L’indennità di rischio radiologico non può essere retroattiva

In generale, le indennità non sono retroattive. Di conseguenza, per evitare ritardi nell'erogazione di quanto è ritenuto legittimo e, quindi, dovuto, vanno sollecitati gli organi preposti all'accertamento.

La fattispecie. Il caso posto all'attenzione della Sezione sent. numero 5731/2012, depositata il 13 novembre riguarda la richiesta di una dipendente di ruolo della ex U.S.L. BA/9 poi confluita nell'Azienda U.S.L. BA/4 , in servizio presso il reparto di anestesiologia e rianimazione del Policlinico di Bari, la quale aveva chiesto al T.A.R. Puglia il riconoscimento del suo diritto all'indennità di rischio radiologico prevista dai d.p.r. numero 270/1987 e numero 384/1990 in favore del personale solo occasionalmente esposto al rischio radiologico. Il T.A.R. Puglia, sede di Bari, con sentenza della Sezione I, numero 1093/2002, aveva respinto il ricorso avendo rilevato che l’interessata aveva percepito l’indennità, nella misura di £ 50.000 mensili, dall'ottobre 1995, cioè dalla data in cui la speciale Commissione di cui all'articolo 58 d.p.r. numero 270/1987 aveva accertato la sua esposizione, peraltro solo occasionale, al rischio radiologico, mentre per il periodo precedente l’indennità non poteva essere corrisposta in mancanza del parere della suddetta Commissione che costituiva la condizione per l'attribuzione dell'indennità. Accertamento con efficacia retroattiva? L’interessata, nell'atto di appello, ha sostenuto che le condizioni di esposizione riscontrate dalla Commissione non erano diverse rispetto a quelle sussistenti sin dall’epoca in cui aveva prestato attività lavorativa nel reparto, con la conseguenza che lo stesso accertamento doveva avere efficacia retroattiva. L’appellante ha aggiunto che il T.A.R. Puglia non ha adeguatamente considerato il colpevole ritardo con il quale la USL ha provveduto a dare incarico alla Commissione di effettuare gli accertamenti in parola. Inoltre la sentenza appellata, secondo l’istante, è illogica per non aver dato rilievo al fatto che alcuni lavoratori occupati nello stesso periodo, nel reparto di rianimazione del Policlinico, avevano percepito l’indennità di rischio radiologico. Medici e i tecnici di radiologia la qualifica rivestita legittima di per sé la presunzione dell'esistenza del rischio. Relativamente a fatti analoghi la Sezione ha già più volte affermato che, ai fini della percezione dell'indennità per rischio radiologico, di cui all'articolo 1, comma 2, l. numero 460/1988, i lavoratori soggetti a rischio - ad eccezione dei medici e i tecnici di radiologia per i quali la qualifica rivestita legittima di per sé la presunzione dell'esistenza del rischio - sono individuati non in relazione alla qualifica rivestita ma all'effettiva sottoposizione, per l'attività esercitata, ad una determinata esposizione alle radiazioni ionizzanti. Per gli altri è necessario un accertamento tecnico Per il personale sanitario diverso dai medici e dai tecnici di radiologia è quindi necessario ed imprescindibile un accertamento sulle singole situazioni concrete modalità e orario di lavoro, intensità dell'esposizione a cura della apposita Commissione prevista dall'articolo 1, comma 3, l. numero 460/1988, che procede all'accertamento basandosi su dati formali certi, quanto alla rilevazione e all'interpretazione, e idonei a rappresentare con continuità il concreto svolgimento dell'attività degli interessati comportante una esposizione anche non continuativa alle radiazioni ionizzanti, gravando su di essa la responsabilità degli esborsi conseguenti all'eventuale riconoscimento dei presupposti per l'attribuzione dell'indennità. Pertanto, il riconoscimento del diritto alla relativa indennità non può che conseguire all'accertamento operato dalla predetta Commissione incaricata di verificare se il dipendente risultava, in via di fatto, esposto al rischio radiologico e in che misura Consiglio di Stato, Sez. III, numero 5246/2012, numero 3232/2012, numero 1701/2012 . da parte di una Commissione. Si è quindi affermato che la percezione della detta indennità, per il personale diverso dai medici e tecnici di radiologia, è mediata da un accertamento tecnico devoluto alla apposita Commissione, al cui giudizio l'amministrazione è tenuta a sottoporre le richieste degli interessati Consiglio di Stato, Sez. III, numero 5246/2012 , e si è sottolineato che l’accertamento tecnico della Commissione assume valenza condizionante dell'attribuzione dell'indennità. Con la conseguenza che fino al momento in cui l’interessato non è stato inserito, da parte della apposita Commissione, fra i soggetti esposti al rischio e quindi fra i possibili beneficiari della relativa indennità , l'Amministrazione non ha la possibilità di riconoscergli il beneficio in questione.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 26 ottobre – 13 novembre 2012, numero 5731 Presidente Lignani – Relatore D'Alessio Fatto e diritto 1.- La signora D.G. R. M. V., già dipendente di ruolo della ex U.S.L. BA/9 poi confluita nell'Azienda U.S.L. BA/4 , in servizio presso il reparto di anestesiologia e rianimazione del Policlinico di Bari, aveva chiesto al T.A.R. per la Puglia il riconoscimento del suo diritto all'indennità di rischio radiologico prevista dai D.P.R. numero 270 del 1987 e numero 384 del 1990 in favore del personale solo occasionalmente esposto al rischio radiologico, e la condanna delle Amministrazioni intimate al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di £ 800.000 £ 50.000 x 16 mesi , oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. 2.- Il T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, con sentenza della Sezione I, numero 1093 del 27 febbraio 2002, ha respinto il ricorso avendo rilevato che l’interessata aveva percepito l’indennità, nella misura di £ 50.000 mensili, dall'ottobre 1995, cioè dalla data in cui la speciale Commissione di cui all'articolo 58 del D.P.R. 18 maggio 1987 numero 270 aveva accertato la sua esposizione, peraltro solo occasionale, al rischio radiologico, mentre per il periodo precedente l’indennità non poteva essere corrisposta in mancanza del parere della suddetta Commissione che costituiva la condizione per l'attribuzione dell'indennità. 3.- La signora D.G. ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea. In particolare l’interessata ha sostenuto che le condizioni di esposizione riscontrate dalla Commissione non erano diverse rispetto a quelle sussistenti sin dall’epoca in cui aveva prestato attività lavorativa nel reparto, con la conseguenza che lo stesso accertamento doveva avere efficacia retroattiva. L’appellante ha aggiunto che il T.A.R. per la Puglia non ha adeguatamente considerato il colpevole ritardo con il quale la USL ha provveduto a dare incarico alla Commissione di effettuare gli accertamenti in parola. Inoltre la sentenza appellata, secondo l’istante, è illogica per non aver dato rilievo al fatto che alcuni lavoratori occupati nello stesso periodo, nel reparto di rianimazione del Policlinico, avevano percepito l’indennità di rischio radiologico. L’appellante ha quindi concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello e, in subordine, la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità della disposizione qualora intesa nel senso di condizionare la realizzazione del diritto alla indennità, e quindi del diritto alla salute, alla mera iniziativa dell’amministrazione debitrice. 4.- L’appello non è fondato. Questa Sezione ha già più volte affermato che, ai fini della percezione dell'indennità per rischio radiologico, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 7 ottobre 1988 numero 460, i lavoratori soggetti a rischio - ad eccezione dei medici e i tecnici di radiologia per i quali la qualifica rivestita legittima di per sé la presunzione dell'esistenza del rischio - sono individuati non in relazione alla qualifica rivestita ma all'effettiva sottoposizione, per l'attività esercitata, ad una determinata esposizione alle radiazioni ionizzanti. Per il personale sanitario diverso dai medici e dai tecnici di radiologia è quindi necessario ed imprescindibile un accertamento sulle singole situazioni concrete modalità e orario di lavoro, intensità dell'esposizione a cura della apposita Commissione prevista dall'articolo 1 comma 3 della legge 27 ottobre 1988 numero 460, che procede all'accertamento basandosi su dati formali certi, quanto alla rilevazione e all'interpretazione, e idonei a rappresentare con continuità il concreto svolgimento dell'attività degli interessati comportante una esposizione anche non continuativa alle radiazioni ionizzanti, gravando su di essa la responsabilità degli esborsi conseguenti all'eventuale riconoscimento dei presupposti per l'attribuzione dell'indennità. 4.1.- Pertanto il riconoscimento del diritto alla relativa indennità non può che conseguire all'accertamento operato dalla predetta Commissione incaricata di verificare se il dipendente risultava, in via di fatto, esposto al rischio radiologico e in che misura Consiglio di Stato, Sez. III, 8 ottobre 2012, numero 5246, 29 maggio 2012 numero 3232, 23 marzo 2012 numero 1701 . Si è quindi affermato che la percezione della detta indennità, per il personale diverso dai medici e tecnici di radiologia, è mediata da un accertamento tecnico devoluto alla apposita Commissione, al cui giudizio l'amministrazione è tenuta a sottoporre le richieste degli interessati Consiglio di Stato, Sez. III, 8 ottobre 2012, numero 5246 cit. , e si è sottolineato che l’accertamento tecnico della Commissione assume valenza condizionante dell'attribuzione dell'indennità. 4.2.- Con la conseguenza che fino al momento in cui l’interessato non è stato inserito, da parte della apposita Commissione, fra i soggetti esposti al rischio e quindi fra i possibili beneficiari della relativa indennità , l'Amministrazione non ha la possibilità di riconoscergli il beneficio in questione. 5.- Sulla base delle esposte considerazioni l’appello non può essere accolto. Risultava infatti preclusa all’amministrazione la possibilità di concedere all’appellante l’indennità per il rischio radiologico anche per i periodi di tempo antecedenti il riconoscimento effettuato dalla predetta Commissione. 6.- Né l’interessata può dolersi, in questa sede, dell’affermato ritardo con il quale la Commissione ha provveduto ad esaminare la sua posizione o della circostanza che l’indennità è stata riconosciuta prima ad altri dipendenti, operanti nello stesso reparto. Considerata anche la mancata impugnazione dei relativi atti, il ricorso infatti non può investire anche i criteri temporali sulla base dei quali la predetta Commissione ha provveduto ai necessari accertamenti. Questa Sezione ha peraltro già affermato che la Commissione poteva essere sollecitata al riguardo sia dall’Amministrazione che dal personale interessato Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2011 numero 6452 . 7.- Risulta poi manifestamente infondata la dedotta illegittimità costituzionale delle disposizioni in questione. Si è infatti già osservato che deve ritenersi imprescindibile, per le ragioni suindicate, il previo accertamento da parte della predetta Commissione delle condizioni che danno diritto alla erogazione della indennità di rischio radiologico per i soggetti diversi dai medici e i tecnici di radiologia per i quali il possesso dei requisiti è attestato dalla qualifica rivestita che legittima la presunzione dell'esistenza del rischio . In conseguenza le relative norme devono ritenersi esenti da ogni possibile rilievo di illegittimità costituzionale. 8.- In conclusione l’appello deve essere respinto. Le spese e competenze di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.