Ciò che rileva ai fini della sussistenza della circostanza in parola, è l’abuso della relazione fiduciaria da parte dell’autore, il quale approfitta di una situazione di minore attenzione della vittima, determinata proprio dall’affidamento che questa ripone nell’obbligo dell’altro, per commettere un reato a suo danno.
Con la sentenza numero 23765/16, depositata in cancelleria l’8 giugno, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata. Il caso. Il Tribunale di Ferrara dichiarava non potersi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di appropriazione indebita aggravata, non ritenendo integrata l’aggravante di cui all’articolo 61 numero 11 c.p. e mancando la querela. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il pm rilevando come il Giudice avesse errato nel ritenere non sussistente l’aggravante di cui all’articolo 61 numero 11 c.p., e dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, trattandosi di reato procedibile d’ufficio in ragione della ricorrenza dell’aggravante in parola, legata alla sussistenza del rapporto fiduciario tra le parti. La circostanza aggravante in parola. Per gli Ermellini il ricorso è fondato. L’aggravante di cui all’articolo 61 numero 11 c.p. mira a sanzionare le ipotesi di strumentalizzazione di talune situazioni, implicanti un obbligo di facere per commettere il reato. Per giurisprudenza costante della Corte di legittimità la circostanza aggravante in parola comprende le ipotesi di prestazione d’opera intesa in senso lato, ovvero le situazioni caratterizzate da un obbligo di facere implicante relazione fiduciaria tra il soggetto attivo e il soggetto passivo. Ciò che rileva ai fini della sussistenza della circostanza in parola, è l’abuso della relazione fiduciaria da parte dell’autore, il quale approfitta di una situazione di minore attenzione della vittima, determinata proprio dall’affidamento che questa ripone nell’obbligo dell’altro, per commettere un reato a suo danno. Il Giudice della sentenza impugnata, ritenendo che il soggetto danneggiato fossero le società che dovevano ricevere le somme, ha escluso la ricorrenza dell’aggravante in parola, senza tuttavia considerare che detta circostanza non richiede che il rapporto intercorra direttamente tra l’autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che esso si sia svolto con la partecipazione dell’agente che abbia diretto a proprio illecito vantaggio la relazione. La sentenza impugnata va pertanto annullata.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 marzo – 8 giugno 2016, numero 23765 Presidente Prestipino – Relatore Aielli Premesso in fatto Con sentenza del 30.6.2015 il Tribunale di Ferrara in composizione monocratica dichiarava non doversi procedere nei confronti di G.G. per il reato di appropriazione indebita aggravata, non ritenendo integrata l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 11 cod. penumero e mancando la querela. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero rilevando come il Giudice avesse errato nel ritenere non sussistente l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 11 cod. pen, e dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, trattandosi di reato procedibile d'ufficio in ragione della ricorrenza dell'aggravante in parola, legata alla sussistenza del rapporto fiduciario tra le parti . Considerato in diritto Il ricorso è fondato. Nel caso esaminato il giudice di merito ha dichiarato non doversi procedere nel confronti di G.G. per mancanza di querela, ritenendo non integrata la circostanza aggravante di cui all'articolo 61 numero 11 c.p., in quanto il il rapporto fiduciario interveniva non già tra persone fisiche ma tra due società di capitali e l'imputato figurava quale legale rappresentate di una di esse . Tale impostazione è erronea. L'aggravante di cui all'articolo 61 numero 11 c.p. mira a sanzionare le ipotesi di strumentalizzazione di talune situazioni, implicanti un obbligo di facere, per commettere il reato. Per giurisprudenza costante della Corte di legittimità, cui il collegio aderisce, la circostanza aggravante in parola comprende le ipotesi di prestazione d'opera intesa in senso lato, ovvero le situazioni caratterizzate da un obbligo di facere implicante relazione fiduciaria tra il soggettivo attivo e il soggetto passivo Sez. 2 numero 42790 del 24/10/2003 rv.227614 infatti ciò che rileva ai fini della sussistenza della circostanza in parola, è l'abuso della relazione fiduciaria da parte dell'autore, il quale approfitta di una situazione di minore attenzione della vittima, determinata proprio dall'affidamento che questa ripone nell'obbligo dell'altro, per commettere un reato a suo danno Sez. 2, numero 42352 del 23/11/2005 rv. 232894 Sez. 2 numero 5257 del 13/12/2005 rv. 233572 Sez. 2, numero 24093 del 11/3/2011, rv. 250562 . Il Giudice nella sentenza impugnata ritenendo che il soggetto danneggiato fossero le società Line Express e Gad s.r.l. che dovevano ricevere le somme, piuttosto che la Green Fly s.r.l. di cui era legale rappresentate il G. che a quelle doveva renderle, ha escluso la ricorrenza dell'aggravante in parola, senza tuttavia considerare detta circostanza non richiede che il rapporto intercorra direttamente e formalmente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che esso si sia svolto con la partecipazione dell'agente che abbia diretto a proprio illecito vantaggio la relazione, abusando della relativa posizione Sez. 2, numero 35353 del 17/09/2010, Rv. 248547 . P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna.