Il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile dalla parte con il regolamento necessario di competenza.
Con l’ordinanza numero 24741 depositata il 5 novembre 2013, la Corte di Cassazione si è espressa in merito all’impugnabilità, con il regolamento necessario di competenza, del provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace. La fattispecie. Nello specifico, il giudice di pace aveva sospeso il giudizio, in merito al pagamento di competenze professionali in cui i convenuti avevano eccepito la prescrizione presuntiva e l’attore aveva deferito giuramento decisorio , in attesa della definizione del processo penale per falso giuramento. Regolamento di competenza? Andando direttamente al punto, la Cassazione afferma che il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile dalla parte con il regolamento necessario di competenza, «non ostandovi l’articolo 46 c.p.c.», in quanto l’inammissibilità del regolamento è limitato «ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza», consentendo invece alla parte di avvalersi dell’unico strumento di tutela che, attraverso un’immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione, «assicuri la sollecita ripresa delle attività processuali, impedendo la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo». La pendenza del processo penale non legittima la sospensione di quello civile. In più – concludono gli Ermellini – «la pendenza di un procedimento penale per falso giuramento a carico della parte che lo ha prestato non può legittimare la sospensione del procedimento civile», in quanto «l’eventuale sentenza di condanna, emessa in sede penale, non può avere alcuna efficacia ed influire in alcun modo nell’esito del processo civile» articolo 2738 c.c. . Proprio in virtù di tale norma, la parte che ha deferito il giuramento non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso. Per queste ragioni, il provvedimento impugnato viene annullato e viene disposta la prosecuzione del processo.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 9 ottobre – 5 novembre 2013, numero 24741 Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano Svolgimento del processo 1. - G A. , M B. e G I. propongono regolamento di competenza avverso l'ordinanza del giudice di pace di Roma del 16.1.13, di sospensione del giudizio di pagamento di competenze professionali, in cui i convenuti avevano eccepito la prescrizione presuntiva e l'attore aveva deferito giuramento decisorio, prestato nel senso dell'effettuazione del giuramento dall'A. in attesa della definizione del processo penale per falso giuramento seguito alla querela sporta dall'attore notar Ca Anumero contro il giurante. In particolare, essi richiamano la costante giurisprudenza sull'irrilevanza, nel processo civile, dell'esito del procedimento penale per falso giuramento e, quindi, esclusa la pregiudizialità di quest'ultimo, invocano la cassazione della disposta sospensione. Dal canto suo, l'Anumero contesta, con memoria ai sensi dell'articolo 47 cod. proc. civ., l'ammissibilità di qualsiasi regolamento di competenza avverso provvedimenti del giudice di pace. 2. - Il Procuratore Generale, con le sue conclusioni scritte, formulate ai sensi dell'articolo 380-ter cod. proc. civ. e trasmesse ai difensori delle parti, argomenta per l'ammissibilità del ricorso alla stregua di Cass. Sez. Unumero , ord. 29 agosto 2008, numero 21931 e per la sua fondatezza, non costituendo la dichiarazione di avvenuta proposizione di querela prova dell'avvio del procedimento penale e comunque ai sensi dell'articolo 2738 cod. civ. dovendo solo valutarsi, nel giudizio civile, se il giuramento sia stato prestato. L'intimato Ca Anumero deposita memoria, con costituzione di nuovo difensore, con la quale contesta l'ammissibilità del regolamento, in virtù di giurisprudenza non successiva al 2007. Motivi della decisione 3. - Il ricorso è ammissibile e fondato, in conformità a quanto già posto in evidenza dal Procuratore Generale nella sua requisitoria. 3.1. Esso è ammissibile Cass. Sez. Unumero , ord. 29 agosto 2008, numero 21931 il provvedimento di sospensione del processo adottato dal giudice di pace è impugnabile dalla parte con il regolamento necessario di competenza, non ostandovi l'articolo 46 cod. proc. civ. che - pur sancendo l'inapplicabilità nei giudizi davanti al giudice di pace dell'articolo 42 cod. proc. civ. il quale, nel testo risultante dall'articolo 6 della legge numero 353 del 1990, prevede la generale proponibilità del regolamento avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, dev'essere interpretato nel senso, costituzionalmente orientato, di limitare l'inammissibilità del regolamento ai soli provvedimenti del giudice di pace che decidono sulla competenza, consentendo invece alla parte di avvalersi dell'unico strumento di tutela che, attraverso un'immediata verifica della sussistenza dei presupposti giuridici del provvedimento di sospensione, assicuri la sollecita ripresa delle attività processuali, impedendo la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo. 3.2. Il ricorso stesso è, poi, fondato per antico insegnamento Cass. 25 giugno 1977, numero 2727 Cass. 29 ottobre 1970, numero 2247 , la pendenza di un procedimento penale per falso giuramento a carico della parte che lo ha prestato non può legittimare la sospensione del procedimento civile, in quanto, in base al tassativo disposto dell'articolo 2738 cod. civ., l'eventuale sentenza di condanna, emessa in sede penale, non può avere alcuna efficacia ed influire in alcun modo nell'esito del processo civile. Infatti, in virtù di tale norma, la parte che ha deferito o riferito il giuramento non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso, non restando al giudice altra indagine se non quella sull’an iuratum sit, è da escludere che il giudice, qualora sia stata presentata denuncia per falso giuramento, debba sospendere il giudizio civile in attesa dell'esito del giudizio penale Cass. 23 maggio 1996, numero 4748 . 4. - Conclusivamente, il ricorso va accolto e deve disporsi che il processo, iscritto al numero 36556/12 r.g. giudice di pace di Roma, prosegua. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso annulla il provvedimento impugnato e dispone che il processo prosegua condanna Anumero Ca. al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, tra loro in solido, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.