L’ipoteca sui veicoli non può durare più di cinque anni ma le parti hanno facoltà di stabilire una durata inferiore del vincolo. E ora anche la negoziazione assistita da un avvocato permette di attivare questa particolare garanzia reale.
Lo ha chiarito l’Aci con il manuale in materia di iscrizione, modifica e cancellazione di ipoteche automobilistiche aggiornato al mese di aprile 2015. Ipoteca sui veicoli. L’ipoteca sui veicoli si costituisce mediante annotazione al Pra, specifica innanzitutto la nota centrale. La durata massima di questo diritto reale di garanzia è fissata in cinque anni ma le parti hanno facoltà di limitare temporalmente la durata del vincolo. Ma non possono allungarla. L’ipoteca legale si costituisce anche senza il consenso del debitore ed è prevista per legge a favore del venditore o del terzo sovventore. All’atto della sua costituzione è necessario allegare alla formalità il certificato di proprietà del veicolo. L’ipoteca convenzionale o volontaria viene prevista a garanzia di un credito, non necessariamente derivante dall’acquisto del veicolo, in base ad un accordo tra le parti. Anche in questo caso è necessario presentare allo sportello il certificato di proprietà o il vecchio foglio complementare. Come confermato anche dalla Cassazione, prosegue l’Aci, è ora ammissibile anche l’iscrizione di ipoteca giudiziale sui veicoli. Negoziazione assistita. Oltre alla mediazione e agli altri istituti tradizionali, specifica la nota, «anche l’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita da un avvocato costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale». In questo caso la mancanza del certificato di proprietà non risulterà ostativa all’iscrizione, specifica la corposa circolare. L’istruzione prosegue poi illustrando le modalità burocratiche di cancellazione del vincolo, la sua riduzione, la rettifica, la postergazione, la cessione del credito ipotecario, la surrogazione, la rinnovazione e il visto sugli effetti bancari. Dal punto di vista operativo l’ipoteca automobilistica, conclude l’Aci, presuppone l’impulso di parte e richiede necessariamente la presentazione dei documenti agli sportelli del Pra.
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