Il deposito telematico si considera perfezionato quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC. Da quel momento non residua alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi come nel caso in cui non venga prodotta la marca da bollo da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute.
Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza numero 5372/20, depositata il 27 febbraio. Mancanza della marca da bollo. In un contenzioso riguardante la concessione della protezione internazionale, il Tribunale osservava che il provvedimento impugnato era stato depositato oltre il termine perentorio di 30 giorni ex articolo 35-bis, comma 2, d.lgs. numero 25/2008 . Inoltre, non riteneva accoglibile l’istanza di rimessione in termini presentata dal ricorrente, essendo l’inosservanza del termine imputabile a quest’ultimo, dato che questi aveva iscritto a ruolo il ricorso telematicamente, una prima volta, senza la produzione della marca da bollo, determinandone l’irricevibilità. Inoltre, il ricorrente, una volta ricevuta la PEC di cancelleria relativa alla comunicazione dell’esito negativo dei controlli manuali del fascicolo, aveva avuto tempo di depositare un nuovo ricorso tempestivamente entro i termini e non lo aveva fatto. Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione il richiedente la protezione, lamentando la violazione dell’articolo 16-bis, comma 7, d.l. numero 179/2012, poiché il Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso nonostante esso fosse stato depositato nei termini, in conformità delle norme sul processo telematico, e fosse stata generata la ricevuta di avvenuta consegna della PEC trasmessa, risultando così inapplicabile l’articolo 285, comma 4, T.U. numero 155/02. Perfezionamento. La Cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso, osserva che l’articolo 285 del T.U. numero 155/02 prevede che il cancelliere rifiuti gli atti se non sono fiscalmente in regola. La sanzione dell’irricevibilità, tuttavia, è stata prevista quando vi era solo il deposito cartaceo degli atti e pertanto occorre valutare se tale sanzione riguardi o meno i depositi telematici. In proposito la Cassazione rileva che il Tribunale si è discostato dalla nota del Ministero della Giustizia che ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell’atto introduttivo del processo. I Giudici inoltre ribadiscono che, ai sensi dell’articolo 16-bis del d.l. numero 179/2012, il deposito telematico si considera avvenuto quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC. Da quel momento, continua la Corte, «essendosi perfezionato il deposito, non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 285 da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie, indicate nella predetta nota ministeriale». Nel caso di specie la Suprema Corte rileva che la ricevuta informatica del deposito era stata generata tempestivamente prima della scadenza del termine per ricorrere innanzi al Tribunale. Avendo il Tribunale errato nel dichiarare la tardività del deposito, il ricorso viene accolto e il decreto cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 11 luglio 2019 – 27 febbraio 2020, numero 5372 Presidente Chiara – Relatore Caiazzo Rilevato CHE M.E. , cittadino omissis , impugnò il provvedimento della Commissione territoriale che gli aveva negato la protezione internazionale con ricorso innanzi al Tribunale di Cagliari che, con decreto emesso il 14.3.18, lo dichiarò inammissibile, osservando che il provvedimento impugnato era stato notificato al ricorrente il 14.9.17, mentre il ricorso era stato depositato il 23.10.17, oltre il termine perentorio di 30 gg. fissato dal D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 35bis, comma 2 non era accoglibile l’istanza di remissione in termini in quanto, anzitutto, l’inosservanza del suddetto termine era imputabile al ricorrente perché quest’ultimo aveva iscritto a ruolo il ricorso telematicamente, una prima volta, senza la coeva produzione della marca da bollo, determinandone l’irricevibilità, in conformità del t.u. numero 115 del 2002, articolo 285 norma applicabile anche successivamente all’introduzione della procedura telematica di deposito del ricorso che era comunque oggetto della verifica del cancelliere in ordine all’osservanza delle norme tributarie in secondo luogo, l’inammissibilità del ricorso era imputabile al ricorrente il quale, una volta ricevuta la pec della cancelleria, il 13.10.17, relativa alla comunicazione dell’esito negativo dei controlli manuali del fascicolo, avrebbe potuto depositare nuovo ricorso tempestivamente entro il 16.10.17, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 14.10.17, che cadeva di sabato. L’E. ricorre in cassazione formulando un unico motivo. Resiste il Ministero con controricorso. Ritenuto CHE Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione del D.L. numero 179 del 2012, articolo 16bis, comma 7 e del D.M. numero 44 del 2011, articolo 13, comma 2, nonché dell’articolo 153 c.p.c., comma 2 e articolo 155 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 5. Al riguardo, il ricorrente si duole della pronuncia d’irricevibilità del ricorso, considerato che esso era stato depositato una prima volta il 12.10.17 in conformità delle norme sul processo telematico, con la relativa ricevuta di avvenuta consegna della pec trasmessa, sicché risulterebbe inapplicabile, nella fattispecie, il T.U. numero 115 del 2002, articolo 285, comma 4 che il Tribunale abbia affermato che il ricorso avrebbe potuto essere ridepositato entro il 16.10.17, mentre invece il termine scadeva il 13.10.17, per cui l’istanza di remissione in termini era stata correttamente presentata il 12.10.17 contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, era stato chiesto l’accertamento della ricevibilità del deposito telematico del ricorso stesso. Il motivo è fondato nei sensi che seguono, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura. L’articolo 285 T.U. contempla il rifiuto, da parte del cancelliere, degli atti se non in regola fiscalmente la questione che si pone è se l’applicazione della suddetta sanzione dell’irricevibilità, introdotta allorché era previsto il solo deposito cartaceo degli atti, sia esclusa dalle sopravvenute modalità telematiche per l’introduzione del processo. Lo stesso Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione generale della Giustizia Civile, con nota del 4 settembre 2017, numero 164259, prodotta dal ricorrente, ha escluso che tale sanzione si applichi anche nel caso di deposito telematico dell’atto introduttivo del processo. Il Tribunale ha ritenuto invece di discostarsi dalla indicazione ministeriale, ritenendola non vincolante per il giudice. Ritiene il collegio che la soluzione proposta dal Ministero, pur non essendo certamente vincolante per il giudice, sia tuttavia corretta in diritto e meriti per questa ragione conferma in questa sede. Decisivo al riguardo è il rilievo che, ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, numero 170, articolo 16 bis, comma 7, conv. con modifiche in L. 17 dicembre 2012, numero 221, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia . Da quel momento, essendosi perfezionato il deposito, non residua pertanto alcuno spazio per un rifiuto di ricezione degli atti per irregolarità fiscale degli stessi, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 285 da parte del cancelliere, il quale provvederà alla riscossione delle somme dovute con le modalità ordinarie, indicate nella predetta nota ministeriale. Poiché nella specie è pacifico che la ricevuta informatica del deposito era stata tempestivamente generata prima della scadenza del termine per ricorrere al Tribunale, quest’ultimo ha errato nel ritenere tardivo il ricorso, onde il decreto qui impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale riterrà tempestivo il ricorso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato. Rinvia al Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.