In tali reati ai fini dell’elemento soggettivo deve tenersi conto del fatto che le condizioni contrattuali iniziali si sono rilevate realistiche, dando luogo ad una illiquidità non imprevedibile o evitabile.
Il Tribunale di Novara si pronuncia su un interessante caso relativo ai reati tributari. La vicenda . La fattispecie al centro della controversa in esame iniziava dalla conduzione in giudizio di un soggetto, nella sua qualità di legale rappresentante di una società cooperativa in liquidazione, chiamato a rispondere dei reati di cui agli articolo 10- bis e 10- ter del d.lgs. 74/2000, per non avere versato nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale, ritenute alla fonte relative agli emolumenti erogati, e inoltre per non avere versato l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa allo stesso anno di imposta. Il Tribunale di Novara, dopo aver accertato la materialità del fatto contestato, sulla base delle risultanze istruttorie ritenute idonee a confermare le ipotesi dell’accusa, si concentra sulla qualificazione giuridica della fattispecie. Il quadro normativo . Per una migliore comprensione della questione, si rivela opportuno ricordare che l’articolo 10- bis del suddetto decreto legislativo, in tema di omesso versamento di ritenute certificate, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta. In altre parole, si punisce il sostituto d’imposta che viola o elude gli obblighi riguardanti il meccanismo della sostituzione d’imposta, disciplinati agli articolo 23 e ss., D.P.R. numero 600/1973, riassumibili con l’obbligo di rilasciare la certificazione unica CUD attestante l’ammontare complessivo dei redditi erogati e delle ritenute operate, in uno con i contributi previdenziali e assistenziali ai fini dell’INPS con la trasmissione, per mezzo di un flusso telematico precipuamente normato, di tali dati fiscali all’Agenzia delle Entrate, mediante presentazione di apposita dichiarazione. Il successivo articolo 10- ter , invece, punisce l’omesso versamento d’IVA, estendendo la precedente disposizione, con gli stessi limiti previsti, anche a chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. La ratio che si trova alla base della disposizione in esame è da individuare nel preoccupante incremento del fenomeno delle evasioni in materia di Iva, dovute, in particolare, all’incameramento dell’imposta applicata sulle cessioni, considerata da alcuni operatori economici alla stregua di un vero e proprio elemento di profitto dell’attività da essi svolta. Si tratta di un reato proprio . Risulta evidente come si tratti, in entrambi i casi, di reati omissivi e propri, benché la lettera della norma riferisca la condotta sanzionata a chiunque . Infatti, la condotta tipica può essere realizzata solo dal soggetto destinatario degli obblighi del sostituto d’imposta e individuato, di riflesso, dal legale rappresentante dell’ente o persona giuridica datoriale al momento del fatto. In particolare, sono sostituti di imposta le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, gli enti e le società società di capitali, società cooperative, enti pubblici e privati, ecc. indicati nell’articolo 73, comma 1, D.P.R. numero 917/1986, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni , le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore fallimentare, il commissario liquidatore nonché il condominio, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, interessi, proventi ed altre somme soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni del predetto titolo III redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, redditi di capitale, interessi, provvigioni, ecc. . Anche il delitto di omesso versamento IVA, nonostante il legislatore abbia utilizzato il termine chiunque , è un reato proprio, poiché la condotta ivi prevista può essere realizzata esclusivamente da coloro che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva, e cioè da tutti quei soggetti che effettuano l’attività di cessioni di beni o di prestazioni di servizi nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, secondo le disposizioni contenute nel d.P.R. 26 ottobre 1972, numero 633. In particolare, si tratta di una fattispecie di reato proprio non esclusivo , posto che è realizzabile da una platea di soggetti più larga, che coincide con quella dei soggetti passivi degli obblighi dichiarativi e contributivi in materia di IVA. Nella fattispecie di cui si occupa la decisione del Tribunale di Novara, le prove documentali e testimoniali fanno inequivocabilmente emergere l’omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, di ritenute certificate alla fonte. Di conseguenza risulta provato sia l’oggettiva materialità del fatto di reato, sia la sussistenza del requisito soggettivo del reato proprio, risultando la nomina dell’imputata a liquidatrice della società cooperativa. L’elemento soggettivo in tali reati . In particolare, il legislatore, nella formulazione della disposizione incriminatrice, ha tenuto in debita considerazione la potenzialità ingannatoria della certificazione rilasciata ai sostituiti, i quali, sulla base di questa, hanno motivo di ritenere che il sostituto abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento. Le fattispecie penali al centro della decisione esaminata dal tribunale piemontese richiedono, secondo le regole generali articolo 42 c.p. , che il sostituto di imposta versi nel dolo. In altre parole, l’atteggiamento psicologico del reo deve consistere nella deliberata volontà di non corrispondere quanto dovuto all’erario. L’accertamento della sussistenza del dolo, nel caso concreto, non desta particolari preoccupazioni infatti, se il mancato versamento delle ritenute in corso d’anno può essere dovuto ad una condotta negligente, lo stesso non si può dire per il comportamento omissivo che segue alla sottoscrizione della dichiarazione, momento in cui il sostituto, attraverso i dati ivi esposti, ha cognizione delle ritenute effettuate e non pagate. Di conseguenza, la mancata regolarizzazione della posizione tributaria precedentemente allo spirare del termine previsto per la presentazione della suddetta dichiarazione è espressione della volontà del sostituto di non versare all’erario le somme relative alle ritenute eseguite. Le posizioni della giurisprudenza. In merito all’elemento soggettivo di tali reati, certa dottrina, seguita da alcune decisioni della giurisprudenza di merito ex multis Trib. Milano, ufficio G.I.P., 19 settembre 2012 ha individuato la sussistenza di una sorta di forza maggiore idonea ad escludere la volontà del sostituto d’imposta di omettere il versamento delle ritenute, il sopraggiungere di una crisi di liquidità di notevole importanza, tuttavia, unicamente nel caso in cui tale crisi sia determinata da fattori, imprevedibili e inevitabili, estranei alla sfera di controllo dell’imprenditore, e in nessun modo riconducibili ad una sua negligenza nella gestione. In altre parole, il dolo ai fini della sussistenza del reato di omesso pagamento di ritenute certificate, non può desumersi dal mancato pagamento tempestivo delle ritenute senza che sia addotta altra circostanza idonea a fornire un riscontro della sua sussistenza. Al contrario, la rilevanza della situazione di difficoltà economica o di crisi di liquidità del soggetto obbligato, deve essere assolutamente considerata. Nella fattispecie concreta è stato dichiarato che l’importante crisi di liquidità che ha aggredito la cooperativa, non è dipeso da atti di cattiva gestione realizzati dall’organo di gestione, ma dal fatto che le condizioni contrattuali in base alle quali, la cooperativa aveva iniziato la sua attività. Qualora si differenziasse l’ an della pretesa punitiva a seconda dell’atteggiamento della società di riscossione, la mancata integrazione del reato nel primo caso e la sua integrazione perfetta nel secondo, ma non sulla base di diversi elementi psicologici dell’agente, bensì in base all’atteggiamento tenuto dal terzo creditore. Questi, davanti a un’analoga richiesta di rateizzazione, il cui assenso avrebbe condotto alla mancata integrazione del reato, ha riconosciuto tale possibilità unicamente per una cartella esattoriale, e non per la successiva. Concludendo . È opportuno sottolineare come l’elemento soggetto del reato in fattispecie dipende dalla decisione dell’ente di riscossione. Pertanto, il Tribunale di Novara assolve l’imputato perché il fatto non costituisce reato.
Tribunale di Novara, sez. Penale, sentenza 20 marzo 2013 Giudice Fabrizio Filice Motivi della decisione 1 A.P. è stata tratta a giudizio per rispondere dei reati di cui agli articolo 10 bis e 10 ter d.lgs 74/2000, nell'ambito dei procedimenti penali riuniti in epigrafe, in forza di regolari decreti di citazione diretta a giudizio, per non avere, nella sua qualità di legale rappresentante della RO. MA soc. coop. in liquidazione, versato, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale, ritenute alle fonte relative a emolumenti erogati nell'anno d'imposta 2006, per l'ammontare complessivo di euro 53.140,00 e per non avere versato l’IVA, pari a euro 57.288,00, dovuta in base alla dichiarazione annuale riferita sempre all'anno di imposta 2006 fatti accertati in Novara rispettivamente alle date del 30.09.2007 e del 27.12.2007 come da capi di imputazione corretti/integrati all'udienza del 20.2.2013 . 2 L'istruttoria dibattimentale è consistita a nell'acquisizione, su accordo delle parti, ex articolo 555, co. 4, c.p.p. delle annotazioni dell'Agenzia delle Entrate di Novara dell'11 e del 24.6.2009 b nell'escussione testimoniale della teste, impiegata c/o la locale sede dell'Agenzia delle Entrate, M.C. c nell'escussione della teste, consulente fiscale della cooperativa al momento dei fatti, C.E. d nell'acquisizione e disamina della documentazione prodotta in causa dalla difesa. La teste M.C. ha confermato, anche sulla base dei due rapporti di accertamento sopra citati - da lei riconosciuti durante l'escussione testimoniale e poi prodotti agli atti, su accordo delle parti, ex articolo 555, co. 4, c.p.p. - che la RO. MA soc. coop. in liquidazione, in atti identificata, non ha versato, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione annuale, ritenute alle fonte relative a emolumenti erogati nell'anno d'imposta 2006, per l'ammontare complessivo di euro 53.140,00, e, parimenti, l’IVA, pari a euro 57.288,00, dovuta in base alla stessa dichiarazione annuale riferita all'anno di imposta 2006. Onde, sotto il profilo della materialità del fatto contestato, le citate risultanze istruttorie risultano pienamente idonee a ritenere confermate entrambe le ipotesi accusatorie. In relazione alla qualificazione giuridica del fatto, poi, è sufficiente osservare quanto segue il primo capo d'imputazione attiene alla fattispecie delittuosa di cui all'articolo 10 bis d.lgs. 74/2000 id est l'omesso versamento di ritenute certificate fattispecie che, come noto, punisce il sostituto d'imposta che viola o elude gli obblighi inerenti al meccanismo della sostituzione d'imposta, disciplinati agli articolo 23 ss DPR 600/73 articolo 23 per i redditi da lavoro dipendente, articolo 24 per i redditi assimilati, articolo 25 redditi da lavoro autonomo , in sostanza riassumibili con l'obbligo di rilasciare la certificazione unica CUD attestante l'ammontare complessivo dei redditi erogati e delle ritenute operate, in uno con i contributi previdenziali e assistenziali ai fini INPS con la trasmissione, tramite flusso telematico precipuamente normato, di tali dati fiscali all'Agenzia delle Entrate, mediante presentazione di apposita dichiarazione e quindi con il versamento delle ritenute. Si tratta, dunque, di un reato omissivo e proprio , nel senso che la condotta tipica può essere posta in essere solo dal soggetto gravato dagli obblighi del sostituto d'imposta e, di riflesso, individuato tale soggetto nell'ente o persona giuridica datoriale in questo caso Soc. Coop. , dal legale rappresentante - persona fisica al momento del fatto. Da segnalare, da ultimo, la soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice, per cui l'ammontare omesso deve essere superiore, per ogni periodo d'imposta, a euro 50.000,00. Ora, facendo applicazione dei suddetti parametri al caso di specie, è agevole rilevare come dai citati rapporti dell'Agenzia delle Entrate, in combinato disposto probatorio con la risultanza testimoniale della teste M.C., inequivocabilmente emerga l'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, da parte della RO. MA soc. coop. in liquidazione, quale, appunto, sostituto d'imposta, di ritenute certificate alla fonte per un ammontare complessivo di euro 53.140,00 per l'anno d'imposta 2006 ripartiti tra tipologia da reddito lavoro dipendente e tipologia di reddito da lavoro autonomo, v. test. M.C., cit. . Dal rogito notarile Notaio Claudio Limontini del 22.12.2006 - rep. 9779, prodotto dalla difesa, risulta che l'odierna imputata A.P., già presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa in oggetto, è stata nominata, in tale data, liquidatrice della medesima a seguito di contestuale scioglimento della società. Risultano, dunque, accertati sia il presupposto della condotta, sub specie di sussistenza del prerequisito soggettivo del reato proprio, sia il fatto reato nella sua obiettiva materialità. Lo stesso è a dirsi in ordine al secondo capo di imputazione, relativo alla pedissequa fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 10 ter - d.lgs. 74/2000 che punisce, mediante un richiamo all'articolo 10 bis sia quoad poenam sia in punto soglia di punibilità 50.000,00 euro l'omesso versamento dell'IVA entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo. Detta fattispecie costituisce una fattispecie di reato proprio non esclusivo in quanto realizzabile da una platea più larga di soggetti, coincidente con quella dei soggetti passivi degli obblighi dichiarativi e contributivi in materia di IVA. Va da sé che l'obbligo dichiarativo, espressamente richiamato dalla norma tramite il riferimento alla dichiarazione annuale , rappresenta un presupposto imprescindibile della condotta omissiva, in quanto il mancato pagamento costituisce il fine ultimo di un procedimento impositivo che implica degli adempimenti funzionali a tale scopo. Anche in questo caso, dai citati rapporti dell'Agenzia delle Entrate, in combinato disposto probatorio con la risultanza testimoniale della teste M.C., patentemente emerge l'omesso versamento dell'IVA, pari a euro 57.288,00, dovuta in base alla stessa dichiarazione annuale riferita all'anno di imposta 2006. Consequenzialmente, valgono le considerazioni già svolte in punto individuazione del responsabile - persona fisica nell'odierna imputata. Siamo dunque in presenza di un reato tipico e antigiuridico. 3 Resta, dunque, da soffermarsi sulla colpevolezza nella moderna accezione di rimproverabilità dei fatti ascritti all'odierna imputata. Al riguardo, non sfuggendo che autorevole dottrina ha ritenuto di individuare nel sopraggiungere di una crisi di liquidità di dimensioni importanti qual è quella che esita, senza soluzione di continuità, nello scioglimento e messa in liquidazione dell'ente una sorta di forza maggiore che esclude la volontà del sostituto d'imposta di omettere il versamento delle ritenute. Ora, con ciò non si intende certo affermare che, a tali fini, possa assumere rilevanza ogni situazione di crisi finanziaria, per quanto di dimensioni considerevoli, ma, eventualmente, solo quella determinata da fattori tutt'affatto estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore, e in alcun modo riconducibili a una sua mala gestio in ciò tali da delineare una sorta di illiquidità non prevedibile né evitabile. China sulla quale, recentemente, si è incanalata anche parte della giurisprudenza di merito da ultimo Trib. Milano, ufficio G.I.P., 7 gennaio 2013, e Trib. Milano, ufficio G.I.P., 19 settembre 2012, secondo cui ai fini della sussistenza del reato di omesso pagamento di ritenute certificate, non può desumersi il dolo, nemmeno nella forma eventuale, dal mancato pagamento tempestivo delle ritenute senza che sia addotta altra circostanza idonea a fornire autonoma prova della sua sussistenza. Principio alla stregua del quale i due citati arresti sono giunti a escludere il dolo del reato di omesso versamento di ritenute certificate, ad esempio, in capo al sostituto di imposta che non abbia potuto adempiere all'obbligazione tributaria perché la società di cui era legale rappresentante affrontava una mancanza di liquidità dovuta a gravi e non prevedibili inadempimenti da parte di Enti pubblici, pur essendosi egli attivato per il recupero di quei crediti ed avendo effettuato i versamenti dovuti non appena in grado di farlo. Al riguardo, ritiene il Giudicante che un siffatto modo di ragionare, in quanto proclive a restituire al momento delibativo della colpevolezza del reato un autonomo spatium vivendi nell'analisi del reato stesso, in linea con le più evolute concezioni tripartita e quadripartita , debba essere preferito rispetto al tradizionale orientamento di legittimità, prono, per converso, a escludere aprioristicamente la rilevanza, ai fini dell'esclusione del dolo del reato di cui all'articolo 10-bis, della situazione di difficoltà economica o di crisi di liquidità del soggetto obbligato, senza tuttavia prenderne in considerazione le cause orientamento di massima cui è ascrivibile, inter alia, Cass. Sez. 3, Sentenza numero 47340 del 15/11/2007, secondo cui, sic et simpliciter. “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali articolo 2, D.L. 12 settembre 1983, numero 463, conv. con modifiche in L. 11 novembre 1983, numero 638 , ai fini della punibilità dell'agente è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontarietà dell'omissione. Ne consegue che, accertata tale volontarietà, non è necessaria una esplicita motivazione sull'esistenza del dolo” . 4 Ora, ciò posto, è chiaro che una prova siffatta non rientra nella nozione di prova della colpevolezza costituente onere della pubblica accusa, bensì rientra nella nozione di prova contraria o contro prova o, come anche si dice, prova di non colpevolezza ciò che declina, in sostanza, in un elemento di segno contrario, portato dalla difesa, che vuole scalfire un quadro probatorio già in sé idoneo a delineare un fatto tipico, antigiuridico e colpevole e che, come tale, non può che gravare sulla difesa stessa e non già in forza di una del resto inammissibile relevatio ab onere probandi della sussistenza oggettiva e soggettiva del reato dall'accusa alla difesa bensì in forza del fatto che, assolto l'onere probatorio dell'accusa in punto sussistenza, oggettiva e soggettiva intesa quest'ultima, appunto, come mera volontarietà dell'omissione , del fatto - reato, non può che incombere sulla difesa, anche alla luce del più elementare criterio di vicinanza della prova , l'onere di apportare un elemento di segno contrario che, inserendosi nel solco di una branca tematica dell'analisi del reato, quale la colpevolezza, vi incida nell'an o nel quantum di colpevolezza , in questo caso . E, tornando al di specie, non può in effetti non riconoscersi al cimento difensivo l'avere apportato, al compendio dibattimentale, una risultanza probatoria efficacemente rappresentativa in questo senso id est la testimonianza della teste C., consulente fiscale della cooperativa al momento dei fatti, la quale ha dichiarato, anzitutto, che l'importante crisi di liquidità che ha attinto la cooperativa, fin all'inizio della sua operatività, non è dipesa da atti di mala gestio posti in essere dal management bensì dal fatto che le condizioni contrattuali in base alle quali la cooperativa aveva iniziato la sua attività appalti per l'installazione e la manutenzione di impianti idraulici , tradotte dalla carta alla cifra operativa, non si erano rivelate realistiche nel senso che ogni sessione di installazione impianti richiedeva, alla prova dei fatti, un numero di ore lavorative ben maggiore di quello prospettato in sede contrattuale, con ciò sbilanciando, sin da subito, i costi per i dipendenti rispetto ai ricavi delle installazioni più ore per meno appalti realizzati , precipitando, così, la cooperativa in un'importante mancanza di liquidità da scompenso finanziario. Peraltro - riferisce sempre la teste - proprio a seguito di tale constatazione, il management e, segnatamente, l'odierna imputata in qualità di Presidente del CdA non ha esitato a provocare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società. E non basta essa imputata, nominata liquidatrice, ha immesso nella società nuova finanza proveniente dal suo patrimonio personale mettendo conto, al riguardo, il rimarcare che, in base alla vigente disciplina societaria delle cooperative, per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio, ex articolo 2518 c.c. , al solo fine di ripianare i debiti, e, in tal modo, è riuscita a far fronte al pagamento degli arretrati ai dipendenti e a un primo piano di rientro concordato con Equitalia a seguito di una prima cartella esattoriale portante l'omesso versamento di contributi INPS sugli stipendi dei dipendenti accordo confluito nella sigla di un piano di rateizzazione dell'esposto, le cui scadenze sono, sino a questo momento, sempre state onorate dall’imputata. Un'analoga richiesta di rateizzazione è stata, poi, puntualmente avanzata a Equitalia anche in ordine alle obbligazioni fiscali per cui oggi è processo, ma, divarsamente dalla prima, non è stata accolta. Dal che irrefutabilmente emerge, non solo che la crisi di liquidità che ha colpito la società non è stata determinata da atti di mala gestio posti in essere dal management, segnatamente dall'odierna imputata, ma anche che essa imputata, sciolta la società e nominata liquidatrice, ha versato nel patrimonio sociale risorse proprie personali e si è fattivamente attivata presso la società di riscossione per concordare piani di rientro del debito mediante rateizzazione ove tale ratizzazione è stata concessa le rate sono state tutte puntualmente onorate, sempre con suo patrimonio personale pag. 6 p.v. stenotipico ud. 20.2.2013, test. C. , mentre l'omesso versamento degli importi per cui oggi è processo si è avuto solo innanzi al diniego di rateizzazione opposto, la seconda volta contrariamente alla prima , dalla società di riscossione. 5 Onde, ipostatizzando i punti fermi che il dolo insiste sul profilo squisitamente subiettivo del reato, e che l'atteggiamento psicologico dell'odierna imputata è sempre stato improntato a cercare, con ogni mezzo anche con il sacrificio, legislativamente non imposto, del proprio patrimonio personale , di evitare l'omissione dei versamenti fiscali dovuti, vi è, in filigrana, da osservare che se si differenziasse l’an della pretesa punitiva a seconda dell'atteggiamento della società di riscossione che, nel caso di una prima cartella esattoriale, ha concesso la rateizzazione del debito, così dando la possibilità alla liquidatrice di onorare detto debito ratealmente, mentre, nel secondo caso, ha denegato tale possibilità a fronte della medesima richiesta, relativa a successive cartelle esattoriali , si giungerebbe a esiti opposti - la mancata integrazione del reato nel primo caso e la sua integrazione perfetta nel secondo - non già sulla base di differenti atteggiarsi psicologici dell'agente, bensì sulla base del fattore, tutt'affatto eteroclito, dell'atteggiamento tenuto dal terzo creditore il quale, innanzi a un'analoga richiesta di rateizzazione, il cui assenso avrebbe condotto alla mancata integrazione del reato, ha riconosciuto tale possibilità solo per una cartella esattoriale e non per la successiva, e ciò pur di fronte al puntuale rispetto dei versamenti concordati la prima volta. Sì che non è chi non veda come, così opinando, l'elemento subiettivo del reato verrebbe relegato a convitato di pietra nell'analisi del reato stesso, venendo a dipendere l'integrazione del reato, piuttosto, dalla decisione dell'ente di riscossione il che, se sotto il profilo materiale può anche apparire logico avendosi, in effetti, solo nel primo caso un pagamento, seppur rateale, del debito suscettivo di escludere, già sotto il profilo materiale, il fatto - reato , altrettanto non è sotto il profilo subiettivo avendosi, in entrambi i casi, un analogo atteggiamento psicologico dell'agente, sempre improntato al cimento di evitare l'omissione e di ripianare i debiti. Una tale differenza, a livello di assetto di sistema, verrebbe a integrare una vera e propria a-logia nella ricostruzione della fattispecie ideal - tipica dovendosi, invece, in punta di diritto, conferire la medesima patente, in entrambi i casi, all'identico atteggiamento psicologico dell'agente patente che, per le ragioni su evidenziate, esclude e non include, quantomeno in via più che fondatamente dubitativa, la sussistenza del dolo del soggetto attivo in entrambi i reati contestati. P.Q.M. v. l'articolo 530, co. 2, c.p.p. assolve A.P. dai reati ascrittile perché il fatto non costituisce reato Motivazione in giorni 60 ex articolo 544 co. 3 c.p.p.