Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 17/E del 24 aprile 2015 che, tra le questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti, doveva rispondere al seguente quesito, previsto nel § 4.1 si chiede di chiarire se l’eventuale contributo per le spese di alloggio erogato dall’ex coniuge a seguito di sentenza di separazione possa essere dedotto dal reddito complessivo dell’erogante, anche se pagato in sostituzione dell’assegno di mantenimento. Se nell’atto di separazione o divorzio non viene quantificato tale “contributo-casa”, si chiede quale deve essere la documentazione attestante il “valore” dell’alloggio.
Il quadro normativo. Com’è noto, l’articolo 10 comma 1, lett. c , del Testo Unico delle Imposte sul reddito considera deducibili dal reddito complessivo «gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria». Detti assegni costituiscono, per il coniuge che ne beneficia, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. i , del TUIR e si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli, secondo quanto stabilito dall’articolo 52, comma 1, lett. c , del TUIR. In merito alle somme che sono disposte dal giudice a favore del coniuge separato o divorziato, l’Agenzia ha più volte chiarito che la deducibilità prevista dal citato articolo 10 del TUIR è limitata a quelle espressamente previste a titolo di assegno periodico di mantenimento del coniuge, con esclusione delle altre somme corrisposte una tantum o in luogo di detto assegno. Con riferimento all’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento, ancorché disposto normativamente l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 19 novembre 2008, numero 448/E ha precisato che le maggiori somme derivanti dallo stesso sono deducibili soltanto se è specificatamente previsto dal Provvedimento del Giudice ovvero lo stesso «preveda un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge medesimo». Inoltre, la deducibilità è limitata esclusivamente alla spesa sostenuta per il mantenimento dell’ex coniuge. Se quanto corrisposto comprende anche il mantenimento dei figli, la quota a loro riferita non è deducibile. In caso di mancata distinzione si considera riferito all’ex coniuge il 50% dell’importo risultante dall’ordinanza giudiziaria. Deducibilità del “contributo-casa” riconosciuto dalla Cassazione. La circolare numero 17/E del 24 aprile 2015 , nel risolvere la quaestio iuris , cita l’ordinanza numero 13029/2013 della Cassazione Civile che ha ammesso la deducibilità delle «spese afferenti all’immobile di abitazione della moglie e del figlio» che il contribuente era tenuto a fronteggiare in base a provvedimento dell’autorità giudiziaria emesso in sede di separazione legale. In tale sentenza è stabilito che «le spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio costituiscono un contributo per il di lui mantenimento, ai sensi dell’articolo 156 c.c In quanto la disponibilità di un’abitazione costituisce elemento essenziale per la vita di un soggetto». La Cassazione, nel ritenere sussistenti i presupposti per la deducibilità dal reddito complessivo delle spese per assicurare al coniuge la disponibilità di un alloggio a titolo di assegno di mantenimento, in base all’articolo 10, comma 1, lett. c , del TUIR, ha altresì evidenziato che nel caso esaminato tale contributo per la casa è «periodico, e corrisposto al coniuge stesso inoltre è determinato dal giudice, sia pur ‘ per relationem ’ a quanto risulta da elementi certi e conoscibili». Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate ritiene che gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, qualora siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex coniuge, abbiano i requisiti previsti dalla citata ordinanza della Cassazione numero 13029/2013 per essere considerati alla stregua dell’assegno di mantenimento e, quindi, siano deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. c , del TUIR. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute articolo 3, d.p.r. numero 42/1988 . Quantificazione e documentazione delle spese di alloggio. Per quel che attiene la quantificazione del “contributo casa”, si ritiene che l’importo del contributo, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, possa essere determinato ‘ per relationem ’, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. In tal caso, la documentazione attestante il sostenimento dell’onere potrà essere costituita, oltre che dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento. Si evidenzia, inoltre, che la deduzione di tali somme ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. c , del TUIR da parte del coniuge erogante, comporta necessariamente la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge separato, ai sensi del citato articolo 50, comma 1, lett. i , del TUIR. Necessaria la determinazione o la previsione delle spese di alloggio del Giudice? Una recente pronuncia della Suprema Corte tributaria ha ritenuto deducibile il mantenimento dell’ex, anche se convertito nell’accollo del mutuo Cass. Civ., sez. VI Trib., numero 6974/2015 . In particolare, il coniuge che, discostandosi da quanto stabilito dal giudice, paga gli assegni alimentari all’ex coniuge mediante l’accollo del mutuo, non perde il diritto alla deducibilità di quanto sostenuto. Gli Ermellini hanno ritenuto che del tutto correttamente il giudice del merito abbia ritenuto legittimamente fungibile, come modalità di adempimento dell’obbligo alimentare solitamente attuata a mezzo della diretta corresponsione dell’assegno periodico, quella che consiste nell’accollo dell’obbligazione pecuniaria gravante sul coniuge, che in tal modo ne resta sollevato. Ed invero, nell’ottica della realizzazione dell’interesse pratico tutelato dalla legge civile l’assistenza materiale alla persona che, a causa della separazione personale tra i coniugi, versa in stato di bisogno economico , le due modalità non differiscono in alcun modo, pervenendo entrambe al medesimo risultato e costituendo forme di adempimento entrambe satisfattive dell’obbligo giudizialmente imposto. Sicché non è chi non veda che a mezzo di siffatta modalità la coniuge debitrice e rimasta di certo sollevata dall’onere di adempiere in prima persona, in tal modo avvantaggiandosi, nell’ottica del sollievo dallo stato di bisogno, alla stessa stregua di come sarebbe avvenuto se la corresponsione dell’assegno periodico fosse avvenuto direttamente a suo favore con le modalità consuete. Applicando lo stesso ragionamento al caso del coniuge che paga le spese di alloggio, contribuendo in modo determinante al mantenimento dell’ex coniuge, in luogo, in tutto o in parte, della somma stabilita come assegno di mantenimento, potrebbe portarla in deduzione senza che sia necessaria una specifica indicazione di tale voce da parte del giudice. Le spese di alloggio possono essere considerate alla stessa stregua di tutte le erogazioni in denaro a scadenza periodica, poste a carico di un coniuge a favore dell’altro, senza che assuma rilievo la destinazione specifica cui le stesse sono preordinate.