Il tetto fa acqua, la sentenza d’appello anche: legittimo il rifiuto dell’adempimento parziale

Il creditore che si comporti secondo buona fede può rifiutare il pagamento di una somma offerta a titolo di risarcimento decisamente più bassa di quella corrispondente al danno subito.

Lo ha stabilito la Cassazione, sez. Terza civile, con la sentenza numero 17140/12. Il caso. I proprietari di alcuni appartamenti citano in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’allagamento degli immobili, dovuto alla ridotta funzione isolante del tetto. Tanto il Tribunale, quanto il giudice d’appello rigettano la domanda. I danneggiati propongono quindi ricorso per cassazione. Offerta insufficiente I ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 1181 c.c., in quanto il rigetto della domanda da parte del giudice di merito è motivato con il rifiuto da parte loro del pagamento parziale, a titolo di risarcimento, offerto dal condominio. La questione di diritto offerta alla valutazione della S.C. riguarda perciò il rifiuto da parte del creditore del pagamento come risarcimento di una somma inferiore a quella corrispondente al danno subito. no all’adempimento parziale. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso, afferma che il creditore può ben rifiutare, ai sensi dell’articolo 1181 c.c., un adempimento parziale senza che ciò contribuisca ad addebitargli colpa, poiché altrimenti il risultato sarebbe quello di imporre al creditore stesso «un obbligo di fruizione di prestazione parziale». In simili casi il creditore rimane comunque obbligato a comportarsi secondo buona fede, evitando di aggravare con il fatto proprio il pregiudizio subito. Inoltre, prosegue il Collegio, la mancata accettazione depone per la colpa del creditore solo quando «risulti che fin dalla data della relativa offerta essa fosse idonea a coprire l’intero importo capitale spettante a titolo di risarcimento». Due conti. In conclusione, nel caso di specie la somma offerta era nettamente inferiore a quella domandata dal danneggiato 2.600 € contro circa 25.000 e il debitore non aveva provveduto a dimostrare la fondatezza dell’illegittimità del rifiuto opposto al pagamento parziale, né che tale rifiuto fosse contrario a buona fede. Se si aggiunge che non risulta nemmeno indicato «se la somma offerta fosse idonea a coprire tutti i danni nella specie subiti dai danneggiati» ricorrenti, allora la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per una nuova decisione che tenga conto dei principi enunciati.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 29 maggio – 9 ottobre 2012, numero 17140 Presidente Preden – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 20/7/2009 la Corte d'Appello di Trieste respingeva il gravame interposto dai sigg.ri F R. e M.M.L. nei confronti della pronunzia Trib. Trieste numero 1066/2005 di rigetto della domanda, proposta contro il Condominio Via OMISSIS , di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di allagamento di loro appartamenti a causa della “ridotta funzione isolante del tetto a terrazza”. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il R. e la M.M. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione o falsa applicazione dell'articolo 1181 c.c., in riferimento all'articolo 360, 1 co. numero 3, c.p.c Lamentano che erroneamente è stata rigettata la domanda per rifiuto della somma offerta dal Condominio, in quanto il creditore può rifiutare il pagamento parziale, e avevano invero documentalmente provato un “danno ben maggiore di quello offerto”. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ai sensi dell'articolo 1181 c.c. il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente , e l'esercizio di tale facoltà non può ridondare in termini di colpa per il creditore, giacché siffatta conclusione implicherebbe, in contrasto con l'espresso disposto della norma citata, l'imposizione al creditore di un obbligo di fruizione di prestazione parziale cfr. Cass., 14/11/2003, numero 17247 Cass., 25/5/1995, numero 5747, che fa richiamo a Cass., 2/3/1953, numero 631 . Si è altresì precisato che la regola posta dall'articolo 1181 c.c., se implica che il rifiuto in questione non pone in mora il creditore e a carico del debitore persistono invero gli obblighi di custodia e di conservazione della cosa dovuta, per converso non va intesa nel senso che il creditore rimane esentato dal comportarsi nei confronti dell'altra parte secondo i principi della buona fede o correttezza, avendo l'obbligo di non aggravare con il fatto proprio il pregiudizio subito, pur senza essere tenuto alla esplicazione di una attività straordinaria e gravosa, consistente in un facere non corrispondente all'id quod plerumque accidit v. Cass., 15/1/2001, numero 506 . Si è sottolineato, ancora, che la mancata accettazione della somma depone per la colpa del creditore laddove risulti che fin dalla data della relativa offerta essa fosse idonea a coprire l'intero importo capitale spettante a titolo di risarcimento dei danni, oltre ad interessi e spese, ovvero che tale rifiuto fosse contrario a buona fede, alla stregua di circostanze che incombe invero al debitore dedurre e dimostrare, e che debbono essere dal giudice di merito espressamente indicate nella motivazione a sostegno della ritenuta illegittimità del rifiuto del danneggiato di ricevere l'offerto pagamento parziale v. Cass., 30/1/2009, numero 2486 . Orbene, nell'affermare che, a fronte di domanda di condanna al risarcimento dei lamentati danni per l'ammontare di Euro 25.822,84 giusta le riportate conclusioni degli odierni ricorrenti ed allora appellanti , la minor somma risarcitoria pari ad Euro 2.605,00, stante quanto indicato nel ricorso “per i danni agli appartamenti” de quibus “era stata offerta e rifiutata”, sicché spettava ai danneggiati contrapporre “una prova circa l'esistenza di danni di consistenza maggiore”, la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi. Non risulta infatti ivi indicato se la somma offerta fosse idonea a coprire tutti i danni nella specie subiti dai danneggiati, e se il rifiuto dei medesimi di riceverla fosse contrario a buona fede o correttezza alla stregua di circostanze e ragioni dedotte e dimostrate dal debitore. Dell'impugnata sentenza, assorbiti gli altri motivi, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Trieste che, facendo dei medesimi applicazione, procederà a nuovo esame, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa composizione.