Alle Sezioni Unite il dubbio: alla richiesta di riesame di un sequestro si applica la riforma del 2015?

La legge numero 47 del 2015 ha esteso le garanzie a tutela della libertà personale nei procedimenti cautelari, ne giovano anche gli imputati colpiti da sequestri? Le Sezioni Unite dirimeranno il dubbio fra “rinvio statico” e “rinvio dinamico” dell'articolo 324 all'articolo 309 c.p.p

Così la Cassazione, Sezione Terza Penale, numero 50581/2015, depositata il 28 dicembre. Il fatto processuale. Nel corso di un procedimento per l’applicazione di una misura cautelare reale di sequestro preventivo ex articolo 321 e ss. c.p.p. ad oggetto un immobile costruito in assenza di titolo edilizio – per violazione dell’articolo 44 ed altri del d.p.r. numero 380/2001 -, l’imputato ricorre in Cassazione contestando l’erroneità dei giudici del riesame, che avevano confermato la misura. Questi avrebbero mal dedotto un’operazione sistematica che avrebbe ignorato il portato applicativo della legge numero 47 del 16 aprile del 2015 - innovatrice del sesto, dell’ottavo bis, del nono, del nono bis e del decimo comma dell’articolo 309 c.p.p., regolante disposizioni in punto di riesame delle ordinanze che impongono una misura coercitiva personale, a cui fa espresso rinvio l’articolo 324 c.p.p. - sulla procedura di riesame del sequestro, regolata dagli articolo 321 e ss. c.p.p. Il dubbio sta nel riconoscere un rinvio statico – alle versioni originarie della norma – o un rinvio dinamico – alle versioni attuali post riforma – dell’articolo 324 c.p.p. – riesame in punto di misure cautelari reali - all’articolo 309 c.p.p. – riesame in punto di misure cautelari personali -. La Cassazione invocata rinvia alle Sezioni Unite, appurate le fondatezze ermeneutiche degli orientamenti opposti. Cosa è stato innovato dell’articolo 309 c.p.p. dalla legge numero 47 cit In sede di riesame l’imputato può comparire personalmente , l’ordinanza di applicazione della misura deve specificamente motivare in punto di esigenze cautelari, indizi ed elementi della difesa, inoltre l’imputato può richiedere il differimento dell’udienza di riesame. L’ordinanza applicativa della misura non può essere rinnovata , salve nuove esigenze cautelari, in caso di mancato rispetto del termine di trasmissione degli atti ex articolo 309 c.p.p. e vengono imposti nuovi termini perentori per la stesura della motivazione della misura. Il dubbio è rinvio statico o rinvio dinamico? C'è un precedente. Come precisato, la legge numero 47 cit. è intervenuta sul corpo dell’articolo 309 c.p.p., cui l’articolo 324 c.p.p. fa rinvio limitatamente al nono ed al decimo comma. Delle previsioni ex articolo 309 c.p.p. permangono le versioni anteriori e posteriori alla riforma. La giurisprudenza si è da sempre spesa per una soluzione di rinvio statico al riesame avverso la misura cautelare reale vanno applicate le disposizioni originariamente previste, al di là dei successivi interventi manipolatori delle norme – v. par. prec. -. Ad esempio, quando già la legge numero 332 del 1995 era intervenuta a modificare l’articolo 309 c.p.p., l’univoca giurisprudenza aveva ritenuto inapplicabili alla disciplina di reclamo delle misure cautelari reali le innovazioni da quella norma importate, in particolar modo la perdita di efficacia della misura in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la trasmissione degli atti, disciplinati dal nono comma dell’articolo 309 cit. Lo imporrebbe il doppio binario disciplinare delle misure cautelari personali e reali, in ragione della differente dignità costituzionale dei beni violati – la libertà personale nel primo caso, il patrimonio nel secondo -. La soluzione del “rinvio statico”, nel solco della tradizione giurisprudenziale. Le motivazioni. In via formale , la rubrica della legge reca dicitura in relazione alle sole misure cautelari personali e sarebbe indicativa di una espressa volontà legislativa . Le premure e le cautele previste dalla riforma avrebbero ragione nell’esigenza di limitare il tempo della restrizione della libertà personale, eccessive invece nei confronti di beni materiali – v., in caso di applicazione estensiva della riforma, l’impossibilità di rinnovare la misura in caso di mancato rispetto dei termini di trasmissione degli atti, di fatto consentendo la perdita del bene da apprendere alla giustizia -. Sotto un profilo sistematico , la riforma è intervenuta anche in punto di ricorso per Cassazione avverso il reclamo ex articolo 311 c.p.p., nulla dettando per l’omologa previsione ex articolo 325 c.p.p., in punto di misure cautelari reali. Il corpo testuale del riformato articolo 309 c.p.p. parrebbe inoltre meglio congeniale alle misure cautelari personali, quando recita della complessità della vicenda cautelare per il numero degli arrestati, che legittimerebbe la dilatazione del tempi fino a 45 giorni per la stesura della motivazione. L’adombrato favore dei giudici per la soluzione del “rinvio dinamico”, gli argomenti a sostegno. In realtà la riforma non ha asetticamente ignorato la disciplina delle misure cautelari reali, prevedendo l’estensione del rinvio al comma nono bis dell’articolo 309 c.p.p. – richiesta di differimento dell’udienza da parte dell’imputato -, in corpo all’articolo 324 c.p.p. Rinvio che, inevitabilmente, finirebbe per involgere anche il novellato decimo comma dell’articolo cit., ai cui termini perentori il comma nono bis si riferisce. Andrebbe dedotta la volontà del legislatore di assottigliare i margini distintivi fra le discipline, alla stregua di un più consolidato corpo unico di norme. La legge numero 47/2015 avrebbe dunque ben altro tenore rispetto alla legge numero 332 del 1995, questa sì più specificamente dedicata a disciplinare le sole misure cautelari personali. Le Sezioni Unite dirimeranno il dubbio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 novembre – 28 dicembre 2015, numero 50581 Presidente Mannino – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17-29/7/2015, li Tribunale del riesame di Napoli rigettava il ricorso proposto da A.C. e, per l'effetto, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in sede Il 28/5/2015 la misura era stata disposta con riguardo ai reati di cui agii articolo 44, lett. b , 83, 93 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, numero 380, per aver l'indagato realizzato - In difetto di titolo urbanistico - un manufatto In muratura della superficie di circa 90 mq. su un preesistente lastrico solare, con creazione di due autonomi m inlapparta menti. 2. Propone ricorso per cassazione il C., a mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi - violazione dell'articolo 324, comma 7, cod. proc. penumero In relazione all'articolo 309, comma 10, stesso codice. Tribunale dei riesame - ai quale era stata sottoposta un'ordinanza reiterativa della precedente, dichiarata Inefficace per difetto di notifica in sede di primo gravame - ha ritenuto che l'articolo 324, comma 7, cod. proc. penumero , nel richiamare l'articolo 309, comma 10, stesso codice, faccia riferimento al testo di questo nella versione antecedente alla novella di cui alla I. 16 aprile 2015, numero 47 ciò in quanto tale legge, all'articolo 11, comma 6, avrebbe limitato le modifiche dell'articolo 324, comma 7, alla soia introduzione dei riferimento al comma 9-bis dell'articolo 309 citato, senza menzionare affatto il successivo comma 10, pur interessato da più che rilevanti interventi ad opera dello stesso legislatore. Questa interpretazione sarebbe però palesemente errata, contraria al dato letterale dell'articolo 324, comma 7, in oggetto che richiama tout court l'articolo 309, comma 10, in esame e fondata su una lettura non corretta della novella di cui alla I. numero 47 del 2015 e senza che, peraltro, possa aver rilievo in questa sede la diversa Interpretazione che le Sezioni Unite della Corte Suprema numero 26268 del 28/3/2013 hanno In precedenza fornito in ordine al rapporto tra gli articolo 324, comma 7 e 309, commi 9 e 10, atteso che la novella in oggetto - a differenza del precedenti Interventi manipolatori in particolare, la 1. 8 agosto 1995, numero 332 - ha Interessato tanto le misure cautelavi personali quanto quelle reali, senza che quindi possa ascriversi a mera dimenticanza il mancato richiamo al comma 10 dell'articolo 309, come effettuato dall'articolo 11, I. numero 47 del 2015, nella parte in cui modifica l'articolo 324, comma 7, codice di rito. Richiamo che, pertanto, dovrebbe Intendersi integrale e nella lettera ad oggi vigente, si da superare la tesi dei rinvio meramente recettizio, o statico, già sostenuta dalla citata pronuncia del Supremo Collegio - violazione dell'articolo 321 cod. proc. penumero quanto al periculum in mora. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il pericolo di un incremento dei carico urbanistico, senza valutare che l'area nella quale insiste il manufatto è ad alta densità abitativa ne conseguirebbe che la libera disponibilità dell'immobile non potrebbe affatto incidere sul carico medesimo, aggravandolo in modo significativo. Considerato in diritto 3. Ritiene il Collegio che la questione sottesa al primo motivo di ricorso debba essere rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, ravvisandosi un contrasto potenziale tra le Sezioni singole in materia di riesame di misure cautelavi reali alla luce delle rilevanti novità introdotte dalla I. 16 aprile 2015, numero 47, e della loro possibile incidenza sugli indirizzi interpretativi ad oggi formatisi. Prima di esaminarle, occorre però richiamare la normativa di riferimento. 4. L'articolo 309 cod. proc. penumero disciplina il riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, fissandone competenze, caratteri, procedura e termini. In particolare, e per la questione che qui rileva, la norma ~ come noveilata dalla citata I. numero 47 dei 2015 riportata in corsivo - stabilisce che entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto dei riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il Tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il Tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa comma 9 su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, II tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque a un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura comma 9-bis se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o II deposito dell'ordinanza non intervengono nei termini prescritti, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelavi specificamente motivate, non può essere rinnovata. L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione S. i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, I1 giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione comma 10 . 5. L'articolo 324 cod. proc. penumero contiene, invece, la disciplina dei riesame in materia di misure cautelavi reali per quel che qui rileva, la stessa norma richiama l'articolo 309 citato a mezzo del proprio comma 7, a mente della cui prima parte si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9, 9-bis e 10 . Orbene, tale rinvio - innovato dalla I. numero 47 dei 2015 con li riferimento anche al comma 9-bis dell'articolo 309 cod. proc. penumero - costituisce il fulcro della questione qui In esame ed il fondamento del possibile contrasto interpretativo che si rappresenta occorre domandarsi, Infatti, se Il comma 7 de quo richiami le disposizioni citate nel solo testo in vigore allorquando le stesse erano state introdotte, cioè all'emanazione del nuovo codice di procedura penale rinvio statico o recettizio , oppure se ne abbia seguito le modifiche intervenute nel corso degli anni, fino alla legge numero 47 dei 2015, che verrebbero pertanto ad Interessare direttamente - integrandola - anche la disciplina del riesame in tema di misure cautelavi reali rinvio dinamico . 6. La questione, prima della novella in esame, si era posta soltanto con riguardo al termine entro Il quale l'autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame, alla natura della stesso e, soprattutto, agli effetti dei suo mancato rispetto quel che derivava dal fatto che, a fronte di un'originaria, identica disciplina per entrambe le tipologie di misura termine - ordinaT. - di un giorno per la trasmissione degli atti, giusta articolo 309, comma 5 e 324, comma 3 termine - perentorio - di dieci giorni per la decisione, giusta articolo 309, comma 10, richiamato dall'articolo 324, comma 7 , la I. 8 agosto 1995, numero 332, aveva novellato l'articolo 309 con la previsione di un termine massimo per la trasmissione degli atti pari a cinque giorni comma 5 , più lungo del precedente ma pacificamente perentorio, e con la sanzione della perdita di efficacia della misura qualora lo stesso non fosse stato rispettato comma 10 . Nessuna modifica, invece, aveva Interessato l'articolo 324, il cui comma 3 continuava quindi a prevedere per la trasmissione il più breve termine ordinaT. di un giorno, ma Il cui comma 7 manteneva il richiamo Integrale all'articolo 309, comma 10 occorreva verificare, pertanto, se tale rinvio fosse ormai da riferire soltanto al testo della norma ante novella, oppure se I 'aggiornamento dei medesimo comma 10 avesse comportato la modifica - nell'ottica della sanzione citata - anche dell'articolo 324, pur apparentemente non interessato dalla I. numero 332 dei 1995. Orbene, sul punto si era presto formato In sede di legittimità un orientamento del tutto univoco, favorevole alla tesi del rinvio recettizio, cioè statico sin da Sez. 1, numero 6644 dell'11/12/1996, MarR., Rv. 207086 di seguito, tra le altre, Sez. 1, numero 5039 del 18/9/1997, Scibilia, Rv. 208968 Sez. 1, numero 3392 del 9/6/1998, Voltolini, Rv. 210883 Sez. 6, numero 2882 del 6/10/1998, Calcaterra, Rv. 212677 Sez. 5, numero 698 deli'8/2/1999, Zamponi, Rv. 212862 Sez. 1, numero 1836 del 4/3/1999, Rocca, Rv. 213065 Sez. 3, numero 42508 deli'8/10/2002, Scarpa, Rv. 225401 Sez. 2, numero 16922 del 28/2/2003, Laforet, Rv. 224641 Sez. 2, numero 6597 del 16/2/2006, Pietropaoii, Rv. 233163 Sez. U, numero 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239698 Sez. 1, numero 34544 dei 29/3/2011, Tardio, Rv. 250778 . In particolare, si era sottolineato che l'articolo 324, con II dettato del proprio comma 3, individua una disciplina autonoma rispetto a quella stabilita In tema di misure coercitive, che non comporta alcun richiamo all'articolo 309, comma 5, né, quindi, alle conseguenze ex comma 10 - In termini di perdita di efficacia della misura - per il caso in cui il termine perentorio in esso contenuto non sia rispettato conseguenze sanzionatorie che, infatti, non sono previste per la violazione dei termine di cui all'articolo 324, comma 3, atteso il palese silenzio della norma sui punto. La giurisprudenza dì questa Corte, peraltro, non aveva certo obliterato che l'articolo 324, comma 7, continuava a richiamare integralmente l'articolo 309, comma 10, ma aveva confermato la propria tesi sull'assunto che vi fosse «una evidente mancanza di coordinamento normativo, dopo la novella introdotta con la legge numero 332/1995, che ha modificato l'articolo 309 ma lasciato intatto l'articolo 324, sì che il richiamo deve intendersi al testo previgente dei commi citati, che sanciva con la perdita di efficacia della misura solo la violazione dei termine entro il quale doveva intervenire la decisione sulla richiesta di riesame» Sez. 1, numero 3392 dei 1998, cit. . 7. Questo orientamento - a seguito di una motivata pronuncia in senso contrario Sez. 3, numero 24163 dei 3/5/2011, Wang, Rv. 250603 - è stato quindi ribadito anche dal Supremo Collegio, con la sentenza numero 26268 del 28/3/2013 Cavalli, Rv. 255581 , i cui argomenti meritano di essere riportati. Le Sezioni Unite hanno innanzitutto sottolineato che la I. numero 332 del 1995, pur richiamando nella rubrica le misure cautelavi in senso ampio Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelavi e di diritto di difesa , si riferisce esclusivamente a quelle inerenti alla persona sì da concludere che «l'attenzione dei legislatore è stata evidentemente tutta centrata sulla figura del soggetto la cui libertà sia stata compressa o limitata, atteso che, per la parte che qui interessa, la legge 332 viene ad incidere su misure precautelari, misure cautelaci personali detentive o coercitive , status delle persone tratte in arresto o sottoposte a custodia cautelare». Ancora, e nei medesimo senso, la sentenza ha evidenziato che il testo normativo dei 1995 è frutto della fusione e delta armonizzazione di alcune proposte di legge e di un disegno di legge governativo 1033/1994 , «nei quali non si rinviene cenno alcuno alle misure cautelavi reali» il che «lascia ragionevolmente presumere che il legislatore abbia operato una precisa scelta e non sia incorso In una inescusabile disattenzione». Di seguito, le Sezioni Unite hanno rilevato che non può essere accolta la tesi contenuta nella sentenza Wang di questa Terza sezione in forza della quale le limitazioni della sfera patrimoniale hanno rilievo costituzionale «non Inferiore» rispetto a quelle della libertà personale, sì da giustificarsi Il parallelismo tra le relative discipline ed Invero, questo asserito parallelismo è connotato da plurime eccezioni, a muover dalla diversa disposizione topografica delle norme, non ospitate in un'unica sedes materiae, e fino a specifiche disposizioni quale l'articolo 100 disp. att. cod. proc. penumero , proprio in tema di trasmissione degli atti in caso di impugnazione, relativo aile sole misure personali. E senza tacere, peraltro, li richiamo alla Carta costituzionale, a mente della quale la compressione della libertà personale a fini cautelari deve essere contenuta entro predeterminati limiti temporali ex articolo 13 Cost. ai quali danno attuazione gli articolo 303 ss. cod. proc. penumero , limiti non previsti per le misure cautelari reali quel che «non contrasta con alcun principio espresso dalia Carta fondamentale, atteso che io statuto costituzionale della proprietà articolo 42, 43, 44 Cost. prevede significativi vincoli e pesanti anche se eventuali limitazioni. E' certamente vero, Infatti, che libertà e patrimonio sono entrambi beni elastici , quindi passibili di compressione e, poi, di ri-espansione, ma la compressione della libertà e la durata di tale compressione non ha, per il titolare del bene, la stessa Incidenza della compressione dei patrimonio». Quanto, poi, alla giurisprudenza C.e.d.u., Il Supremo Collegio ha sottolineato che li Giudice europeo si è occupato dell'incidenza del termine soltanto in tema di impugnazioni di misure cautelari personali, non anche reali, come da giurisprudenza ampiamente richiamata. Da ultimo, le Sezioni Unite Cavalli hanno affrontato il tema della contemporanea vigenza di due testi dell'articolo 309, comma 10, che si determina accogliendo la tesi maggioritaria cioè nella lettera allora vigente, quanto alle misure cautelari personali in quella ante I. numero 332 del 1995, quanto alle misure reali ed hanno evidenziato al riguardo la distinzione tra rinvio recettizio o statico e rinvio formale o dinamico ii primo recepisce per intero, senza che ne sia riprodotto il testo, il contenuto di un altro articolo, vale a dire la disposizione normativa, mentre il secondo fa riferimento alla norma in sé, «cioè al principio contenuto nella formula verbale dell'articoio dei codice e ne segue, dunque, inevitabilmente, la eventuale evoluzione, di tai ché, mutato li contenuto della norma di riferimento, muta inevitabilmente il significato della norma di rinvio». Orbene - ha affermato il Supremo Collegio - il rinvio che l'articolo 324, comma 7, cod. proc. penumero , effettua all'articolo 309, commi 9 e 10, «è riconoscibilmente recettizio cioè fatto alla mera veste letterale dei predetti commi . Tale modalità di incorporazione per relationem comporta, inevitabilmente, la cristallizzazione della disposizione normativa recepita, che dunque, una volta inglobata nella norma che la richiama, ne entra a far parte integrante e non segue le eventuali sorti evolutive della norma richiamata». Ciò, a parere della Corte, si ricava 1 dal carattere processuale delle disposizioni in esame, che giustifica spesso un ventaglio di opzioni alternative, ciascuna delle quali risponde ad una finalità procedimentale diversa e ben può esser modificata senza ricadute su altre norme a differenza delle leggi sostanziali, per le quali l'interdipendenza tra le disposizioni è assai stretta, in quanto tutte espressione dl un certo equilibrio e di una certa gerarchia tra beni-valori, sicché, a fronte di un mutamento di questi, l'intero sistema deve essere rimodellato , 2 dalla tecnica impiegata per l'articolo 324, comma 7 - tipicamente recettizia -, riguardante parti ben determinate dell'articolo 309, non l'intera norma e, in particolare, il comma 5. D'altronde, se sì aderisse all'interpretazione minoritaria, si dovrebbe concludere - irragionevolmente - che lo stesso articolo 324 richiama la sanzione inefficacia della misura , ma non il precetto obbligo di trasmissione degli atti nel termine perentorio di 5 giorni , a meno di non voler applicare quest'ultimo anche alle misure cautelati reali, così però di fatto abrogando tacitamente l'articolo 324, comma 3 ed a meno di non voler pervenire ad un'altra opzione - parimenti irragionevole - quale confermare il termine di un giorno di cui a quest'ultima norma, ma assegnare anche allo stesso un carattere perentorio, così però introducendo due termini perentori diversi con riguardo ai medesimo incombente nel corpo della materia del riesame. In forza di tutto quanto precede, dunque, le Sezioni Unite hanno affermato che «non resta che concludere che la riforma dell'articolo 309 cod. proc. penumero , operata dalia I. 332 del 1995, non ha inciso sull'articolo 324 dello stesso codice e che, dunque, il rinvio che tale ultimo articolo fa all'articolo 309 deve inevitabilmente essere inteso come rinvio al testo previgente dunque, come un rinvio statico recettizio». Con la conseguenza che l'unico termine perentorio nella procedura di riesame delie misure cautelati reali rimane quello originario di 10 giorni entro i quali la decisione deve essere assunta dal Tribunale. 8. Orbene, cosa richiamato li fondamentale arresto della sentenza Cavalli , osserva il Collegio che la successiva I. numero 47 dei 2015 induce a riflettere nuovamente sulla natura dei rinvio contenuto nell'articolo 324, comma 7, cod. proc. penumero , al fine dl verificare se il carattere recettizio dello stesso possa essere oggi confermato quel che ha una immediata incidenza sul caso sottoposto ai Collegio con il ricorso del C., nei cui confronti il G.i.p. ha emesso un nuovo decreto di sequestro preventivo poi confermato dai Tribunale del riesame con l'ordinanza qui impugnata a seguito della declaratoria di inefficacia del precedente per vizio procedurale difetto di notifica , senza però motivare specificamente sulle eccezionali esigenze cautelavi a fondamento dei vincolo, come invece richiesto dall'attuale lettera dell'articolo 309, comma 10, cod. proc. penumero , richiamato dal successivo articolo 324, comma 7. 9. La questione si presta a soluzioni difformi, in ordine alle quali potrebbe sorgere un contrasto interno alla Corte prima di esaminarie, però, appare opportuna una considerazione introduttiva. Ritiene il Collegio che la legge numero 47 del 2015 non coinvolga l'unica tematica trattata da tutte le sentenze sopra richiamate, compresa la Cavalli , ossia la perentorietà o meno dei termine per la trasmissione degli atti e le conseguenze della sua violazione la novella, Infatti, non ha modificato l'articolo 309, comma 5, del codice, né in parte qua il comma 10, così come non ha innovato affatto l'articolo 324, comma 3, da tutto ciò derivando - con riguardo alla specifica questione - che gli argomenti a fondamento dei carattere recettizio del rinvio di cui all'articolo 324, comma 7, possono essere confermati anche in questa sede. Taie conclusione è stata peraltro già sostenuta da questa Corte Sez. 3, numero 44640 dei 29/9/2015, Zuilo, non massimata , a tal fine sottolineando 1 che il legislatore, pur in presenza di una questione sulla quale si sono pronunciate due volte le Sezioni Unite nel 2013 con la sentenza Cavalli, ed in precedenza, sia pur con obiter dictum, nei 2008, con la sentenza Ivanov , non ha affatto inciso sulla struttura dell'articolo 324, comma 3, rimasto inalterato 2 che l'articolo 309, comma 9 bis in forza dei quale - si ribadisce - li ricorrente può chiedere un differimento dell'udienza , espressamente richiamato nei noveiiato articolo 324, comma 7, ben può trovare applicazione anche in materia di riesame reale, «quando gli atti della procedura siano stati interamente trasmessi entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso all'autorità procedente del deposito dell'istanza di riesame e l'interessato abbia necessità di un differimento della data dell'udienza per soddisfare le proprie esigenze difensive». Conclusioni che il Collegio condivide e ribadisce in questa sede. 10. I profili realmente problematici, dunque, attengono ad altri contenuti delle norme in esame e, alla luce dell'esplicito rinvio di cui all'articolo 324, comma 7, ai commi 9 e 10 come novellati dalla legge numero 47 del 2015 occorre domandarsi, quindi, se, anche in ordine alle misure cautelati reali, 1 il tribunale debba annullare il provvedimento impugnato, se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelaci, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa articolo 309, comma 9 2 in caso di inefficacia dell'ordinanza per decorso dei termini per assumere la decisione - o per depositare li provvedimento - la misura possa essere rinnovata soltanto a fronte di eccezionali esigenze cautelaci specificamente motivate articolo 309, comma 10, prima parte 3 l'ordinanza dei tribunale debba essere depositata In cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, S. i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per li numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni, fino ad un massimo di 45 giorni dalia decisione. Come accennato, le soluzioni ai riguardo possono essere diverse. 11. Sussistono, da un lato, fondati argomenti a sostegno del perdurante carattere recettizio o statico del rinvio In oggetto. 11.1 Innanzitutto, e sotto un profilo formale, deporrebbe in tal senso la rubrica della legge che ha innovato gli articoli in esame la novella numero 47 dei 2015, infatti, concerne Modifiche ai codice di procedura penale In materia di misure cautelari personali oltre a quelle alla legge 26 luglio 1975, numero 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità , senza alcun cenno, quindi, a quelle reali. 11.2 Tale dato formale, poi, potrebbe essere ritenuto espressione di una chiara voluntas legis, incentrata, per un verso, sulla regola per cui l'ordinanza dei tribunale deve contenere l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa solo allorquando la misura incida sulla libertà personale, atteso il rilievo costituzionale della stessa comma 9, che infatti richiama l'articolo 292 cod. proc. penumero sul contenuto dell'ordinanza e, per altro verso, sulla necessità di evitare che I ritardi nella decisione comunque addebitabili ali`organizzazione giudiziaria penalizzino un soggetto già sottoposto a misura coercitiva comma 10 fino a stabilire addirittura che l'ordinanza, divenuta inefficace per il mancato rispetto dei termini perentori di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 309, non può essere più rinnovata, salvo il ricorrere di esigenze cautelari eccezionali e specificamente motivate . Orbene, tutta questa disciplina - nella parte novellata con la I. numero 47 de qua - potrebbe esser ritenuta giustificabile soltanto con riguardo alle misure che incidono sulla libertà personale, apparendo per contro eccessiva e ridondante in tema di misure cautelari reali specie con riguardo al radicale divieto di rinnovazione dell'ordinanza ormai Inefficace salva la riserva citata , che non solo potrebbe risultare una sanzione spropositata alla luce del bene-interesse coinvolto, di rango costituzionale ma suscettibile di compressione maggiore rispetto alla libertà personale, ma che potrebbe anche vanificare definitivamente ogni possibile apprensione della res, una volta restituita all'interessato per l'intervenuta Inefficacia della misura. In altri termini, se il mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni per la decisione giustifica la perdita di efficacia della misura, anche reale, lo stesso al pari di quello relativo ai 30 giorni per il deposito dei provvedimento potrebbe invece non sostenere anche li divieto di rinnovazione del vincolo sulla res, poiché non proporzionato all'oggetto della tutela e potenzialmente idoneo ad annullare - senza alcuna possibilità di recupero - la funzione conservatrice e preventiva propria del vincolo, al di fuori dei casi di cui all'articolo 240, comma 2, cod. penumero comunque fatti S. dall'articolo 324, comma 7. 11.3 Ancora a favore del rinvio recettizio, potrebbe poi affermarsi che una parte dell'articolo 309, comma 10, come novellato, si riferisce senza dubbio aile sole misure coercitive, in particolare laddove prevede la possibilità di elevare il termine per il deposito dell'ordinanza - fino a 45 giorni - allorquando fa stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero degli arrestati negli stessi termini, Il riferimento alle eccezionali esigenze cautelari che sole giustificano Il rinnovo della misura divenuta Inefficace per mancato rispetto dei termini perentori parrebbe richiamare l'articolo 274 cod. proc. penumero , quindi le soie misure personali, come peraltro confermato dalla identica espressione contenuta neli'articolo 275, comma 4, in tema di custodia cautelare in carcere nel confronti di donna incinta o madre di prole non superiore a sei anni con lei convivente, o dei padre nel caso di decesso o assoluta impossibilità dalla madre, oppure, ancora, di imputato ultrasettantenne o dl soggetto affetto da Aids conciamato o altra malattia particolarmente grave . 11.4 Del pari, e nella stessa ottica, si potrebbe poi valorizzare l'articolo 311 cod. proc. penumero , in tema di ricorso per cassazione. La I. numero 47 del 2015, infatti, vi ha inserito li comma 5-bis, analogo all'articolo 309, comma 10 ed in forza del quale se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata orbene, la stessa previsione non è stata invece introdotta nell'omologo articolo 325 cod. proc. penumero in tema di ricorso per cassazione contro le ordinanze su misure cautelari reali, il cui rinvio all'articolo 311 si limita ancora ai commi 3 e 4. 11.5 Da ultimo, ed ancora a sostegno del perdurante carattere recettizio dei rinvio ex articolo 324, comma 7, cod. proc. penumero , si potrebbe rilevare che l'articolo 11, i. numero 47 del 2015, nell'inserire - come accennato - il richiamo al comma 9-bis, non ha operato un intervento integralmente sostitutivo dei previgente comma 7 in esame, ma si è limitato a sostituire le parole articolo 309 commi 9 con parole articolo 309, commi 9, 9-bis , senza alcun richiamo al comma 10. Utilizzando, quindi, quella tecnica redazionale che le Sezioni Unite Cavalli -- come già riportato - indicano come espressione di un rinvio meramente statico, che coinvolge singoli parti di una norma e non la sua interezza. 12. In senso difforme a tutto quanto precede, tuttavia, rileva la Corte che potrebbero essere sollevate ragionevoli obiezioni in favore della tesi dei carattere dinamico dei rinvio contenuto nell'articolo 324, comma 7 in esame, come peraltro già sostenuto In alcuni dei commenti espressi In dottrina. 12.1 In primo luogo, ed a confutare l'argomento relativo alla rubrica della I. numero 47 In esame, si potrebbe opporre che, in termini generali, la rubrica di una legge non riveste certo carattere vincolante per la sua interpretazione, come peraltro immediatamente riscontrabile dal fatto che la stessa novella, pur richiamando soltanto le misure cautelari personali, ha innovato anche l'articolo 324, comma 7, qui In esame, giusta proprio l'articolo 11, comma 6. 12.2 Di seguito, e con maggior vigore, potrebbe quindi affermarsi che uno degli argomenti portanti la sentenza Cavalli , ovvero l'assenza - nella i. numero 332 dei 1995 - di ogni riferimento alle misure cautelari reali, non può trovare applicazione nel caso in esame, atteso che, come appena ribadito, la I. numero 47 dei 2015 ha novellato anche l'articolo 324, comma 7, inserendovi il richiamo all'articolo 309, comma 9-bis. Quel che, peraltro, avrebbe un particolare significato nell'ottica qui in esame, sotto un duplice profilo. 12.3 In primo luogo, l'estensione ai riesame reale della previsione relativa ai possibile differimento della data dell'udienza, su istanza dell'imputato, evidenzierebbe che le esigenze difensive - come tutelate dalla previsione - non possono essere calibrate diversamente a seconda che si tratti di misure cautelari personali o reali, dovendo poter trovare eguale sfogo in entrambi i casi. Quel che, peraltro, in ossequio alla eadem ratio, trascinerebbe anche i commi 9 e 10 dei medesimo articolo 309, atteso che questi - unitamente ai 9-bis - verrebbero allora a costituire una sorta di corpus unico, interno alla procedura dei riesame, concentrato su specifici obblighi - a carico del tribunale - stabiliti con esclusivo riguardo al diritto di difesa dei ricorrente ed al suo esercizio, quale ne sia l'oggetto ciò, con riguardo sia alla motivazione dell'ordinanza ex comma 9, ultimo periodo, sia alla necessità di differire l'udienza a richiesta, sia, infine, a quella di decidere - e depositare la motivazione - nel termini perentori di cui al comma 10, con conseguente perdita di efficacia della misura e non rinnovabilità della stessa se non a fronte di esigenze eccezionali. 12.4 Sotto altro profilo, poi, sarebbe proprio la tecnica normativa impiegata ad imporre il richiamo, in uno con il comma 9-bis, anche dei seguente. Ed invero, il primo, consentendo il differimento della data di udienza tra 5 e 10 giorni , comporta lo slittamento nella stessa misura dei relativo termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza. Ne conseguirebbe che il rinvio espresso al comma in oggetto, introdotto dalla I. numero 47 del 2015, comporterebbe senza dubbio il richiamo dinamico anche dei comma 10, in assenza dei quale non si comprenderebbe la portata dei riferimento ai termini di cui al precedente. Ciò, peraltro, non solo quanto ai 10 giorni Imposti per la decisione, ma anche - e, In quest'ottica, soprattutto - quanto ai 30 giorni per il deposito dei provvedimento termine, quest'ultimo, non previsto nell'articolo 309 prima della novella in commento, ed oggi Introdotto con riguardo tanto alle misure coercitive quanto a quelle reali, giusta comma 9-bis. A conferma del fatto che, diversamente dalla i. numero 332 dei 1995, la numero 47 dei 2015 ha inciso anche sulle misure cautelari reali, a dispetto della citata rubrica. Ne deriverebbe dunque - quale ragionamento circolare - che se l'articolo 324, comma 7 richiama espressamente l'articolo 309, comma 9-bis, e questo rimanda a termini perentori - per decisione e deposito - contenuti soltanto nel comma 10, con relative sanzioni in caso di inosservanza, allora anche quest'ultimo, nel testo attuale, dovrebbe rientrare integralmente nell'articolo 324, giusta la più volte citata norma di raccordo. 12.5 Da ultimo, e con riguardo ai comma 10 nella parte in cui prevede il possibile differimento dei termine di deposito dei provvedimento, si potrebbe affermare, in forza dei dato testuale, che se è vero che una parte dei comma concerne soltanto le misure coercitive motivazione particolarmente complessa per il numero degli arrestati , è altresì vero che l'altra parte non impone la medesima conclusione il riferimento è alla gravità delle imputazioni , ben potendosi quindi riferire anche a provvedimenti in materia di misure cautelari reali. Dai che, in conclusione, la tesi - non irragionevole - per cui il richiamo di cui al comma 7 di quest'ultima norma dovrebbe oggi intendersi come formale, o dinamico. E senza che abbia rilievo il fatto che la novella, modificando lo stesso comma 7, non abbia menzionato ti comma 10 dell'articolo 309, atteso che la preesistenza dei richiamo a quest'ultimo rendeva non necessario un intervento sul punto con la conseguente irrilevanza dei riferimento - nell'articolo 11, i. numero 47 dei 2015 - al solo articolo 309, comma 9, invero necessario soltanto per collegarvi il comma 9-bis da comma 9, a comma 9 e e non anche al comma 10, già previsto. 13. In forza di tutto quanto precede, ed attesa l'immediata incidenza della questione sui presente gravame e, verosimilmente, su molti prossimi , ritiene dunque il Collegio di dover rimettere d'ufficio il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'articolo 618 cod. proc. penumero , rappresentando il seguente quesito di diritto, suscettibile di dar luogo a contrasto giurisprduenziale Se il rinvio aii'articolo 309, commi 9 e 10, cod. proc. penumero , contenuto nell'articolo 324, comma 7, cod. proc. penumero , debba intendersi come recettizio, e statico, anche alla luce delle novità introdotte sulle stesse norme dalia i. 16 aprile 2015, numero 47 . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.