Sequestro preventivo da annullare per difetto di querela dell’incapace

La Cassazione si pronuncia sul rapporto tra accertamento sulle condizioni di procedibilità in particolare, querela ex articolo 649 c.p.p e provvedimenti in tema di sequestro.

Il caso. Il ricorrente impugnava un’ordinanza del Tribunale di Ragusa con cui veniva confermato un decreto di sequestro preventivo riguardante cespiti immobiliari di una divisione ereditaria nell’ambito di un procedimento penale per circonvenzione di incapaci. In particolare il difensore dell’imputato eccepiva l’insussistenza della condizione di procedibilità richiesta dall’articolo 649 c.p.p. la querela della persona offesa , trattandosi - nel caso di specie - di circonvenzione attribuita al fratello della persona offesa. Difetto di querela, sequestro probatorio e sequestro preventivo . La Suprema Corte dichiara fondato il ricorso, rilevando l’inconferenza delle sentenze di legittimità poste alla base del provvedimento impugnato. Queste ultime riguardavano infatti la rilevanza del difetto di querela in sede di riesame del sequestro probatorio e non invece, come nel caso esaminato, di sequestro preventivo. Il regime dei due tipi di sequestro non può essere lo stesso, rivestendo tali istituti funzioni radicalmente diverse all’interno dell’ordinamento processual-penalistico italiano. Il sequestro probatorio consiste infatti in un mezzo di ricerca della prova e come tale non richiede alcun accertamento sull’esistenza del reato. E’ sufficiente che vi sia l’indicazione ipotetica della realizzazione di un reato e la ‘coerenza’ tra l’oggetto che si intende sequestrare ed il reato ipotizzato. Al sequestro probatorio è quindi pacificamente applicabile l’articolo 346 del codice di rito «in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall’articolo 392 c.p.p. [norma riguardante i casi di incidente probatorio]» , come rilevato da diverse sentenze della Corte di Cassazione cfr. al riguardo Cass. Penumero numero 7278/2001 . In assenza di condizioni di procedibilità il sistema ammette quindi atti assicurativi delle fonti di prova, soltanto però qualora la condizione possa ancora sopraggiungere. Diverso il caso del sequestro preventivo, che consiste in una vera e propria misura cautelare. La pronuncia in esame richiama l’articolo 381, comma 3, c.p.p., che esclude la possibilità di eseguire l’arresto in flagranza in difetto di querela. A maggior ragione, argomenta la Suprema Corte, deve ritenersi nel caso di misure cautelari, che necessitano di un sommario accertamento circa il fumus commissi delicti . Contraddizione intollerabile per l’ordinamento sarebbe infatti disporre una misura cautelare di fronte al rilevato difetto di una condizione essenziale per la procedibilità del reato stesso. Una sommaria verifica circa la sussistenza delle condizioni di procedibilità dovrà perciò svolgersi anche in fase di riesame, pur non potendo conseguire alla stessa la declaratoria ex articolo 129 del codice di rito. In sintesi, il Giudice del riesame deve affrontare la questione del difetto di querela, limitandosi a coglierne le ricadute sotto il profilo dei presupposti per la misura cautelare cfr. Cfr. Cass. Penumero numero 862/2003 . Il legittimato alla querela nel caso di circonvenzione di incapaci. Nel caso di specie, così come rilevato dal ricorrente, non poteva quindi disporsi sequestro preventivo, difettando la querela del soggetto passivo del reato di circonvenzione. La Corte precisa infine al riguardo come il soggetto titolare del diritto di querela nelle ipotesi previste dall’articolo 649 c.p.p. sia esclusivamente la persona che abbia subito la circonvenzione e non soggetti terzi danneggiati da atti dispositivi dell’incapace.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 16 aprile – 3 maggio 2013, numero 19180 Presidente Fiandanese – Relatore Macchia Osserva Con ordinanza del 3 maggio 2012, il Tribunale di Ragusa in sede di riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo di vari cespiti immobiliari oggetto di divisione ereditaria nei confronti di N. G., in riferimento al reato di circonvenzione del fratello N. A Propone ricorso per cassazione il difensore di N. G. il quale dopo ampia narrativa della vicenda concernente la divisione dei beni fra i due fratelli e del valore sostanzialmente equivalente delle relative quote, e dell'iter del procedimento, deduce violazione di legge in riferimento ali'articolo 649 cod. penumero , e conseguente nullità del provvedimento cautelare, in quanto nella specie il reato non sarebbe procedibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 649 cod. penumero , per difetto di querela. Si contesta infatti la diversa tesi del Tribunale fondata su pronunce non riferibili al caso di specie, trattandosi non di sequestro probatorio ma di sequestro preventivo. Si lamenta poi totale carenza di motivazione in ordine al fumus ed al periculum, in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a fare riferimento in modo acritico alla denuncia, senza tener conto dei rilievi del ricorrente e senza verificare la antigiuridicità del fatto, stante una precedente procura generale rilasciata dal fratello prima dell'ictus, e tenuto conto del valore effettivo dei cespiti cui si è riferita la divisione. Con successiva memoria, la difesa dell'indagato ha ulteriormente ribadito e puntualizzato le già rassegnate conclusioni, mettendo in luce le differenze tra sequestro probatorio e sequestro preventivo. Il ricorso è fondato, in quanto il provvedimento di sequestro preventivo è stato adottato e mantenuto in sede di riesame, facendo leva su una giurisprudenza di questa Corte peraltro circoscritta al profilo della non conferenza del tema del difetto di una condizione di procedibilità per mancanza di querela, prospettato in sede di riesame del sequestro probatorio. Questa Corte ha infatti avuto modo di affermare che il sequestro probatorio, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell'esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre alla rilevanza probatoria del'oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato ne consegue che è legittimo il sequestro di documenti falsi anche ove non sia stata presentata la querela in relazione all'ipotizzabile reato di falso in scrittura privata, atteso peraltro che, nel procedimento di riesame di un provvedimento di sequestro, non è ammissibile l'esame della questione di improcedibilità per mancanza di querela, attenendo detta questione al merito dell'imputazione. Sez. 5, numero 7278 del 22/01/2001 dep. 21/02/2001, Gaudimonte e altri, Rv. 218431 Va infatti osservato, al riguardo, che, a norma dell'articolo 346 cod. proc. penumero , l'ordinamento prevede che in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine necessari ad assicurare le fonti di prova e, se vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste in tema di incidente probatorio dall'articolo 392 dello stesso codice. A norma, poi, dell'articolo 112 delle relative disposizioni di attuazione, è previsto che la polizia giudiziaria riferisca senza ritardo, e in taluni casi anche oralmente, l'attività di indagine svolta a norma dell'articolo 346 del codice. Dunque, il sistema prevede che, in assenza della condizione di procedibilità per quel che qui interessa della querela, siano, da un lato, consentiti soltanto atti assicurativi delle fonti di prova, per evitarne, evidentemente, la dispersione o il deterioramento mentre, sotto altro profilo, una siffatta dimensione conservativa , viene funzionalmente giustificata solo nei casi e quindi nei limiti in cui la condizione di procedibilità possa ancora sopravvenire in linea, d'altra parte, con la generale previsione dettata dall'articolo 345 cod. proc. penumero , in forza del quale archiviazione e proscioglimento non assumono portata preclusiva ai fini dell'esercizio della azione penale contro la stessa persona e per lo stesso fatto se in seguito sia proposta querela. Ben diversa è, invece, la disposizione dettata in tema di arresto in flagranza dall'articolo 381, comma 3, cod. proc. penumero , dal momento che è stabilito che, ove si tratti di delitto perseguibile a querela, l'arresto può essere eseguito soltanto se la querela venga proposta, anche con dichiarazione orale, resa agli agenti operanti all'inverso, se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. Pertanto, atti di arresto e a fortiori misure cautelari personali presuppongono la sussistenza della condizione di procedibilità rappresentata dalla querela, restando quelle misure inibite anche nelle ipotesi in cui la condizione di procedibilità possa ancora intervenire. D'altra parte, sussistendo, ove manchi detta condizione, i presupposti per una immediata archiviazione del procedimento, l'adozione di misure cautelaci personali o reali che siano risulterebbe in antologica contraddizione rispetto alla riconosciuta presenza di una condizione preclusiva all'esercizio della azione penale. Sul punto, d'altra parte, può rammentarsi che questa Corte, in una vicenda del tutto analoga alla presente, ha avuto modo di precisare, sia pure in passato, che l'esistenza di una causa di non punibilità deve essere sommariamente verificata anche nella fase del riesame, pur non essendo immediatamente possibile provvedere alla declaratoria della stessa ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. penumero Il giudice qualora ritenga la sua sussistenza deve trame tutte le conseguenze opportune nell'ambito della verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Fattispecie relativa al sequestro di un conto corrente in presenza della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'articolo 649, comma 1, cod. proc. penumero in quanto la persona offesa del reato di appropriazione indebita e circonvenzione d'incapace era l'ascendente dell'indagato . Sez. 2, numero 862 del 02/12/2002 dep. 13/0112003, Rindi, Rv. 223479. In senso analogo v. anche Cass., Sez. III, 7 maggio 1996, Cervati, RV 204729 . Ebbene, nella vicenda in esame deve ribadirsi che il soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace articolo 643 cod. penumero , titolare del diritto di querela nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 649 cod. penumero fatti commessi a danno di congiunti , è soltanto l'incapace ossia il soggetto che abbia subito la circonvenzione quale portatore dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, e non anche il terzo che abbia subito danni in conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall'incapace medesimo il terzo, infatti, riveste solo la qualità di persona danneggiata dal reato ed è pertanto, come tale, legittimato solamente ad esercitare l'azione civile ai sensi dell'articolo 2043 cod. civ. Sez. 2, numero 8034 del 21/05/1997 dep. 02/09/1997, P.M. in proc. Vannucchi, Rv. 208378 . Pertanto, poichè dagli atti acquisiti risulta che la denunzia-querela dalla quale ha tratto origine il procedimento è stata presentata da soggetti diversi dalla persona offesa, l'atto in questione non integra, per difetto di legittimazione dei proponenti, una valida querela, con la conseguenza che devono essere nella specie annullati tanto l'ordinanza impugnata che il provvedimento di sequestro preventivo, con la correlativa restituzione dei beni all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento di sequestro preventivo e dispone la restituzione dei beni all'avente diritto. Manda alla Cancelleria perchè provveda ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. penumero