Gli oggetti lasciati in automobile sono anch’essi esposti alla pubblica fede?

La circostanza aggravante del bene esposto alla pubblica fede sussiste anche quando l’oggetto del furto è costituito da beni lasciati, per necessità o consuetudine, nell’automobile chiusa a chiave.

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza numero 38900/19, depositata il 20 settembre. Furto di oggetti in auto. La Corte d’Appello, confermando la decisione del Tribunale, condannava l’imputato per furto aggravato e tentato furto aggravato di beni che si trovavano in alcune autovetture parcheggiate in strada. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione l’imputato lamentando che la Corte territoriale abbia erroneamente interpretato la previsione normativa che configura la sussistenza dell’aggravante della esposizione a pubblica fede, posto che i beni oggetto dei reati non costituivano parte integrante dell’autovettura esposta alla pubblica fede e neppure costituivano suoi accessori, essendo facilmente asportabili dall’auto. Beni esposti a pubblica fede. La Cassazione, ritenendo infondato il motivo, chiarisce che sulla questione della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede in relazione ai reati di furto su cose presente nelle auto parcheggiate sulla pubblica via, la giurisprudenza ha manifestato sensibilità diverse negli anni. Nel caso di specie la Suprema Corte aderisce all’orientamento che pone maggiore attenzione sugli elementi specifici che influenzano il concetto di esposizione a pubblica fede e che più aderisce alla volontà del legislatore di apprestare una vigorosa tutela penale alle cose mobili che sono lasciate senza custodia dal possessore per necessità o per consuetudine. A tal proposito, la Cassazione chiarisce che «poiché per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita Cass. numero 5113/07 , tale speciale valutazione di gravità deve essere estesa anche a quei beni che in tale condizione di esposizione alla pubblica fede si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso è chiamato a far fronte bisogni non soltanto di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalità con i quali si attende alle incombenze della propria giornata nella società attuale». Alla luce di ciò i Giudici ritengono che, dato l’uso sempre più frequente dell’auto come base per organizzare la propria giornata di vita professionale o privata, il concetto di cose lasciate per necessità o consuetudine deve comprendere anche quei beni che devono essere lasciati in auto in quanto ingombranti o di peso, senza che siano veri e propri accessori del mezzo di trasporto, nonché gli oggetti lasciati per necessità e comodità come nel cado dei documenti . Dunque, nel concetto di cose lasciate per necessità e convenienza rientrano anche gli effetti personali lasciati nell’auto chiusa posto che la chiusura del veicolo è necessaria per la configurabilità dell’aggravante , le buste della spesa e altri oggetti vari. Nel caso in esame, l’imputato ha tentato di sottrarre o ha sottratto dall’auto numerosissimi beni rientrati, a giudizio dei Giudici, nel concetto di cose lasciate esposte alla pubblica fede. Per tale motivo il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 giugno – 20 settembre 2019, numero 38900 Presidente Pezzullo – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 29.8.2013 dal Tribunale di Biella, con la quale L.N. è stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, ed a 400 Euro di multa, in relazione a tre contestazioni - furto aggravato capi a-b e tentato furto aggravato capo c - ritenute tra loro avvinte dal vincolo della continuazione. Gli sono state riconosciute, altresì, le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale ed alle altre aggravanti contestate i furti hanno avuto come obiettivo autovetture parcheggiate in strada, dalle quali il ricorrente ha sottratto o tentato di sottrarre beni ivi contenuti. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato mediante il suo difensore, avv. Bracciani, deducendo due motivi. 2.1. Con un primo motivo di ricorso si argomenta violazione di legge ed erronea applicazione dell’articolo 625 c.p., comma 1, numero 7 poiché la Corte d’Appello ha mal interpretato la previsione normativa che configura la sussistenza dell’aggravante della esposizione a pubblica fede e, di conseguenza, non ha dichiarato l’improcedibilità dell’azione penale in mancanza di querela di parte. Il difensore ripropone il motivo d’appello, già disatteso con specifica motivazione dalla Corte di merito, che invoca la non configurabilità dell’aggravante in esame poiché i beni oggetto dei reati non costituivano parte integrante dell’autovettura esposta alla pubblica fede poiché parcheggiata in strada, nè potevano ritenersi un suo accessorio ovvero ancora non avevano caratteristiche tali da far pensare ad una loro non facile asportabilità, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità. Quest’ultima pacificamente escluderebbe dalle condizioni di configurabilità dell’aggravante le cose che non abbiano una tale relazione con la res esposta alla pubblica fede in cui sono stati lasciati. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’applicazione dell’articolo 625, comma 1, numero 7, sostanzialmente precisando le motivazioni alla base della richiesta di esclusione della aggravante in esame, mediante il richiamo specifico alla giurisprudenza di legittimità. Si demoliscono, inoltre, gli argomenti utilizzati dalla Corte d’Appello per superare gli arresti giurisprudenziali pacifici che escludono, nel caso di specie, la configurabilità di detta circostanza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Le due censure proposte contestano entrambe - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - la sussistenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, configurata in relazione a tutti i reati ascritti al ricorrente pertanto, essi possono essere trattati insieme. 2.1. Nella giurisprudenza di legittimità, sulla questione della configurabilità dell’aggravante dell’esposizione a pubblica fede in relazione ai reati di furto commessi su cose presenti all’interno delle autovetture parcheggiate in pubblica via, si sono registrate sensibilità diverse nel corso degli anni, se non vere e proprie differenti opzioni. Secondo un primo orientamento - posto che sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell’auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all’azione furtiva - tale circostanza si è ritenuto ricorra non solo in relazione all’azione furtiva avente per oggetto l’auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l’uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall’autovettura Sez. 4, numero 21262 del 26/3/2015, Maccio, Rv. 263891, in una fattispecie in cui erano stati asportati cd contenuti nel lettore in dotazione dell’auto e borse della spesa Sez. 5, numero 44580 del 30/6/2015, Usai, Rv. 264744 Sez. 5, numero 34409 del 8/6/2015, Galifi, Rv. 264360 e Sez. 5, numero 44171 del 14/9/2015, Kalis, Rv. 264926 in relazione al furto di un navigatore satellitare Sez. 5, numero 12373 del 3/2/2003, Celletti, Rv. 224066, in relazione ad un casco da moto lasciato sul veicolo in sosta in area di parcheggio . In quest’ottica, recentemente si è dato, altresì, risalto al fatto che la nozione di necessità dell’esposizione alla pubblica fede non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso è chiamato a far fronte Sez. 2, numero 33557 del 22/6/2016, Felleti, Rv. 267504, in una fattispecie peculiare riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all’imbarcazione medesima . Assumendo una posizione simile alla pronuncia della Seconda Sezione da ultimo richiamata, Sez. 5, numero 33863 del 8/6/2018, Di Pietra, Rv. 273898 ha, viceversa, escluso la sussistenza dell’aggravante relativamente al furto di una tessera bancomat sottratta da una borsa riposta dentro un furgone, poiché la persona offesa aveva parcheggiato e lasciato aperto il predetto furgone senza rappresentare esigenze particolari che le avessero impedito di approntare forme più adeguate di tutela dei propri beni, esigenze impellenti e non differibili, cioè, che impedivano alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva. Tale ultima sentenza, in verità, risente dell’eco dell’altro orientamento presente nella giurisprudenza di legittimità, più restrittivo nell’individuare le condizioni alla presenza delle quali subordinare la configurabilità dell’aggravante di cui all’articolo 625 c.p., comma 1, numero 7. Sulla base di detta, differente opzione interpretativa, infatti, il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede solo quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o all’ornamento dello stesso o che, per necessità o per consuetudine, non sono portati via al momento in cui l’autovettura viene lasciata incustodita sulla base di tale affermazione di principio, Sez. 5, numero 30358 del 21/6/2016, Ahuman, Rv. 267466 ha escluso l’aggravante in relazione ad un furto avente ad oggetto generi alimentari lasciati nell’abitacolo di un automezzo in sosta sulla pubblica via Sez.5, numero 44035 del 1/10/2014, EI Abid, Rv. 262117 l’ha esclusa per un borsello sottratto da un autoveicolo parcheggiato su una strada pubblica all’orientamento in esame vanno ascritti probabilmente anche i numerosi e risalenti arresti in tema di furto di autoradio per tutti, cfr. Sez. 2, numero 7671 del 29/9/1989, dep. 1999, La Marza, Rv. 184496 . Non sono esposti alla pubblica fede, pertanto, in tale ottica, oggetti che solo occasionalmente si trovano all’interno dell’autovettura oggetti che non costituiscono il normale corredo dell’auto, ovvero che sono lasciati al suo interno dal proprietario per ragioni contingenti o per dimenticanza. 2.2. Tentando una sintesi, in un ambito che - come appare evidente - è molto condizionato dalle fattispecie concrete che di volta in volta si presentano all’interprete, il Collegio ritiene di aderire al primo tra i due orientamenti predetti, maggiormente attento agli elementi specifici che influenzano il concetto di esposizione a pubblica fede normativamente previsto, più aderente alla attuale realtà storico-sociale e meglio rispondente alla ratio dell’aggravamento previsto dall’articolo 625 c.p., comma 1, numero 7, e cioè la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per necessità o per consuetudine e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte. In altre parole, poiché per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita Sez. 4, numero 5113 del 7/11/2007, Demma, Rv. 238742 , tale speciale valutazione di gravità deve essere estesa anche a quei beni che in tale condizione di esposizione alla pubblica fede si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l’offeso è chiamato a far fronte bisogni non soltanto di ordine straordinario, ma anche di natura ordinariamente connessa ai tempi ed alle modalità con i quali si attende alle incombenze della propria giornata nella società attuale. In tale prospettiva, la rapidità degli spostamenti, la freneticità dei ritmi e l’utilizzo sempre maggiore della propria autovettura come base per organizzare la propria giornata di vita, professionale e privata, impone che nel concetto di cose lasciate per necessità e consuetudine siano ricomprese anche quei beni che, di difficile trasporto per ingombro e peso, debbano essere lasciate in auto nel mentre si attende ad ulteriori incombenze, nonché eventuali oggetti e documenti che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura e che per necessità e comodità di custodia abbia lasciato ivi. Rientrano, pertanto, in tale nozione tutti gli effetti personali - documenti, monili d’oro, occhiali - lasciati all’interno di autovetture regolarmente chiuse il presupposto della chiusura del veicolo è necessario alla configurabilità dell’aggravante tranne rari casi eccezionali, simili a quello individuato dalla sentenza Sez. 2, numero 33557 del 22/6/2016, Felleti, citata le buste contenenti spese di generi alimentari e non oggetti vari che l’offeso detenga all’interno dell’autovettura, lasciati nel veicolo per necessità e comodità di custodia. Nel caso di specie, i numerosissimi beni provento dei furti contestati al capo a e b, nonché quelli contenuti nella vettura in relazione alla quale si è ipotizzato al capo c il solo reato tentato, rientrano senza dubbio nella nozione di cose lasciate esposte alla pubblica fede sopra enunciata borse, fotocamere, scatole contenenti scarpe, certificati e tessere varie, mazzi di chiavi con telecomandi per apertura di cancelli automatici . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.