La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dall'articolo 11, comma 1, della l. numero 289/2002, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 22867 del 9 novembre. La vicenda. Nel caso di specie ,un contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione per imposta di registro, a seguito di revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Il giudice del gravame ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo tempestiva la notifica dell’avviso di liquidazione ai sensi dell’articolo 11 l. numero 289/2002, nonché fondata nel merito la pretesa impositiva. Gli Ermellini con la pronuncia citata hanno respinto la tesi del ricorrente secondo cui il comma 1 bis dell’articolo 11 non atterrebbe alla rettifica di un valore immobiliare .La censura è stata ritenuta infondata poiché la proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sugli atti pubblici, le scritture private e le dichiarazioni o denunce, prevista dall’articolo 11, comma 1, l. numero 289/2002 in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, è applicabile anche all'ipotesi di cui al successivo comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte. Ciò in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio è chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione, cosicché, trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto Cass. nnumero 12069/10 e 24575/10 . Qualche riflessione. La proroga di due anni, ex articolo 11, comma 1, l. numero 289/2002, del termine, di cui all'articolo 76, comma 1 bis, d.P.R. numero 131/1986, per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, nonché sull'incremento di valore degli immobili, non è preclusa dalle previsioni della l. numero 212/2000 c.d. Statuto del contribuente , atteso che queste ultime, pur costituendo criteri guida per il giudice nell'interpretazione ed applicazione delle norme tributarie, anche anteriori, non hanno rango superiore alla legge ordinaria, sicché ne è ammessa la modifica o la deroga, purché espressa come nella specie , e non ad opera di leggi speciali, non potendosi, conseguentemente, disporre la disapplicazione di una disciplina con esse in asserito contrasto. Cass. numero 1248/14 . Le norme dello Statuto del contribuente non hanno un rango superiore alle norme ordinarie e non ne consentono la disapplicazione tout court, per il solo fatto del contrasto con le stesse Cass. nnumero 8254/09 e 8145/11 va rilevato che il disposto della l. numero 212/2000, articolo 11, comma 1, contiene un'espressa deroga al divieto di proroga dei termini per gli accertamenti di imposta, in perfetta coerenza, dunque, con la previsione di cui alla l. numero 212/2000, articolo 1, comma 1. Cass. numero 6665/14 . In tema di imposta di registro, qualora il contribuente abbia manifestato la volontà di avvalersi del criterio di valutazione automatica previsto dall'articolo 12 d.l numero 70/1988, convertito, con modificazioni, dalla l. numero 154/1988, in riferimento ad un immobile non ancora iscritto in catasto, la maggiore imposta liquidata dall'Ufficio a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ha natura d'imposta complementare, dal momento che la sua determinazione non ha luogo sulla base di elementi desunti dall'atto o comunque indicati dalle parti, ma richiede un'attività ulteriore dell'Amministrazione, avente rilevanza non meramente interna, e produttiva di atti autonomamente impugnabili, sicché, anche in tale ipotesi, il termine di decadenza previsto dall'articolo 76, d.P.R. numero 131/1986, ai fini della notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, è soggetto alla sospensione di cui all'articolo 11, comma 1, numero 289/1992 Cass. numero 13149/14 .
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 22 ottobre – 12 novembre 2015, numero 22867 Presidente/Relatore Iacobellis Svolgimento del processo La controversia promossa da F.A. contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di liquidazione numero 20011V005985000 per imposta di registro, a seguito di revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa . Con la decisione in epigrafe la CTR ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Roma numero 187/48/2009 che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il giudice di appello riteneva tempestiva la notifica dell’avviso di liquidazione ai sensi dell’articolo 11 L. 289/2002, nonché fondata nel merito la pretesa impositiva. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste L’Agenzia delle Entrate. Motivi della decisione Con primo motivo - recante l’intestazione violazione e falsa applicazione della L. 289/2002, articolo 11 violazione dell’articolo 3 comma 3 della L. 212/2000 e dell’articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. la ricorrente assume che il comma 1 bis dell’articolo 11 non atterrebbe alla rettifica di un valore immobiliare la CTR non avrebbe altresì rilevato la natura eccezionale delle norme che prorogano i termini per l’accertamento. La censura è infondata. Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'articolo 11, comma 1 bis con la dizione le violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite esprime testualmente il concetto che le violazioni delle disposizioni agevolative sono del tutto assimilate alle violazioni relative alla enunciazione del valore degli immobili di cui al comma che precede. Da ciò si deduce che la proroga prevista nel comma 1 per le violazioni in esso contenute si applica anche a quelle di cui al comma 1 bis, senza necessità di un esplicito richiamo. D'altro canto, la previsione in entrambi i commi di un condono per le violazioni previste, impone tale conclusione, essendo del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso. Conforta tale tesi la constatazione che la prima stesura dell'articolo in questione conteneva il solo comma 1, e, allorché fu aggiunto il comma 1 bis, unitamente alla previsione del condono D.L. numero 282 del 2002, articolo 5 bis fu contestualmente modificata la rubrica del medesimo con la aggiunta della dizione proroga dei termini il che rende ben chiara la intenzione del legislatore di riferire la proroga anche alle ipotesi di nuova previsione Conf. Cassazione civile Ord. numero 12125 del 2014 Cass. sent. 18/09/2013 numero 21281 Cass. sez. 6 ord. numero 279 del 2013 Cass. sez. trib. numero 12069 del 2010 Cass. Sent. 24575/2010 Ord. numero 12069 del 17/05/2010 . Tali considerazioni sono condivise dal collegio e non risultano scalfite dalle argomentazioni a sostegno del motivo di ricorso. Con secondo motivo - recante l’intestazione insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio la ritenuta equiparazione tra fattispecie tributarie nettamente differenti e la conseguente applicazione della proroga dei termini per l’accertamento ai sensi dell’articolo 360 comma 1, numero 5 c.p.c. - la ricorrente lamenta l’insufficiente motivazione della decisione la CTR non avrebbe proceduto ad una analisi delle distinte ipotesi normative, né avrebbe spiegato le motivazioni a base dell’equiparazione, nonché della conseguente applicabilità della proroga biennale al caso concreto. La censura è inammissibile. Il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex articolo 360 numero 5 cod. procomma civ., nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche ex articolo 54 comma 1 lett. b del d.l. 83/2012, può concernere esclusivamente l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche Sez. U, Sentenza numero 28054 del 25/11/2008 . Con terzo motivo - recante l’intitolazione omessa pronuncia in ordine alla carenza di motivazione dell’atto impositivo, ai sensi dell’articolo 360, 1 comma numero 4 c.p.comma in relazione all’articolo 112 c.p.c.- la ricorrente lamenta l’assenza di qualsivoglia decisione in ordine ad autonoma eccezione formulata in sede di appello relativa alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento lo stesso sarebbe privo di riferimenti in ordine ai presupposti impositivi rinvenibili nel caso di specie. La censura è fondata. Dal solo riconoscimento, da parte della CTR, della sussistenza delle caratteristiche di lusso dell’immobile in questione, sulla base di un accertamento effettuato dall’Agenzia del Territorio, non può evincersi l’avvenuto esame dello specifico motivo di censura sollevato dalla contribuente in sede di gravame. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, anche per la liquidazione delle spese. P.Q.M. Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR del Lazio.