E’ assoggettato a TARES/TARSU il garage del contribuente anche se lo stesso non produce alcuni tipo di rifiuto e non è utilizzato la tassa, per i giudici di legittimità, è da pagare ugualmente perché il Comune mette a disposizione il servizio.
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 33, del 7 gennaio 2015, ha stabilito che il pagamento della TARES/TARSU da parte del contribuente è sempre dovuta indipendentemente dal fatto che l’immobile, nel caso in esame si trattava di un garage, non sia utilizzato e non produce alcun tipo di rifiuto per i giudici di legittimità il prelievo fiscale scatta per il solo fatto che il Comune mette a disposizione del contribuente il servizio. Il caso. La vicenda riguarda un importante Comune siciliano che era ricorso in Cassazione avverso la sentenza sfavorevole della CTR del novembre 2012. In particolare la CTR osservava che l'appello del Comune avverso la sentenza dei giudici di prime cure non era fondato e che la sentenza gravata era ben motivata. Inoltre, per i giudici del merito di secondo grado, si trattava solo di garage in cui la presenza del contribuente era sporadica e l'uso ne era marginale, sicché gravava sul Comune l'onere di fornire la prova che i rifiuti urbani fossero prodotti in quella struttura. Il Comune, nel ricorso in Cassazione, deduce violazione e/o falsa applicazione degli articolo 62 e 63 d.lgs. numero 507/1993, oltre che vari vizi di motivazione, in quanto la CTR non aveva considerato che la mera occupazione del garage comportava il pagamento della tassa, a prescindere dalla effettiva produzione di rifiuti, che comunque erano presunti, atteso che il contribuente inevitabilmente li determina per il solo fatto che usa o possa usare la struttura. Tra l’altro, evidenzia il Comune ricorrente, il contribuente non aveva denunziato il possesso del garage, o comunque la variazione, come nel caso in esame e neppure aveva promosso il procedimento amministrativo necessario per escludere in ipotesi l'idoneità in concreto del garage, alla produzione di rifiuti, la cui eventuale mancanza semmai doveva essere provata, in ogni caso, solamente dal contribuente, che tuttavia non ne aveva assolto l'onere. Il problema del mancato svolgimento del servizio di raccolta. In merito alla problematica del mancato svolgimento del servizio, l’ex articolo 59, comma 4, d.lgs. numero 507/1993, afferma che l’utente, nell’ipotesi in cui il servizio di raccolta rifiuti, sebbene istituito e attivato, non venga svolto nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione ovvero nella quale viene svolta attività dell’utente o viene svolto in maniera non conforme a quanto stabilito dal regolamento del servizio di nettezza urbana che ogni comune deve adottare e dove tra l’altro, devono essere indicati i limiti della zona di raccolta obbligatoria, l’eventuale estensione del servizio e le sua modalità di effettuazione ha diritto ad usufruire di una riduzione del tributo. Il d.lgs. numero 507/1993 prevede, infatti, che nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta «rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita». I giudici di legittimità avevano già affrontato la problematica del pagamento del tributo TARSU in caso di non utilizzo del servizio la sentenza numero 6312/2005 della Cassazione, aveva stabilito che il tributo dovuto dall’utente per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni presuppone necessariamente che l’utente stesso sia posto nelle condizioni di poter utilizzare il servizio. In sintesi, secondo i giudici della Cassazione, è necessario affinché vi sia il sorgere dell’obbligo tributario che il cittadino sia posto nelle condizioni di poter utilizzare il servizio non è, quindi, sufficiente che la semplice ubicazione dell’immobile nel perimetro un cui è stato istituito il servizio sia la conditio sine qua non perché la tassa sia dovuta. Per converso, la sentenza numero 9920/2003 della Cassazione aveva invece affermato che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la raccolta dei rifiuti costituisce per il comune un obbligo e, per la prestazione di servizio di questo servizio, sussiste, a carico del cittadino, il corrispettivo obbligo del pagamento del tributo, qualificato “tassa” alla stregua dell’indicazione della stessa legge, nonché della sua natura. Ne consegue, sempre secondo la sentenza suindicata, che il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, al verificarsi del solo presupposto della detenzione dei locali, e senza che sia a tal fine necessario lo svolgimento in essi di una attività che, al contrario, costituisce solo uno dei parametri, poiché il principale è dato dalla superficie dei locali, ai quali la tassa è commisurata. Tassa dovuta. Per i giudici di legittimità il motivo del ricorso del Comune è fondato. Infatti, ai sensi degli articolo 62 e 64 d.lgs. numero 507/1993, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente. Com'è noto, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell'articolo 62 d.lgs. numero 507/1993, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti, come nella specie. Del resto in tale materia, osservano i giudici di legittimità, gravava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, come nel caso in esame. Peraltro era emerso che mai il contribuente aveva provveduto a presentare la denunzia della detenzione del garage al Comune ai fini della TARSU , né un'eventuale variazione ex articolo 76, comma 1, d.lgs. numero 507/1993. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio quanto alle spese dell'intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del doppio grado tra le parti.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, sentenza 6 novembre 2014 – 7 gennaio 2015, numero 33 Presidente Cicala – Relatore Bognanni Svolgimento del processo 1. Il Comune di Catania propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. stacc. di Catania, numero 258/18/12, pubblicata il 22 novembre 2012, con la quale essa rigettava l'appello del medesimo contro la decisione di quella provinciale, sicché l'opposizione di F.S. relativa a quattro avvisi di accertamento, inerenti alla Tarsu/Tia per gli anni 2001-04, veniva accolta. In particolare la CTR osservava che l'appello dell'ente impositore non era fondato, e che la sentenza gravata era ben motivata. Inoltre si trattava solo di garage in cui la presenza dell'uomo era sporadica e l’uso ne era marginale, sicché gravava sul Comune l'onere di fornire la prova che rifiuti urbani venissero prodotti in quella struttura. S non ha svolto alcuna difesa. Motivi della decisione 2. Con il primo e secondo motivo, che vengono esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli articolo 62 e 63 D.lgs. numero 507/93, oltre che vari vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che la mera occupazione del garage comportava il pagamento della tassa, a prescindere dalla effettiva produzione di rifiuti, che comunque erano presunti, attese che il detentore inevitabilmente li determina per il solo fatto che usa o possa usare la struttura. Ciò si verifica a maggior ragione quando egli non abbia denunziato il possesso del garage, o comunque la variazione, come nel caso in esame. Né B. aveva promosso il procedimento amministrativo necessario per escludere in ipotesi l'idoneità in concreto del garage alla produzione di rifiuti, la cui eventuale mancanza semmai doveva essere provata in ogni caso solamente dalla contribuente, che tuttavia non ne aveva assolto l'onere. Preliminarmente va rilevato che la formulazione della censura mediante l'indicazione di più doglianze nella specie non la rende inammissibile, alla luce del principio, secondo cui L'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., né determina l'inammissibilità del ricorso stesso, se dall'articolazione del medesimo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato, come nel caso in esame Cfr. anche Cass. Ordinanza numero 4036 del 20/02/2013, Sent. numero 24553 del 2013 . Ciò premesso, il motivo è fondato. Infatti in virtù degli articolo 62 e 64 del D.lgs. 15 novembre 1993, numero 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente V. pure Cass. Ordinanza numero 18022 del 24/07/2013, Sent. numero 17634 del 2004 . Com'è noto, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, numero 507, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della destinazione del locale o dell'area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti, corse nella specie Cfr. anche Cass. Sentenza numero 7654 del 16/05/2012 . Del resto in tale materia, gravava sulla contribuente B. l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, e addirittura l'esenzione, costituendo questa, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale, come nel caso in esame Cfr. anche Cass. Sentenze numero 775 del 14/01/2011, numero 4766 del 2004 . Peraltro era emerso che mai B. aveva provveduto a presentare la denunzia della detenzione del garage al Comune ai fini della Tarsu, né un'eventuale variazione ex articolo 76 comma 1 D.Lgs. numero 507/93. Perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giusto ridicamente corretto od adeguato su tale punto. 3. Col terzo motivo il ricorrente denunzia omesso esame di una questione decisiva per il giudizio attinente alla sottoposizione del garage all'imposizione Tarsu per il solo fatto della sua detenzione, sicché veniva violato l'articolo 62, comma 1 D.lgs. numero 507/93, e pertanto scattava la soggezione automatica alla tassazione a tal fine. La censura, che ha pregio, tuttavia rimane assorbita dal motivo testé esaminato. Dunque la decisione impugnata non risulta motivata in modo adeguato e giuridicamente corretto neppure su tale punto. 4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex articolo 384, comma 2 cpc., e rigetto di quello in opposizione di S. avverso gli avvisi di accertamento. 4. Quanto alle spese dell'intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensare quelle del doppio grado tra le parti, avuto riguardo alla natura della questione giuridica trattata, nonché all'esito del processo in sede di merito, favorevole al contribuente, mentre le altre successive appaiono irripetibili, avuto riguardo anche alla mancata resistenza dell'intimato. Non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo compensa le spese del doppio grado, e dichiara irripetibili quelle del presente giudizio. Dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma degli articolo 13, comma 1-bis Dpr. numero 115/02, e 1 com. 17 L. numero 228/12.