La Cassazione sull’indennità di dirigente sanitario di struttura complessa

Nei casi in cui la sostituzione sia conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la stessa è consentita solo per sei mesi di tempo, prorogabili sino a dodici, ai sensi dell’articolo 18 del CCNL riferito all’Area della dirigenza medica 1998/2001 . Non vi è alcuna disposizione che, nel caso di mancato rispetto del termine indicato, conferisca al sostituto il trattamento economico accessorio del sostituito, che comprende anche l’indennità di dirigente di struttura complessa.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 584/16, depositata il 15 gennaio. Il caso. Un medico, dipendente di un’Azienda Sanitaria Locale con la qualifica di direttore sanitario, ricorreva avverso la stessa, lamentando di aver percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo di dirigenza sanitaria e di non aver ricevuto l’indennità di responsabile di struttura complessa, relativa al periodo di esercizio di tale funzione. Il giudice di prime cure rigettava la domanda del professionista, mentre la Corte territoriale, adita dal medico, accoglieva, seppur parzialmente, l’impugnazione e condannava l’Azienda Sanitaria Locale al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennità di dirigente di struttura sanitaria complessa. La Corte territoriale sottolineava come dovesse ritenersi sussistente, in capo al medico, il diritto alla corresponsione di tale indennità, in virtù del suo espletamento continuo della relativa mansione, benché il professionista avesse ricoperto tale ruolo in sostituzione temporanea di altro soggetto. L’Azienda Sanitaria Locale ricorreva per cassazione, lamentando la violazione degli articolo 15, 15 – bis e 15 – ter del d. lgs. numero 502/1992 disciplina della dirigenza del ruolo sanitario e degli articolo 19, 24 e 52 del d. lgs. numero 165/2001 incarichi dirigenziali nel pubblico impiego, trattamento economico e disciplina delle mansioni , oltre alle previsioni dei contratti nazionali della dirigenza medica 1994/1997 e 1998/2001. Indennità sostitutiva o indennità accessoria? Il CCNL dice sostitutiva. La Suprema Corte ha ribadito che la sostituzione, nella mansione di dirigente medico presso il servizio sanitario nazionale, secondo quanto disposto dall’articolo 18 del CCNL relativo alla dirigenza medica e riferito al quadriennio 1998/2001, non costituisce uno svolgimento di mansioni superiori, dal momento che avviene nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria. Non può trovare applicazione l’articolo 2103 c.c. mansioni del lavoratore , concernente la materia dell’assegnazione di mansioni superiori, poiché per gli incarichi dirigenziali è lo stesso T.U. sul pubblico impiego, all’articolo 19, comma 1, ad escluderla. In particolare, il Collegio ha precisato che l’articolo 18 del CCNL riferito all’Area della dirigenza medica 1998/2001 dispone che, nelle ipotesi in cui la sostituzione sia conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, come nel caso di specie, la stessa sia consentita solo per sei mesi di tempo, prorogabili sino a dodici. La Suprema Corte ha rilevato la carenza di una disposizione che, nel caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, conferisca al sostituto il trattamento economico accessorio del sostituito, che comprende l’indennità di dirigente di struttura complessa. Peraltro, hanno rilevato gli Ermellini, non appare possibile fare ricorso al dettato dell’articolo 36 della Costituzione, dal momento che è stata la stessa contrattazione collettiva a prevedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva in luogo di quella accessoria, considerandola adeguata allo svolgimento di un incarico dirigenziale in via sostitutiva appunto. Il Collegio ha messo in luce quanto affermato dall’articolo 24, comma 3, del d. lgs. numero 165/2001, secondo cui il trattamento economico, previsto in sede di contrattazione collettiva, per i dirigenti, corrisponde a tutte le funzioni ed a qualsiasi incarico conferito agli stessi dall’amministrazione presso cui sono impiegati. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 ottobre 2015 – 15 gennaio 2016, numero 584 Presidente Nobile – Relatore Mammone Svolgimento del processo 1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Salerno, il dott. V.D., premesso di essere dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale Salerno 2 quale direttore sanitario del distretto Salerno E, esponeva di aver sostituito il direttore sanitario del distretto numero 102 di Battipaglia dall'1.02.02 al 31.12.05, svolgendo ad interim per il periodo dal 3.07.03 al 30.09.03 anche funzioni di direttore sanitario del distretto 102 di Eboli. Assumendo di aver percepito una retribuzione inferiore a quella prevista dal contratto collettivo della dirigenza sanitaria e di non aver ricevuto l'indennità di responsabile di struttura complessa per il periodo dal 1°.02.02 fino al 31.12.05, chiedeva la condanna dell'azienda Sanitaria al pagamento della somma di € 163.940,48 per i titoli suddetti. 2.- Rigettata la domanda e proposto appello dal dirigente, la Corte d'appello di Salerno con sentenza del 30.06.11 accoglieva parzialmente l'impugnazione e condannava l'Azienda convenuta al pagamento di € 74.753,28. La Corte rilevava che l'espletamento continuo per un quadriennio delle funzioni di direttore sanitario seppure in sostituzione temporanea di altro soggetto comportava l'insorgenza del diritto a percepire l'indennità di dirigente di struttura sanitaria complessa, nella misura stabilita dal contratto collettivo per la dirigenza medica 1998-2001. In tal caso l'espletamento della funzione previdenziale non poteva essere compensata con la semplice indennità per la sostituzione del dirigente di struttura complessa prevista dii1'articolo 18 del detto contratto collettivo, che era dovuta solo nel caso che la sostituzione avvenisse per il periodo in cui il titolare dell'ufficio avesse fruito delle ferie, o fosse assente per malattia, ovvero si trovasse in aspettativa 3.- Propone ricorso per cassazione l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, che ha assorbito la precedente ASL Salerno 2. Risponde con controricorso e memoria il D Motivi della decisione 4.- L'Azienda Sanitaria propone un solo ed articolato motivo di ricorso, deducendo violazione degli articolo 15, 15 bis e 15 ter del digs. 30.01.92 numero 502 e degli articolo 19, 24 e 52 del d.lgs. 30.03.01 numero 165, nonché delle disposizioni dei contratti della dirigenza medica 1994-97 e 1998 2001. Ai sensi dell'articolo 18 del ccnl dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale per il quadriennio 1998-2001 al sostituto del dirigente di struttura complessa è dovuta solamente un'indennità fissa mensile di € 555,05, qualora la sostituzione si protragga oltre due mesi, null'altro essendo dovuto, non operando l'articolo 2103 c.comma e non configurandosi dette funzioni quali mansioni superiori, essendo la sostituzione svolta nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza. 5. La Corte di cassazione ha già esaminato in diverse occasioni la problematica oggi sollevata - con riferimento alla stessa parte pubblica ora in causa - ed ha affermato che la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 18 del c.c.numero 1. dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 relativo al al quadriennio 1998-2001 , non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'articolo 2103 c.comma Al sostituto non spetta i! trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi o di dodici se prorogato per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l'articolo 36 Cost. sentenze 24.07.15 numero 15577 e 3.08.15 numero 16299 . 6. Ripercorrendo l'iter argomentativo di queste pronunzie, cui il Collegio intende assicurare continuità, i passaggi motivazionali possono sintetizzarsi come segue. 6.1. Nella specie, non trova applicazione la disciplina codicistica dell'articolo 2013 c.comma in materia di assegnazione di mansioni superiori, atteso che per gli incarichi dirigenziali tale normativa è esclusa esplicitamente dall'articolo 19, comma 1, del testo unico sul pubblico impiego dIgs. 30.03.01 numero 165. Trova, invece, applicazione, l'articolo 24 dello stesso d.Igs. numero 165 già presente nel d.lgs. 3.02.93 numero 29 e successive modificazioni , per il quale il trattamento economico dei dirigenti, ivi compreso quello accessorio, è determinato dai contratti collettivi per le aree dirigenziali. 6.2. L'articolo 18 del contratto collettivo dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del quadriennio 1998-2001, rilevante ratione temporic, che disciplina 'le sostituzioni , prevede 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale più strutture complesse. 2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri a il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione b valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati. 3 4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al d.P.R. numero 483 del 1997 e al d.P.R. numero 484 del 1997 ovvero del D.Lgs. numero 502 del 1992, articolo 17 bis. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici_ 5. . 6 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L. 1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3 di L. 518.000. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. 8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico. 9 . 6.3. Per la disposizione in esame la fattispecie per cui è causa rientra tra le sostituzioni previste dal comma 4, per il quale nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per lo stretto tempo necessario ad espletare le procedure di cui al d.P.R. numero 483 del 1997 e del d.P.R. numero 484 del 1997 ovvero del d.lgs. numero 502 del 1992, articolo 17 bis. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici . 6.4. Manca una disposizione che, in caso di mancato rispetto del termine anzidetto sei e dodici mesi attribuisca al sostituto il trattamento accessorio del sostituito tra cui l'indennità di dirigente di struttura complessa , né può farsi ricorso alla previsione di cui all'articolo 36 Cost., dato che le parti sociali hanno previsto in luogo del trattamento accessorio l'indennità sostitutiva, considerando adeguata l'indennità di cui trattasi con riferimento proprio allo svolgimento in via sostitutiva dell'incarico di dirigente di direzione di struttura complessa. 6.5. L'articolo 24, comma 3, del d.lgs. numero 165 prevede che il trattamento economico determinato dalla contrattazione collettiva per i dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dalla amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa . 7. Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve concludersi che il giudice del merito, prima ancora di verificare se le strutture cui era stato destinato in sostituzione il dott. D. avessero natura di struttura complessa , avrebbe dovuto verificare se il trattamento economico del medesimo, in ragione del suo inquadramento dirigenziale, avrebbe potuto essere integrato in misura superiore a quanto previsto dalla disposizione dell'articolo 18, comma 7, del contratto collettivo in esame. La risposta positiva data dal giudice contrasta con le disposizioni dell'articolo 19, che esclude l'applicabilità dell'articolo 2013 c.c., e dell'articolo 24, che rimette ai contratti collettivi il trattamento economico dei dirigenti e, per quanto attiene alla presente controversia, conferisce al dipendente un trattamento economico non previsto dal contratto collettivo. 8. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'articolo 384, comma 2, c.p.c., la domanda deve essere rigettata. 9. Le spese del giudizio di merito possono essere compensate tra le parti, avendo la Corte di appello aderito ad una giurisprudenza locale che non ha resistito all'esame della Corte di cassazione. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte così provvede - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda - condanna il contro ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 100 per esborsi ed in € 3.500 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie nella misura del 15%, compensando le spese del giudizio di merito.