Chi si iscrive ad un corso professionale è qualificabile come consumatore

La qualifica di consumatore, ai fini del riconoscimento delle ampie tutele assicurate dalla normativa in materia, spetta alle persone fisiche che concludono un contratto per la soddisfazione di esigenze quotidiane estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, mentre è professionista colui che sottoscrive un impegno negoziale nell’esercizio di una siffatta attività, sia essa attuale o meramente futura, oppure per uno scopo ad essa connesso.

E’ quanto risulta dall’ordinanza della Corte di Cassazione numero 8904/15 depositata il 5 maggio. Il fatto. La pronuncia in commento origina dall’ordinanza con cui il Tribunale di Siena dichiarava la propria incompetenza per territorio, in favore del foro del consumatore, individuabile nel giudice di pace di Pescara, in relazione ad una causa intentata da una società per ottenere il corrispettivo dell’iscrizione di un cliente ad un corso di formazione professionale. La società di formazione ricorre alla Corte di Cassazione proponendo regolamento di competenza, basato sulla presunta violazione degli articolo 3 e 63, cod. consumo e 38 c.p.c., per aver erroneamente il giudice ritenuto qualificabile come consumatore il cliente che aveva stipulato il contratto per la frequenza di un master per scopi riconducibili all’esercizio di un’attività professionale, ancorché meramente futura. Consumatore o professionista? La Cassazione non ritiene condivisibili le opzioni interpretative proposte dalla ricorrente con il regolamento di competenza. L’orientamento giurisprudenziale consolidato è infatti nel senso di ritenere determinante, nei contratti conclusi per fini professionali, il criterio teleologico che attribuisce rilevanza non alla situazione attuale del soggetto che ancora non svolge un’attività professionale, ma alla funzione che il contratto assume in tal senso. La qualifica di consumatore, ai fini del riconoscimento delle ampie tutele assicurate dalla normativa specifica, spetta dunque alle persone fisiche che concludono un contratto per la soddisfazione di esigenze quotidiane estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, mentre è professionista colui che sottoscrive un impegno negoziale nell’esercizio di una siffatta attività o per uno scopo comunque ad essa connesso. Risulta in conclusione determinante ai fini della qualificazione di consumatore lo scopo avuto di mira dal contraente nel momento in cui ha concluso il contratto. La strumentalità del contratto all’attività professionale. Ciò posto, resta fermo che la funzionalizzazione del contratto all’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale non può derivare da elementi strettamente ipotetici e marginali che andrebbero a distorcere la lettera e lo spirito della legge. La prospettiva di intraprendere un’attività professionale deve dunque emergere da circostanze contrattuali oggettive, concrete e attuali, a nulla rilevando ipotetiche intenzioni o aspettative indefinite. Nel caso di specie, la natura del servizio richiesto e cioè la frequentazione di un master, è evidentemente funzionale alla formazione professionale del contraente, ma tale elemento non è di per sé sufficiente «ad escludere, ai fini del giudizio deliberativo sulla competenza, che l’attore possa essere riguardato rispetto al contratto in questione come consumatore», essendo le presunzioni della ricorrente circa l’inserimento della prestazione contrattuale in un’attività professionale futura, meramente ipotetiche ed inidonee ad assumere il rango di prove presuntive. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e dichiara la competenza del giudice di pace di Pescara, davanti al quale rimette le parti.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 marzo – 5 maggio 2015, numero 8904 Presidente Finocchiaro – Relatore Scarano Svolgimento del processo La s.p.a. C.T.Q. ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Siena in data 23 aprile 2014 che - decidendo unicamente sulla competenza - ha rigettato l'appello dell'odierna ricorrente, confermando l'ordinanza del Giudice di pace di Poggibonsi dichiarativa della propria incompetenza per territorio in favore del foro del consumatore nella causa promossa dalla società nei confronti di D.A. per il pagamento del corrispettivo del corso di formazione professionale al quale il D. si era iscritto. D.A. ha resistito con memoria ai sensi dell'ult. comma dell'articolo 47 cod. proc. civ Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'articolo 380 ter cod. proc. civ., sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, il quale ha richiesto il rigetto del ricorso. È stata depositata memoria di replica della ricorrente. Motivi della decisione 1. Parte ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli articolo 3 e 63 d. Lgs 206 del 08.10.2005, nonché dell'articolo 38 cod. proc. civ. e mancata applicazione degli articolo 18 e segg. cod. proc. civ. sulla competenza territoriale con motivazione illogica o comunque incongruente. A sostegno dell'istanza di regolamento rileva che, secondo principi acquisiti nella giurisprudenza di legittimità, la disciplina in favore del consumatore non può trovare applicazione nell'ipotesi di contratto stipulato da persona fisica per scopi riconducibili all'esercizio di un'attività professionale ancorché meramente futura osserva, quindi, sulla base del curriculum del D. che “le ipotetiche — ma altamente probabili — ragioni sottese all'iniziale scelta” dello stesso nell'iscriversi al master organizzato da CTQ s.p.a. erano riconducibili alla scelta di ampliare il proprio bagaglio culturale e conoscitivo finalizzato alla propria specializzazione e ciò o in vista di un'attività di libero professionista nel settore, stante l'iscrizione all'albo degli ingegneri oppure in vista di un'ulteriore avanzamento di grado e di carriera all'interno della società DECO s.r.l. presso la quale presta attualmente la propria attività lavorativa. 2. L'istanza di regolamento è infondata e va rigettata. 2.1. In via di principio si rileva che l'orientamento giurisprudenziale di matrice comunitaria, cui fa riferimento parte ricorrente impone di ritenere determinante nei contratti conclusi in vista della professione - punto di cui si discute nel caso di specie - il criterio teleologico, in ragione del quale ciò che rileva non è la situazione attuale del soggetto che ancora non svolge un'attività professionale, ma la funzione che il contratto gli attribuisce. In altri termini per assumere la qualifica di professionista, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, numero 206, non è necessario che il soggetto stipuli il contratto nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale cfr. da ultimo Cassa ord. 31 luglio 2014, numero 17466 . La qualifica di consumatore di cui all'articolo 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, numero 206 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all'articolo 33 del citato d.lgs. — spetta, infatti, alle sole persone fisiche allorché concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, dovendosi, invece, considerare professionista il soggetto che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso Cass. ord. 12 marzo 2014, numero 5705 . In tale prospettiva questa Corte ha, quindi, escluso che possa qualificarsi consumatore la persona che, in vista di intraprendere una attività imprenditoriale cioè per uno scopo professionale , si procuri servizi e strumenti materiali od immateriali indispensabili per l'esercizio di tale attività v. Cass. ord. 04 novembre 2013, numero 24731 Cass. ord. 15 maggio 2013 numero 11773 Cass. ord. 14. Luglio 2011 numero 15531 Cass. ord. 18 settembre 2006 numero 20175 . Ciò in quanto, ai fini dell'assunzione della veste di consumatore, l'elemento significativo non è il non possesso , da parte della persona fisica che ha contratto con un operatore commerciale , della qualifica di imprenditore commerciale con la conseguenza la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività , bensì, secondo la lettera della legge cfr. articolo 12 preleggi, comma 1 prima parte , lo scopo pbiettivato o obiettivabile avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto cfr. Cass. numero 24731 del 2013 cit. in motivazione . 2.1. Resta fermo, a meno da non volere frustrare le stesse finalità di protezione della normativa in parola, che la funzionalizzazione del contratto all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, idonea a escludere la praticabilità del foro del consumatore, non può essere del tutto ipotetica e marginale, con una torsione interpretativa contraria alla lettera e allo spirito della legge così Cass. numero 24731 del 2013 in motivazione . In altri termini la prospettiva di intraprendere una futura attività - cui sia funzionale la stipula del contratto di fornitura di beni e di servizi — deve emergere dalle oggettive circostanze del contratto ed essere concreta e attuale, non rilevando ipotetiche intenzioni o vaghe aspettative, non definite quanto a tempi e possibilità di realizzazione. Orbene, nel caso di specie costituiscono dati fattuali incontestati che il contratto avente ad oggetto un corso di formazione professionale Energy Master in ambiente management - territorio venne stipulato tra un soggetto che è sicuramente definibile come professionista la s.p.a. CTQ e altro soggetto, persona fisica che allo stato riveste la qualità di lavoratore dipendente D.A. , con sottoscrizione di moduli predisposti unilateralmente dal professionista, nonché a distanza, al di fuori dai locali commerciali. L'unico elemento desumibile dal contratto, rappresentato dalla natura del servizio richiesto, evidentemente funzionale alla formazione professionale e all'acquisizione di competenze tecniche specialistiche — seppure valutato unitamente al curriculum su cui fa leva parte ricorrente e, segnatamente, all'iscrizione all'albo degli ingegneri da parte del D. - non si presta ad essere considerato come elemento presuntivo idoneo ad escludere, ai fini del giudizio delibativo sulla competenza, che l'attore possa essere riguardato rispetto al contratto in questione come consumatore tant'è che la stessa ricorrente è costretta a far ricorso a mere ipotesi che - come è evidenziato dalla stessa alternatività delle opzioni - sono inidonee ad assurgere al rango di prova presuntiva. 2.2. Ciò posto, ritiene la Corte che la fattispecie è stata correttamente inquadrata nell'ambito dell'articolo 45 lett. d Cod. cons., non essendovi elementi per ritenere che il D. abbia inteso procurarsi il servizio di cui trattasi nel quadro dell'organizzazione di un'attività professionale da intraprendere, prendendo l'iniziativa di ricercare il servizio stesso, proprio al fine di realizzare un'organizzazione di tal fatta e risultando, oltre che marginale, comunque, meramente ipotetica la strumentalità del contratto anche rispetto ad un eventuale avanzamento di carriera del medesimo D. nell'ambito della DECO. E ciò a tacer del fatto che - come evidenziato dal P.G. nella sua requisitoria - quest'ultimo dato risulterebbe indifferente ai fini del diniego della qualifica di consumatore . Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 3, lett. a d. lgs. numero 206 del 2005 come modificato dal D.Lgs. 23 ottobre 2007, numero 221 il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta , mentre lo stesso articolo 3 alla lett. c definisce il professionista come la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario definizione, questa del professionista, così come quella di consumatore, che nel nostro ordinamento, rispecchia la distinzione tra imprenditore, artigiano e prestatore d'opera professionale, cui non è assimilabile il lavoratore dipendente. In definitiva il ricorso per regolamento va rigettata e va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Pescara, quale giudice del foro del consumatore, residente in omissis . Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. numero 55/2014, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co. 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dichiara la competenza del Giudice di pace di Pescara davanti al quale rimette le parti condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 200,00 oltre accessori come per legge e contributo spese generali. Ai sensi dell'articolo 13 co. 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13 ai sensi dell'articolo 13 co. 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002.