Lo stato di necessità giustifica l'occupazione del demanio

di Alessandro Jazzetti

di Alessandro JazzettiOccupazione abusiva e stato di necessità. È ravvisabile l'esimente dello stato di necessità nel fatto di colui che accetti di vivere in una dimora di per sé assolutamente inabitabile in quanto priva di impianti igienici e riscaldanti, frutto del riutilizzo di materiali di risulta, ossia di sottoprodotti che terzi hanno abbandonato ritenendoli non più utili.La vicenda. La P.S. di Roma accertava l'avvenuta costruzione su terreno demaniale di una baracca costruita con materiale di risulta da un cittadino rumeno che vi abitava.La costruzione della baracca da parte dell'imputato e la conseguente occupazione dell'area demaniale non erano contestate da quest'ultimo, risultando così integrata la fattispecie astratta di cui all'agli articolo 633 e 639 bis c.p. invasione di terreni o edifici e casi di esclusione dalla perseguibilità a querela .Vi è uno stato di necessità visto che la dimora è assolutamente inabitabile. Il Tribunale di Roma ha ritenuto sussistere nella fattispecie l'esimente dello stato di necessità di cui articolo 54 c.p. , aderendo all'orientamento giurisprudenziale che estende l'applicabilità della scriminante a beni diversi rispetto a quelli della vita e della integrità fisica, quali la libertà, l'onore, il decoro e, appunto, il diritto all'abitazione, purché la situazione di pericolo - che determina la violazione della fattispecie astratta di reato - non sia altrimenti evitabile.Nella specie, era la stessa condizione personale dell'imputato, con l'accettazione di una dimora assolutamente inabitabile, realizzata con scarti di prodotti senza nessun valore, a sostanziare lo stato di necessità che aveva spinto il soggetto ad occupare lo spazio demaniale, dovendosi escludere che, qualora fosse stata possibile una soluzione alternativa, il medesimo si sarebbe ridotto a vivere in una dimora del genere.Un orientamento della cassazione chiede che ricorra un pericolo per la persona. In tema di esimente dello stato di necessità, la giurisprudenza meno recente della Corte di Cassazione ne limitava l'applicazione all'ipotesi in cui ricorresse un pericolo per la persona , escludendo la possibilità di ravvisarla nell'ipotesi di necessità di procurarsi un alloggio idoneo Cass. 7015/90 .Altro orientamento sostiene che l'esimente non è applicabile in materia di abusivismo edilizio. Sotto il diverso profilo della evitabilità del pericolo , altro filone giurisprudenziale, pur ammettendo che il diritto all'abitazione rientrava tra i diritti fondamentali della persona, escludeva l'applicabilità dell'esimente al reato di costruzione abusiva, in quanto, in materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità perché, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo Cass. 35919/08 Tribunale e Cassazione l'esigenza di un alloggio può scriminare. Un terzo orientamento della Corte di legittimità Cass. 19811/06 , ha invece affermato che in materia edilizia, l'operatività dello stato di necessità per il reato di costruzione abusiva non va esclusa in linea di principio, potendosi riconnettere anche a situazioni strumentali strettamente connesse alla persona, quali l'esigenza di un alloggio, ma impone il controllo rigoroso dei requisiti della scriminante, così che essa non è ipotizzabile allorché il pericolo di restare senza abitazione sia concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato o dello Stato sociale, dovendosi escludere la sussistenza di ogni altra, concreta, possibilità di evitare il danno grave .A quest'ultimo filone giurisprudenziale, teso sia ad includere il diritto all'abitazione tra i diritti fondamentali della persona, potenzialmente tutelati dalla esimente di cui all'articolo 54 c.p. e sia incline a non escluderne in radice la possibilità di ravvisarla in materia edilizia, va ascritta la decisione del Tribunale di Roma presupposto ineliminabile è che, in ogni caso, deve trattarsi di un pericolo non altrimenti evitabile.

Tribunale di Roma, sez. V Penale, sentenza 2 marzo 2011Presidente RojaSvolgimento del processo e motivi della decisioneTratto a giudizio con decreto di citazione diretta a giudizio del Pubblico Ministero dd. 17/12/2009 per rispondere dell'imputazione in esso indicata innanzi al Tribunale in composizione monocratica, F.M., in atti generalizzato, regolarmente compariva all'udienza fissata al 30/11/2010.All'udienza del 02/03/2011, dopo che in precedenza erano state ammesse tutte le prove orali richieste, le parti concordavano per l'acquisizione al fascicolo ai sensi dell'articolo 555 comma 4 c.p.p. della notizia di reato redatta in data 04/11/2008 dal Commissariato di P.S. F.N. , con rinuncia all'esame dei testimoni ammessi.A tal punto, ritenuto il processo sufficientemente istruito, revocato ogni altro mezzo di prova, veniva dichiarato chiuso il dibattimento e utilizzabili tutti gli altri atti contenuti nel fascicolo. Di seguito si procedeva all'immediata discussione all'esito di essa, sulle riportate conclusioni delle parti, si dava, infine, lettura del dispositivo di sentenza trascritto in calce.In fatto e in dirittoL'esame degli atti consente di pervenire ad un giudizio di non colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, per le ragioni di seguito esposte.Dalla notizia di reato redatta dal Commissariato di P.S. Flaminio Nuovo emerge che l'addebito contestato in fatto all'imputato consiste nell'accertamento in data 30/09/2008 dell'avvenuta costruzione su un terreno demaniale, sito nella cittadina via C. - L.C.S., di un riparo, espressamente definito come baracca costruita con materiale di risulta cfr. comunicazione prodotta agli atti .Se tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dall'imputato e deve dirsi acquisita, può concludersi nel senso che sotto un profilo schiettamente soggettivo, l'insediamento non precario od occasionale, qual insito nell'attrezzatura di un sia pur rudimentale alloggio, integra la fattispecie rubricata, la permanenza protraendosi per un tempo superiore a quello strettamente necessario per integrare il delitto, avuto riguardo alla sua sostanziale e tendenziale stabilità Cass. Sez. II 86/174641 .Resta dunque confermato che l'imputato ha occupato porzione del terreno demaniale senza il consenso dell'avente diritto e senza alcuna autorizzazione dell'Autorità, eludendo in prima battuta i criteri di destinazione del bene pubblico rimessi alla discrezionalità dell'Amministrazione.Deve piuttosto osservarsi che pare integrata nella fattispecie l'esimente dello stato di necessità, soprattutto avuto riguardo ai più recenti richiami alla rilevanza di esso nelle situazioni di grave e provato disagio abitativo, collegato pure agli odierni costi degli immobili.Vero è, infatti, che per molti anni l'interpretazione giurisprudenziale prevalente aveva escluso l'applicabilità della scriminante in questione in situazioni aventi la medesima ratio , ad es. nel reato di costruzione abusiva, asserendo il difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie, rappresentato dalla necessità attuale di salvare sé o altri dal pericolo e dalla concreta imminenza di un danno grave alla persona, non confondibili, ad esempio, con necessità, benché improrogabili, di staticità ed igiene del fabbricato Cass. 17/05/1990 n° 7015, ric. Sinatra Cass. 25/02/1989 n° 3137, ric. Gelsi Cass. 10/11/1983 n° 9402, ric. Fardelli Cass. 07/06/1983 n° 5478, ric. Martino Cass. 10/03/1981 n° 2047, ric. Cartisano conclusione che veniva estesa pure all'ipotesi di ampliamento di un fabbricato per la sua concreta insufficienza e per il pericolo di promiscuità, atteso che l'inidoneità dell'alloggio si risolve in uno stato di disagio, pur grave, ma tuttavia esulante dallo stato di necessità Cass. 04/12/1987 n° 12253, ric. Iudicello .Appare, tuttavia, sempre più solido il recente orientamento che estende la tutela prevista dall'esimente di cui all'articolo 54 cod. pen. a beni diversi rispetto a quelli della vita e dell'integrità fisica, quali la libertà, il pudore, l'onore, il decoro e, appunto, il diritto all'abitazione resta, tuttavia, confermato che la scriminante non opera quando il pericolo è evitabile, cioè quando esista la possibilità di soddisfare la necessità attraverso i meccanismi del mercato o dello Stato sociale cfr. Cass. 02/12/1997 n° 11030, ric. Guerra Cass. 13/01/1994 n° 222, ric. Aprea, che ha escluso l'invocato stato di necessità quanto il sia pur grave disagio in cui si risolve la mancanza dell'alloggio può essere evitato dimorando temporaneamente presso parenti ed amici , al contempo ricercando un'abitazione , ovvero quando si possa escludere in modo assoluto la sussistenza di ogni altra concreta possibilità priva di disvalore penale per evitare il danno da ultimo, Cass. 09/06/2006 n° 19811 Cass. 04/02/2003 n° 5162 Cass. 01/12/2000 n° 12249, ric. Martinelli .Nel caso di specie, pur in assenza delle dirette dichiarazioni dell'imputato, è la sua situazione personale, rapportata alla tipologia della condotta, che ne dimostra la sussistenza obiettiva.La condizione di precarietà economica, umana ed igienica risultano, infatti, implicite nella stessa accettazione di una dimora di per sé assolutamente inabitabile in quanto priva di impianti igienici e riscaldanti, frutto di un riutilizzo di materiali di risulta, ossia sottoprodotti che terzi hanno abbandonato reputandoli non più utili, non più necessari od inservibili e, comunque, privi di qualsiasi valore.Il fatto di essersi spinto a recuperare e, in qualche modo, mettere a frutto quel che ogni altra persona ha giudicato un rifiuto e di averlo utilizzato per un'esigenza primaria ed insopprimibile costituita dalla creazione di un rifugio e una dimora dimostrano con evidenza la gravità della situazione personale, patrimoniale ed umana, senza che vi sia la necessità di investigare la praticabilità di lecite soluzioni alternative, la cui impossibilità è in qualche modo implicita nella scelta di vita manifestata.Basti, a contrario, il rilievo che laddove egli ne avesse le possibilità economiche, di certo si attiverebbe per consentire a se stesso di vivere e crescere in un ambiente più sano e confortevole, anziché nelle condizioni di totale disagio, insalubrità e miseria, umana e fisica, che il processo ha consegnato.Ben può dirsi verificata, dunque, la scriminante dello stato di necessità, così come interpretata dal più recente, condivisibile indirizzo detto emergendo dagli atti la prova della sussistenza dell'impellente esigenza abitativa e l'insussistenza di forme alternative per ovviarvi, così come lo stato di indigenza e di grave difficoltà economica, non diversamente risolvibili da ultimo, cfr. da ultimo Cass. 26/09/2007 n° 35580 Cass. 09/10/2007 n° 37139 .Dovrà dunque disporsene l'assoluzione con adeguata formula di merito.P.Q.M.Visto ed applicato l'articolo 530 c.p.p. assolve F.M. dal delitto lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.