Per l’addebito di responsabilità della separazione in capo ad uno dei due ex coniugi, è necessario verificare che la crisi del rapporto coniugale sia stata determinata dalla violazione dei doveri coniugali e non da altri fattori esterni.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 1867/16, depositata il 1° febbraio. Il fatto. Il ricorrente adisce la Cassazione per chiedere l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Milano, che negava la domanda di addebito della separazione all’ex moglie. Assenza di violazione degli obblighi coniugali. La Cassazione, relativamente al motivo dell’addebito della separazione, ha concluso che per accertare la responsabilità della separazione, in capo ad uno dei due ex coniugi, sia necessario verificare che la crisi del rapporto coniugale sia stata determinata dalla violazione dei doveri coniugali. Nel caso concreto, rilevano i Giudici di legittimità, la situazione d’intollerabilità della convivenza è maturata in una fase immediatamente vicina al deposito del ricorso di separazione personale e quindi per ragioni diverse dalla violazioni degli obblighi matrimoniali. Infatti, le denunce presentate dalla moglie per maltrattamenti, anche se successivamente risultate infondate, erano per tutelare i figli dal deterioramento del clima familiare, dovuto alla prossimità del ricorso per la separazione. A parere della Cassazione, tali atti non possono essere ricompresi tra le violazioni dei doveri coniugali. La Corte Suprema di Cassazione, non avendo riscontrato una specifica violazione, ha rigettato il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 novembre 2015 – 1 febbraio 2016, numero 1867 Presidente Di Palma – Relatore Lamorgese Svolgimento del processo 1.- Il Tribunale di Milano, con sentenza 17 ottobre 2002, ha dichiarato la separazione dei coniugi M.G. e S.R. e rigettato la domanda di addebito formulata dal M. nei confronti della moglie ha affidato i figli minori F. nato nel e A. nata nel al Comune di Novate Milanese, con collocamento prevalente degli stessi presso la casa coniugale abitata dalla madre ha regolamentato i rapporti padre-figli ha posto a carico del M. un contributo mensile di Euro 800,00 per ciascun figlio, oltre al pagamento delle spese mediche e scolastiche ha rigettato la domanda della S. di un assegno per sé ha compensato parzialmente le spese del giudizio. 2.- Il M. ha proposto appello ha insistito nella domanda di addebito, formulata per le accuse rivoltegli dalla moglie, culminate nella denuncia di maltrattamenti in famiglia, rivelatesi infondate a seguito dell'archiviazione del procedimento penale che era seguito ha chiesto la revoca dell'affidamento dei figli al Comune e l'affido esclusivo a sé e, in subordine, l'affido condiviso con collocamento presso di sé, nonché l'autorizzazione al rilascio dei documenti per l'espatrio dei figli. 3.- Il gravame è stato rigettato dalla Corte d'appello di Milano, con sentenza 23 aprile 2014 ha ritenuto corretta l'esclusione dell'addebito per mancanza di prova delle allegazioni dell'attore ha condiviso l'affidamento dei figli al Comune, a causa della notevole conflittualità tra i coniugi che rendeva impraticabile l'affidamento condiviso ha posto le spese processuali a carico del M. . 4.- Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi cui si è opposta la S. . Le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione 1.- Nel primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articolo 151, comma 2, c.c., 185 e 658 c.p., e vizio di motivazione, per avere escluso l'addebito della separazione, sottovalutando la portata offensiva e pregiudizievole nei suoi confronti del comportamento della S. , la quale aveva presentato infondate denunce contro di lui, che gli avevano impedito di beneficiare di proposte lavorative favorevoli e arrecato danni morali, patrimoniali e di immagine. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articolo 143, commi 1 e 2, c.c., 658 c.p. e 29, comma 2, Cost., per avere ritenuto insussistente la violazione dei doveri matrimoniali da parte della S. , la quale aveva assunto iniziative dirette a danneggiarlo, attraverso numerose chiamate ai numeri di emergenza 112 e 118 rivelatesi inutili e infondate. 1.1.- Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. Ai fini dell'addebito della separazione è necessario accertare che la crisi del rapporto coniugale sia stata determinata dalla violazione dei doveri coniugali, la cui efficacia causale è da escludere quando la situazione di intollerabilità della convivenza sia già maturata per altre ragioni, come nel caso in cui quella violazione sia intervenuta dopo il o in prossimità del deposito del ricorso per separazione personale ad esempio, Cass. 12182/2014 ha escluso che costituisca motivo di addebito della separazione la commissione di un reato in danno del coniuge, qualora il fatto sia avvenuto in un contesto di oggettiva e perdurante assenza tra le parti del consortium vitae . L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e può essere censurato soltanto a norma dell'articolo 360 numero 5 c.p.c. v. Cass. numero 18074/2014 . Tanto premesso, nel caso in esame, il ricorrente, da un lato, non ha censurato la ratio posta a fondamento della sentenza impugnata, che ha condiviso la valutazione del primo giudice che aveva escluso la rilevanza causale delle contestate iniziative della S. , la quale si era indotta in buona fede a presentare le denunce contro il marito al solo scopo di tutelare i figli, turbati dal deterioramento del rapporto coniugale, in un periodo tra novembre 2008 e febbraio 2009 prossimo al deposito del ricorso per separazione marzo 2009 e, dall'altro, ha prospettato come violazione di legge un'istanza di sostanziale revisione del giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità, con riguardo alla valutazione della rilevanza causale dei comportamenti imputati alla S. rispetto alla crisi coniugale. Ad un analogo esito di inammissibilità va incontro la censura di vizio di motivazione formulata nel primo motivo , a norma dell'articolo 360 numero 5 c.p.c., nel testo, applicabile ratione temporis, riformulato dall'articolo 54 del d.l. 22 giugno 2012, numero 83, conv. in legge 7 agosto 2012, numero 134, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte numero 8053 e 8054/2014 , le quali hanno chiarito che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico , nella motivazione apparente , nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Nessuna di questa ipotesi è riscontrabile e neppure è stata specificamente denunciata dal ricorrente. Resta fermo che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, come nel caso in esame, con riguardo alla prospettata violazione dei doveri coniugali da parte della S. . 2.- Il terzo motivo denuncia la violazione degli articolo 115, comma 1, e 352 c.p.c., per non avere la Corte d'appello ammesso le prove articolate nel giudizio di primo grado, che avrebbero dimostrato la fondatezza della domanda di addebito della separazione, e per non avere accolto l'istanza di fissazione dell'udienza di discussione orale,, con conseguente pregiudizio per il suo diritto di difesa. 2.1.- Il motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta la violazione dell'articolo 115 c.p.c., che è astrattamente configurabile solo ove il giudice di merito ometta di valutare risultanze istruttorie decisive o ponga a base della decisione circostanze non ritualmente acquisite al giudizio. Nessuna di queste ipotesi sussiste nella fattispecie in esame, essendosi il ricorrente limitato a prospettare genericamente un'erronea valutazione delle prove, che è sindacabile, in sede di legittimità, esclusivamente nei limiti del vizio di motivazione non denunciato nel motivo in esame , a norma del nuovo articolo 360 numero 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite nei precedenti sopra richiamati. Inoltre il ricorrente ha omesso di indicare quali sarebbero le prove decisive trascurate, in violazione del principio di specificità del ricorso per cassazione, a norma degli articolo 360, comma 1, numero 6, e 369, comma 2, numero 4, c.p.c Il motivo è infondato nella parte in cui deduce la lesione del diritto di difesa, alla luce del principio secondo cui il giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado in tema di separazione personale tra coniugi si svolge nelle forme del rito camerale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, numero 898, come modificato dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, numero 74, applicabile ai giudizi di separazione, secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, di quest'ultima legge, sicché ben può la Corte d'appello, investita della cognizione del gravame, decidere la controversia nella stessa udienza fissata dal presidente con decreto in calce al ricorso notificato alla controparte, non trovando applicazione, in materia, la disposizione di cui all'articolo 352 c.p.c. v. Cass. numero 3836/2006 . 3.- Nel quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, con riguardo all'affidamento dei figli al Comune di Novate Milanese, per avere sopravvalutato il contrasto tra i genitori, che sarebbe normale nelle situazioni di crisi coniugale inoltre denuncia la contraddittorietà argomentativa dei giudici di merito per avere provveduto nel senso criticato. 3.1.- Il motivo è inammissibile, in quanto volto, in sostanza, ad una revisione del giudizio di merito con il quale la Corte d'appello ha spiegato le ragioni che rendevano, da un lato, impraticabile l'affidamento condiviso dei figli - a causa della notevole conflittualità tra i coniugi, manifestatasi anche in occasione della scelta della scuola e confermata da una relazione dei servizi sociali dell'8 maggio 2013 - e, dall'altro, sconsigliabile il loro affidamento in via esclusiva al padre, conclusione questa conforme al parere del c.t.u. e dei servizi sociali. Il vizio motivazionale denunciato non è scrutinabile alla luce del nuovo articolo 360 numero 5 c.p.c., come interpretato dalle Sezioni Unite. 4.- Il quinto motivo denuncia violazione dell'articolo 16 Cost. e vizio di motivazione, avendo i giudici di merito omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rilascio dei documenti per l'espatrio dei figli minori. 4.1.- Il motivo è inammissibile. Ci si duole di un'omessa pronuncia sulla richiesta del M. , in primo grado, di autorizzare i genitori a richiedere i documenti per i minori validi per l'espatrio e, in secondo grado, di rilasciare l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori . Si tratta di richieste, tra l'altro nemmeno coincidenti, difficilmente comprensibili, che i giudici di merito hanno tralasciato perché non riconoscibili come domande giudiziali idonee a fare sorgere un obbligo di pronuncia, anche considerando che non risulta esservi stata una contestazione tra le parti sul merito della questione e che il Tribunale e la Corte d'appello non sono autorità competenti a rilasciare l'autorizzazione o l'assenso richiesti. 5.- Il sesto motivo denuncia vizio di motivazione per non avere valutato la mancata produzione, da parte della S. e nonostante un ordine di esibizione, delle dichiarazioni dei redditi che avrebbero consentito una valutazione comparativa dei redditi. 5.1.- Il motivo è inammissibile, chiedendosi genericamente a questa Corte una rivalutazione di una questione di fatto, senza alcuna prospettazione di vizi motivazionali sindacabili a norma del novellato articolo 360 numero 5 c.p.c 6.- In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'articolo 13, comma 1 bis, del dPR numero 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.