di regresso in caso di accoglimento della domanda anche nei propri confronti. Questa domanda di regresso aveva, quindi, reso dipendenti tra loro la domanda principale di condanna e quella di «riconvenzionale orizzontale», proposta da un convenuto verso gli altri. Infatti, l’esame della domanda di regresso non poteva avvenire, se non si accertava innanzitutto la responsabilità della clinica e la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno dei coobbligati. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la decisione alla Corte d’appello di Napoli.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 10 novembre 2014 – 12 marzo 2015, numero 4938 Presidente Berruti – Relatore Rossetti Svolgimento del processo 1. Nel 2000 Pa.Ca. e P.B. , dichiarando di agire sia in proprio che quali rappresentanti ex articolo 320 c.c. del figlio minore P.E. , convennero dinanzi il Tribunale di Napoli L.S. , Ci.Gi. e la società Villa delle Margherite di Donato Mainiero s.numero c. che in seguito muterà ragione sociale in Villa delle Margherite di Esposito Carmela & amp C. s.numero c. d'ora innanzi, per brevità, la VDM , esponendo che - a omissis Pa.Ca. venne ricoverata in una clinica di omissis gestita dalla VDM, per portare a termine la gravidanza - il omissis diede alla luce un bimbo - a causa delle erronee scelte terapeutiche dei Dott.ri L. e Ci. durante l'assistenza neonatale successiva al parto, il bimbo patì gravi danni alla salute. Chiesero pertanto la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno. 2. Tutti i convenuti negarono la propria responsabilità la VDM formulò in subordine domanda di regresso nei confronti dei sanitari tutti i convenuti chiamarono altresì in causa i rispettivi assicuratori della responsabilità civile la VDM chiamò in causa la Milano s.p.a. L.S. chiamò in causa la Reale Mutua Assicurazioni Ci.Gi. chiamò in causa la Winterthur s.p.a. che in seguito muterà ragione sociale in Unipol s.p.a., e come tale sarà d'ora innanzi indicata . 3. Nel corso del giudizio di primo grado, deceduto Ci.Gi. , il giudizio venne dichiarato interrotto, e riassunto a cura degli attori. Nel giudizio riassunto si costituirono gli eredi della parte deceduta, C.G. e Ci.Ma. . 4. Il Tribunale di Napoli, dopo avere con sentenza non definitiva del 24.7.2004 rigettato l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla VDM, con sentenza definitiva del 3.8.2009 a dichiarò cessata la materia del contendere tra gli attori e L.S. , nonché tra quest'ultimo e il suo assicuratore, la Reale Mutua Assicurazioni b accolse la domanda principale nei confronti degli eredi di Ci.Gi. e della VDM, che condannò in solido al risarcimento del danno c accolse la domanda di garanzia proposta dalla VDM nei confronti del proprio assicuratore, la Milano s.p.a. d rigettò la domanda di garanzia proposta dagli eredi Ci. nei confronti dell'assicuratore di quest'ultimo, la Unipol s.p.a 5. La sentenza di primo grado venne appellata in via principale dagli eredi di Ci.Gi. , ed in via incidentale dalla VDM, dalla Milano, dalla Unipol e dalla Reale Mutua. Il 7.10.2010, pendente il giudizio d'appello, la VDM venne dichiarata fallita. Il 19.10.2011 il fallimento si costituì nel giudizio d'appello, dichiarando di volere fare proprie le difese della VDM in bonis. 6. Con sentenza 13.3.2012 numero 905 la Corte d'appello di Napoli dichiarò estinto il giudizio limitatamente al rapporto tra i danneggiati e il Fallimento della VDM, sul presupposto che - la società VDM era stata dichiarata fallita il OMISSIS - da tale data il processo si era interrotto ope legis, ed era iniziato a decorrere, per il fallimento, il termine per la riassunzione - il fallimento si era costituito in prosecuzione, ex articolo 302 c.p.c., solo il 19.10.2011, e quindi tardivamente. Dichiarò altresì, di conseguenza, assorbito l'esame di tutti i motivi d'appello proposti dalla VDM in bonis, e coltivati dalla curatela. Quanto, al resto, la Corte d'appello rigettò l'appello degli eredi Ci. , rigettò l'appello della Unipol, dichiarò assorbito l'appello della Reale Mutua, e - accogliendo l'appello della Milano, cioè l'assicuratore della VDM - dichiarò cessata la materia del contendere tra la Milano stessa e la VDM. 7. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dal fallimento della VDM, sulla base di quattro motivi, gli ultimi tre dei quali subordinati al rigetto del primo. Hanno resistito con controricorso P.B. , Pa.Ca. e P.E. , gli eredi Ci. , la Milano e la Unipol con controricorso. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo di ricorso il fallimento lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata da una nullità processuale, ai sensi dell'articolo 360, numero 4, c.p.c Lamenta, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe errato nel dichiarare l'estinzione del processo limitatamente alla posizione del fallimento della VDM così determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che aveva affermato la responsabilità della clinica . Sostiene al riguardo che l'estinzione del giudizio limitatamente al solo rapporto processuale facente capo alla VDM non poteva essere pronunciata, perché le domande proposte contro la VDM ovvero da quest'ultima nei confronti degli altri convenuti erano inscindibili, o quanto meno tra loro dipendenti, ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., ed in particolare erano tra loro dipendenti a la domanda attorea di condanna, con quella di regresso proposta dal fallimento nei confronti degli altri coobbligati b la domanda attorea di condanna, con quella di garanzia proposta dalla casa di cura nei confronti del proprio assicuratore Milano. 1.2. Il motivo è fondato. È principio pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui “l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra più convenuti in distinti e riuniti giudizi di risarcimento dei danni genera un litisconsorzio processuale, per dipendenza della causa da quella intrapresa dall'attore, . quando almeno uno dei primi chieda accertarsi la responsabilità esclusiva di altro tra loro, ovvero rideterminarsi, nell'ambito di un'azione di regresso anticipato, la percentuale di responsabilità ad essi ascrivibile pro quota, in tal modo presupponendo, sia pure in via eventuale e subordinata, la corresponsabilità affermata dall'attore . Sez. 1, Sentenza numero 19584 del 27/08/2013, Rv. 627700 nello stesso senso Sez. 3, Sentenza numero 4602 del 11/04/2000, Rv. 535576 . Nel caso di specie, gli attori domandarono il risarcimento del danno nei confronti di tre convenuti, ed uno di essi - la VDM - non solo allegò che la responsabilità andava ascritta unicamente agli altri due, ma formulò domanda subordinata di regresso - ex articolo 1299 c.c. - per l'ipotesi di accoglimento della domanda anche nei propri confronti. Tale domanda di regresso, alla luce del principio di diritto appena richiamato, rese dipendenti tra loro la domanda principale di condanna e quella cosiddetta di riconvenzionale orizzontale , proposta da uno dei convenuti nei confronti degli altri. È infatti evidente che l'esame della domanda di regresso formulata dalla clinica non poteva avvenire se non previo accertamento a della responsabilità della clinica stessa b della quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno dei coobbligati. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, la quale deciderà sull'eccezione di estinzione applicando il seguente principio di diritto Tra la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di più soggetti che si assumono corresponsabili, e quella di regresso proposta da uno dei convenuti nei confronti degli altri, sussiste rapporto di dipendenza ai sensi dell'articolo 331 c.p.c Ne consegue che, in caso di interruzione del processo a causa d'un evento che colpisca uno solo dei convenuti, la tardiva prosecuzione della causa da parte del successore non consente la separazione, dalla domanda principale, della domanda da questi proposta. 2. Gli altri motivi proposti dal fallimento della VDM restano assorbiti. È opportuno nondimeno ricordare, al fine di prevenire ulteriori equivoci, che la cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del giudizio comporta la necessità per il giudice di rinvio di riesaminare tutte le domande proposte in grado di appello contro la VDM o dalla VDM e quindi anche l'impugnazione proposta dalla Milano, il cui accoglimento da parte dei giudici d'appello resta travolto dalla cassazione con rinvio della sentenza d'appello nella parte in cui ha separato dalle altre la posizione processuale della VDM. 3. Le spese. Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'articolo 385, comma 3, c.p.c P.Q.M. la Corte di cassazione - accoglie il primo motivo di ricorso dichiara assorbiti gli altri cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Napoli in differente composizione - rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.