Solo Poste Italiane può procedere all’invio delle notifiche tramite raccomanda

Le notificazioni effettuate tramite servizi privati di posta sono affette da nullità posto che le relative attestazioni non sono assistite dalla funzione probatoria che il d.lgs. numero 261/1999 ricollega alla funzione di «fornitore del servizio universale» di Poste Italiane.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 13870/17 depositata il 1° giugno. La vicenda. Il Tribunale dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione avverso il decreto di rigetto della domanda di ammissione al passivo fallimentare proposta da una creditrice per il decorso del termine di 30 giorni dalla data di comunicazione della chiusura del procedimento di accertamento del passivo eseguita dal Curatore. La creditrice ricorre per la cassazione della pronuncia affermando che il giudice di merito ha erroneamente omesso di rilevare il fatto che la comunicazione eseguita dal Curatore era nulla perché trasmessa tramite organismo diverso da Poste Italiane unico «fornitore del servizio universale» ex articolo 1 e 4 d.lgs. numero 261/1999, recante «Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità» . Il «fornitore del servizio universale». L’articolo 97, comma 2, l. fall. nel testo ante riforma prevede che la comunicazione della chiusura del procedimento di accertamento del passivo fallimentare debba essere eseguita dal curatore tramite raccomanda con avviso di ricevimento, facendo esplicito riferimento all’articolo 4 d.lgs. numero 261/1999, invocato dalla ricorrente. Nel caso di specie, la comunicazione è effettivamente stata eseguita dal Curatore tramite posta privata, con conseguente nullità, posto che «le attestazioni redatte dagli incaricati di un servizio di posta privata non sono assistite dalla funzione probatoria che il richiamato d.lgs. numero 261 ricollega alla nozione di invii raccomandati». Ne consegue che, in mancanza della prova della data di decorrenza iniziale del termine per proporre opposizione – corrispondente alla consegna della predetta comunicazione -, questo non poteva considerarsi decorso al momento della proposizione. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnata rinviando la causa al Tribunale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 marzo – 1 giugno 2017, numero 13870 Presidente Didone – Relatore Scaldaferri Fatti di causa Con decreto depositato in data 1 giugno 2011, il Tribunale di Lucera ha dichiarato inammissibile per quanto qui rileva l’opposizione proposta da S.A.M. avverso il rigetto della sua domanda di ammissione di un credito al passivo del fallimento della omissis , ritenendo che tale opposizione sia stata proposta oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo, eseguita dal Curatore nei confronti della opponente. Avverso tale provvedimento la signora S. ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi. Gli intimati non hanno svolto difese. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che il giudice di merito, nella verifica in ordine alla decorrenza iniziale del termine per proporre opposizione, abbia erroneamente omesso di considerare che la comunicazione nella specie eseguita dal Curatore è nulla o inesistente, in quanto trasmessa per il tramite di organismo diverso dal fornitore del servizio universale , ovvero da Poste Italiane, che fornisce l’intero servizio postale universale su tutto il territorio nazionale a norma degli articolo 1 e 4 D.Lgs. numero 261/1999. Denunzia quindi la violazione di tali norme e dell’articolo 97 comma 2 l.fall. che ad esse fa indirettamente rinvio. 2. La doglianza è fondata. L’articolo 97 comma 2 l.fall. nel testo, qui da applicarsi, anteriore alle modifiche introdotte nel 2012 , là dove prescrive che la comunicazione in questione sia data tramite raccomandata con avviso ricevimento , fa implicito riferimento al disposto dell’articolo 4 del D.Lgs. numero 261/1999, secondo cui per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale a i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, numero 890, e successive modificazioni b i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285. . Fornitore del servizio universale articolo 1 D.Lgs. numero 261 cit. è l’Ente Poste. Ciò posto, dalla verifica cui questa Corte può e deve procedere quando, come nella specie, è denunziato un error in procedendo in ordine alla comunicazione in questione emerge come in effetti essa sia stata eseguita dal Curatore mediante posta privata cfr.doc.1 fasc.opp. della ricorrente . Ne deriva, alla stregua dell’orientamento più volte espresso sul punto da questa Corte cfr.ex multis Cass.numero 2262 del 31/01/2013 numero 2035 del 30/01/2014 , che il Collegio condivide, la nullità della comunicazione, atteso che le attestazioni redatte dagli incaricati di un servizio di posta privata non sono assistite dalla funzione probatoria che il già richiamato D.Lgs. numero 261 ricollega alla nozione di invii raccomandati . Sì che, in mancanza di valida prova in ordine alla data di decorrenza iniziale -corrispondente a quella di consegna della comunicazione-, il termine per proporre l’opposizione non può considerarsi decorso al momento della proposizione. 3. Si impone dunque, in accoglimento di tale motivo -che assorbe gli altri-, la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio della causa al tribunale di Lucera in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Lucera in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.