In tema di indebito previdenziale, l'Inps, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione o di trattamento minimo, nè incide su di esso l'art 6, comma 11-quinquies, del d.l. numero 463/1983, da riferire esclusivamente alla indebita percezione della integrazione al minimo e pertanto non contenente una deroga ai limiti vigenti, indicati dall'articolo 69 l. numero 153/1969.
Così deciso dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro con la sentenza numero 206/16, depositata l’11 gennaio. La vicenda. Domanda di condanna dell’Inps al pagamento di somme dovute per arretrati di pensione e trattenute in compensazione del credito vantato dall’Inps. Una pensionata agiva in giudizio per ottenere la condanna dell’Inps al pagamento di arretrati di pensione trattenuti da questo a parziale compensazione del credito vantato nei confronti della pensionata. Il Tribunale rigettava la domanda e la decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte d’appello. La pensionata ricorreva così in Cassazione. Il meccanismo del recupero di indebiti mediante trattenute in compensazione. Con il motivo di censura proposto viene criticata la decisione della Corte di merito, con cui viene disapplicata la normativa di cui all'articolo 128 R.d. numero 1827/1935, convertito, con modificazioni, nella l. numero 1155/1936, e degli articolo 1 e 2, comma 1, d.P.R. numero 180/1950, come derivante dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla sentenza numero 506/2002 . Lamenta la ricorrente che anche le somme dovute per arretrati di pensione dovevano essere assoggettate all’impignorabilità parziale, analogamente a quanto stabilito per le ordinarie rate periodiche di pensione. La Corte di legittimità afferma prima di tutto che in materia di indebito previdenziale è consentito all’Ente procedere con il recupero delle somme vantate mediante trattenute in compensazione sulle dovute anche a titolo di pensione o altre indennità, purchè non venga superato il limite di un quinto dell’importo dell’indennità assoggettata a trattenuta e venga garantito il trattamento minimo di pensione. Tale regime di compensazione limitato viene ad essere operante anche con riguardo a ratei per arretrati di pensione, oltre che alle ordinarie rate periodiche. La sentenza della Corte Costituzionale numero 506/2002. La Corte Costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2002 numero 506, aveva dichiarato l’incostituzionalità dell'articolo 128 R.d. numero 1827/1935 Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale , convertito, con modificazioni, nella l. numero 1155/1936, e degli articolo 1 e 2, comma 1, d.P.R. numero 180/1950, nella parte in cui escludono la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, indennità che ne tengono luogo ed altri assegni di quiescenza erogati ai dipendenti dai soggetti individuati dall'articolo 1, anziché prevedere l'impignorabilità, con le sole eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte delle pensioni, indennità o altri assegni di quiescenza necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte. La pignorabilità piena degli arretrati danneggerebbe ingiustamente il pensionato. I Giudici di legittimità affermano che il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un determinato periodo di tempo, subendo così un danno, verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato ove la somma riconosciutagli a titolo di arretrati pensionistici potesse venir pignorata o trattenuta nella sua interezza, mentre il pensionato che ha sempre percepito correttamente la pensione nella misura dovuta sarebbe assoggettato alla pignorabilità nella misura massima del quinto. E’ evidente l’incongruenza e la disparità di trattamento che ciò andrebbe a generare. E dunque il regime di trattenuta in compensazione con riferimento agli arretrati di pensione non può che essere analogo a quanto stabilito dagli articoli 128 R.d. numero 1827/1935 e 1 e 2, comma 1, d.P.R. numero 180/1950, quali risultanti dalla dichiarazione di incostituzionalità di cui alla citata sentenza numero 506 del 2002 della Corte Costituzionale. Il ricorso proposto è stato pertanto accolto dalla Suprema Corte, che ha affermato il principio di diritto sopra enunciato.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 novembre 2015 – 11 gennaio 2016, numero 206 Presidente Stile – Relatore Napoletano Svolgimento del processo La Corte di Appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale, di Ferrara, rigettava la domanda di A.G., proposta nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto la condanna dell'INPS a corrisponderle gli arretrati di pensione trattenuti dall'Istituto previdenziale a parziale compensazione del maggior credito dallo stesso vantato. A base del decisum la Corte distrettuale poneva il fondante rilievo secondo il quale gli arretrati di pensione non erano assimilabili alla pensione stessa essendo connotati di natura corrispettiva sussidiaria rispetto alla originaria funzione sicché, non avendo la funzione di sostentamento? dovevano ritenersi sottratti alla impignorabilità parziale di cui alla sentenza numero 506 del 2002 della Corte Costituzionale. Avverso questa sentenza la pensionata ricorre in cassazione sulla base di due censure, illustrate da memoria. Resiste con controricorso la parte intimata. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente, deduce violazione dell'articolo 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, numero 1155, e degli articolo 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, numero 180, così come modificati da Corte costituzionale numero 506 del 2002, e formulando il relativo quesito di diritto, critica la sentenza impugnata in punto di non ritenuta impignorabilità anche parziale dei ratei di pensione corrisposti in via differita rispetto alle scadenze temporali dei singoli ratei. Con la seconda censura la ricorrente denuncia vizio di motivazione e sostiene che la Corte del merito non spiega sufficientemente le ragioni della ritenuta diversità di funzione tra singolo rateo ed arretrati. Il primo motivo del ricorso è fondato. Invero questa Corte, ancorché non con riferimento alle denunciate norme quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale numero 506 del 2002, ha affermato, e qui va`ribadito, che in tema di indebito previdenziale, l'Ines, salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art 2033 cod. civ, può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione Cass. 5 giugno 2003 numero 9001 . Diversamente argomentandosi è condivisibilmente sottolineato, il pensionato che non riceva la pensione nella misura spettante per un periodo più o meno lungo, e che per ciò stesso subisce un danno potendo essere costretto, al limite, a ricorrere al credito per sopperire alle proprie necessità , verrebbe ad essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma finalmente riconosciutagli e liquidatagli a titolo di arretrati pensionistici gli potrebbe essere interamente pignorata o trattenuta nel mentre il pensionato che, ha sempre percepito la pensione nella misura corretta potrebbe essere assoggettato a pignoramento o trattenuta della stessa solo-nei limiti del quinto e con salvezza del trattamento minimo. Devesi, quindi, affermare che anche con riferimento agli arretrati di pensione trova applicazione la normativa di cui all'articolo 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, numero 1155, e agli articolo 1 e 2, primo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, numero 180, quali risultanti a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale numero 506 del 2002. Il primo motivo del ricorso va, quindi, accolto rimanendo, nelle esposte considerazioni, assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione che si atterrà al principio di diritto sopra affermato P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.