Legittima la rivalsa dell’assicurazione nei confronti del proprietario non autore del danno a terzi

In tema di sinistro commesso dal conducente minorenne di un autoveicolo e quindi di responsabilità del proprietario maggiorenne, ai fini della prova liberatoria della presunzione di colpa è necessario dimostrare che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la propria volontà e non semplicemente senza il proprio consenso.

E’ così, legittima la sentenza con cui, accertata l’illiceità della condotta del terzo minorenne ed anche se il proprietario fosse lontano dal proprio domicilio al momento dell’utilizzo dell’autovettura, venga accolta la domanda della compagnia assicuratrice in rivalsa sul proprietario del mezzo, non autore del danno ma non incolpevole dell’evento rispetto alla condotta lesiva del medesimo terzo. Il principio si argomenta dalla sentenza numero 16217/13, decisa l’8 maggio e depositata il 27 giugno 2013. Il caso. Un soggetto veniva investito da un minorenne alla guida di un autoveicolo di proprietà del fratello maggiore non convivente poiché in servizio obbligatorio di leva. L’assicurazione provvedeva, quindi, ad indennizzare il danneggiato e, poi, agiva giudizialmente contro il proprietario del mezzo ed il genitore del conducente minorenne per ottenere, a titolo di rivalsa, il pagamento della somma versata. I presupposti della responsabilità e le condizioni della non imputabilità. L’ordinamento vigente prevede che il proprietario dell’autovettura, onde andare esente da responsabilità oggettiva-indiretta per fatto altrui articolo 2054 c.c. , sia tenuto a dimostrare di avere agito con diligenza e cautela e, quindi, nel conservare le chiavi dell’auto rendendole indisponibili per chiunque. Segnatamente, è richiesta la prova articolo 2697 cc. che sia stato posto in essere un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare ed impedire, inequivocabilmente e definitivamente, la circolazione del veicolo mediante l’adozione di cautele tali da rendere insuperabile la volontà del proprietario Cass. nnumero 15478/2011 e 15521/2006 . E’ da precisare che la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione della sentenza riguarda apprezzamenti di fatto, il cui risultato ricostruttivo è insindacabile in sede di legittimità Cass. nnumero 12690/2010, 5797/2005 e 15693/2004 , riservati al magistrato del merito Cass. nnumero 6064/2008, 26886/08 e 21062/2009 all’uopo, quest’ultimo, in veste di autorità competente a valutare il profilo sostanziale della controversia, non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive in quanto vanno ritenuti implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, anche se non menzionati ad hoc, sono logicamente incompatibili con il provvedimento adottato Cass. nnumero 5328/2007 e 12362/2006 . Ammissibile la domanda di rivalsa verso il proprietario dell’auto e non verso il genitore comune del conducente minorenne. In ambito di responsabilità patrimoniale extracontrattuale, le circostanze soggettive di vita del proprietario del veicolo, causa del nocumento commesso dall’affine minorenne, non valgono ad escludere la negligenza del primo medesimo se questi non abbia, in sede giudiziale di merito, specificato le modalità di custodia delle chiavi sottratte e se non abbia indicato i testi per la relativa prova e ciò anche se il minore abbia forzato il cassetto in cui le chiavi dell’auto, secondo quanto dichiarato dal medesimo proprietario, erano custodite per appropriarsene App. Potenza 15-11-2011 numero 271 . Sotto il profilo formale, è quindi legittima la sentenza con cui, spiegando le ragioni della decisione, sia stata ritenuta non fornita la prova liberatoria ex lege . Ergo , il ricorso va rigettato e la sentenza va confermata.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 8 maggio – 27 giugno 2013, numero 16217 Presidente Finocchiaro – Relatore Giacalone In fatto e in diritto Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione 1. - La sentenza impugnata App. Potenza, 15/11/2011 , ha, per quanto qui rileva, respinto l'appello incidentale promosso da P F. contro la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Melfi, che aveva accolto la domanda proposta dalla Sara Assicurazioni nei confronti del F. , volta ad ottenere il pagamento della somma di L. 70.000.000 36.151,98 Euro , a titolo di rivalsa, dalla stessa sborsati per indennizzare B.V. , investito dal minore M F. , conducente dell'autoveicolo di proprietà del ricorrente P F. aveva, conseguentemente, condannato quest'ultimo alla refusione delle spese del giudizio di primo grado aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla Sara, a titolo di rivalsa, nei confronti di D F. , genitore del minore conducente l'autoveicolo, condannando la Sara alla refusione delle spese del giudizio in favore di D F. . L'attuale ricorrente deduceva, in appello, che la circolazione dell'autoveicolo era avvenuta contro la sua volontà, in quanto provato che, all'epoca dell'incidente, egli non era convivente con il fratello minore, M F. , poiché stava effettuando il servizio obbligatorio di leva e che il minore aveva forzato il cassetto, ove le chiavi dell'auto erano custodite, per appropriarsene. 2. - Ricorre per Cassazione P F. l'intimato non ha svolto attività difensiva. Le censure dedotte dal ricorrente sono 2.1 - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2054 c.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, vizio di motivazione in ordine alla valutazione circa la affermata insussistenza della prova liberatoria di cui al terzo comma dell'articolo 2054 c.c Infatti la Corte Territoriale non avrebbe ritenuto sussistente la prova liberatoria di cui all'articolo 2054 c.c., consistente nel fatto che la circolazione del mezzo era avvenuta, non solo senza il suo consenso, ma contro la sua volontà, avendo egli adottato la diligenza e cautela nel conservare le chiavi dell'auto in un cassetto chiuso, così rendendole indisponibili per chiunque ed essendo egli lontano dal suo domicilio al momento dell'utilizzo dell'autovettura. 3. - Il ricorso è manifestamente privo di pregio. Le censure, che possono essere trattate congiuntamente data l'intima connessione, implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in particolare, un'inammissibile diversa lettura delle risultanze probatorie, senza tenere conto del consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui, quanto alla valutazione delle prove adottata dai giudici di merito, il sindacato di legittimità non può investire il risultato ricostruttivo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, Cass. numero 12690/10, in motivazione numero 5797/05 15693/04 . Come sostenuto da questa S.C., per integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'articolo 2054, terzo comma, c.c., non è sufficiente dimostrare che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata Cass. numero 15478/2011 numero 15521/2006 . Nel caso di specie, la Corte Territoriale ha ritenuto non fornita la prova liberatoria in esame, per non aver il F. specificato le modalità di custodia delle chiavi sottratte dal fratello minore e per non aver indicato, in corso di causa, i testi con cui dimostrare detta circostanza. I vizi motivazionali denunciabili in Cassazione non possono, del resto, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova Cass. numero 6064/08 nonché Cass. numero 26886/08 e 21062/09, in motivazione . La scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata Cass. numero 5328/07, in motivazione 12362/06 . La sentenza impugnata, invece, ha, come si è visto, congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, ritenendo non offerta la prova liberatoria richiesta dalla legge. 4. - Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli articolo 375, 376, 380 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso . La relazione é stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite. Non sono state presentate memorie, né conclusioni scritte. Ritenuto che a seguito della discussione sul ricorso in camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione che il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo manifestamente infondato non v'è motivo di provvedere sulle spese del presente giudizio nei confronti della parte intimata, non avendo questa svolto attività difensiva visti gli articolo 380-bis e 385 cod. proc. civ P.Q.M. Rigetta il ricorso.