Il legittimo impedimento che non consente la fisica presenza del prevenuto all’udienza non è condizione ostativa alla richiesta di convalida dell’arresto e contestuale giudizio direttissimo, ai sensi dell’art.558 c.p.p
Il caso. La Corte di Cassazione affronta, nel decisum in esame, una questione - già risolta in precedenza - circa la rilevanza ostativa dell’assenza per legittimo impedimento dell’arrestato alla regolare celebrazione dell’udienza di convalida e del contestuale giudizio direttissimo richiesto dalla pubblica accusa. Nella specie, il Tribunale di Pistoia emetteva rituale ordinanza, con la quale non convalidava l’arresto di un soggetto di sesso femminile, accusato di furto e resistenza. Siffatta determinazione veniva assunta in ragione dell’assenza fisica della prevenuta per legittimo impedimento, in quanto ricoverata presso il locale nosocomio per essere sottoposta ad intervento chirurgico. A sostegno della tesi delineata, il Tribunale richiamava precedenti arresti giurisprudenziali pronuncianti in al senso dalla Suprema Corte Cass., IV sez. Penumero , sentenze numero 19300/2005 e numero 26450/2009 . Il Pubblico Ministero procedente impugna il provvedimento in parola, lamentando la violazione degli articolo 391, comma 3, 449, comma 1, e 558, comma 4, c.p.p. alla luce della più attuale giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto Cass., III sez. Penumero , numero 27128/2008, V sez., numero 24612/2009, VI sez., numero 3410/2011 . Il presupposto della presentazione fisica dell’imputato. La quaestio sottesa al caso in oggetto, squisitamente processuale, ha indotto gli Ermellini a valutare, ancora una volta, se la disposizione contenuta nell’articolo 391, comma 3, c.p.p. in virtù della quale «il giudice procede all’interrogatorio dell’arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire sente in ogni caso il suo difensore» debba essere ricompresa tra quelle applicabili “in quanto compatibili” - così come statuito dall’articolo 558, comma 4, c.p.p. - per l’occasione della convalida d’arresto ed il rito direttissimo. Ebbene, a parere del Tribunale di Pistoia, la concreta ed attuale presenza fisica dell’arrestato, nel caso di presentazione diretta dinanzi al giudice del dibattimento, sarebbe presupposto indefettibile per la valida celebrazione sia della convalida d’arresto sia del giudizio direttissimo. La violazione di legge – secondo il Tribunale - deriverebbe dalla esclusa possibilità di procedere tanto alla “presentazione” vera e propria dell’imputato nell’aula di giustizia, quanto dall’impossibilità della contestazione orale del capo di imputazione. Dunque, nell’ipotesi di comprovato legittimo impedimento dell’imputato a comparire in udienza, la pubblica accusa dovrebbe astenersi dal richiedere la convalida dell’arresto o del fermo ed il contestuale rito direttissimo. Tale impostazione, non condivisibile a parere di chi scrive, trova avallo in talune voci isolate della dottrina meno moderna. Di tutt’altro avviso è il P.M. ricorrente, coadiuvato dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione che rassegna conclusioni condivise. La posizione della Corte il ricorso del P.M. è fondato. I Giudici di legittimità, con la sentenza indicata in epigrafe, accolgono le doglianze del ricorrente ed annullano l’ordinanza pronunciata dal Tribunale. Viene, dunque, confermato il più recente orientamento delineato da altre Sezioni della Corte, con precedenti pronunce in subiecta materia. Il punto saliente è ravvisabile nella non violazione del diritto inalienabile alla difesa. Invero, ex articolo 391, comma 3,c.p.p., la contestazione orale dell’imputazione, in sede d’udienza di convalida, risulta legittima anche in assenza forzosa o volontaria dell’arrestato o del fermato, sebbene, ad ogni modo, deve essere audito il difensore. A rigor di logica, posto che l’articolo 558, comma 4 - che contempla la specifica ipotesi di convalida d’arresto e contestuale giudizio direttissimo – rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 391 c.p.p. “in quanto compatibili” così come l’articolo 449, comma 1, c.p.p. , perché mai il legittimo impedimento dell’imputato a comparire dinanzi al giudice del dibattimento dovrebbe essere catalogato come evenienza ostativa? Il diritto di difesa, mediante la previsione della necessaria audizione del difensore, viene tutelato tanto in sede di convalida dinanzi al G.I.P. quanto di fronte al giudice del dibattimento. Inoltre, argomenta la Corte, non si può neppure affermare la sussistenza di incompatibilità strutturale tra convalida e rito direttissimo con l’impedimento dell’imputato in stato d’arresto. Infatti, il giudizio direttissimo è compatibile anche con l’assenza dell’imputato, giacché, ai sensi degli articolo 450, comma 2, 452, comma 2, e 451 comma 1, c.p.p., può essere disposto pure nei confronti dell’imputato libero. Conclusioni. La soluzione fornita dalla Suprema Corte con la sentenza in commento aderisce, in maniera più rigorosa, ai principi enucleati dal Codice di rito. Tale inquadramento dogmatico, tuttavia, non trova convincimento irreversibile nella giurisprudenza. Invero, sentenza meno recenti dimostrano una lettura ben diversa delle norme esaminate. Pertanto, qualora dovesse esserci un ulteriore reviremint sul tema, la questione potrebbe essere rimessa al giudizio delle Sezioni Unite.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 – 30 dicembre 2014, numero 53850 Presidente Agrò – Relatore Citterio Considerato in fatto 1. Con provvedimento del 17.12.2013 il Tribunale di Pistoia non ha convalidato l'arresto di F.S. intervenuto in relazione a reati di furto e resistenza , perché la stessa non era stata presente all'udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo, in quanto ricoverata presso il locale ospedale per essere sottoposta ad intervento chirurgico. Secondo il GIP, l'articolo 391.3 c.p.p. doveva considerarsi norma relativa alla sola convalida davanti al GIP la “presentazione” fisica dell'arrestata in udienza costituiva invece presupposto indefettibile e costitutivo del rapporto processuale davanti al giudice del dibattimento che, altrimenti ed a quel punto non essendo il giudice che procede indicato e richiesto dall'articolo 279, neppure avrebbe potuto provvedere su eventuale richiesta di applicazione di misura cautelare da qui anche l'insussistenza di alcuna compatibilità che rendesse operante il rinvio consentito dall'articolo 449.1. A sostegno della propria deliberazione il Tribunale richiamava le sentenze della IV Sezione di questa Corte numero 19300/2005 e 26450/2009. 2. Ricorre il pubblico ministero, enunciando violazione degli articolo 391.3, 449.1 e 558.4 c.p.p Osserva che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale sarebbe risalente e superato da quello più recente di Sez. 3 sent. 27128/2008, Sez. 5 sent. 24612/2009 e Sez.6 sent. 3410/2011, deducendo che il richiamo operato dagli articolo 449.1 e 558.4 si estenderebbe anche al terzo comma dell'articolo 391, con la conseguenza che l'assenza dell'arrestato non impedirebbe il rituale espletamento della fase di convalida dell'arresto pure davanti al giudice del dibattimento. 3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l'annullamento dell'ordinanza con rinvio, riportandosi all'insegnamento di Sez. 6 sent 3410/2011. Ragioni della decisione 4. Il ricorso pone la questione di diritto se la previsione dell'articolo 391 comma terzo c.p.p. secondo cui il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire sente in ogni caso il suo difensore rientri tra quelle, applicabili in quanto compatibili , della procedura prevista per il caso della convalida dell'arresto e giudizio direttissimo articolo 558.4 c.p.p., nella fattispecie . Il Tribunale ha risposto negativamente, richiamando due sentenze di questa Corte e, in definitiva, giudicando attivabile la procedura della presentazione diretta dell'arrestato al giudice del dibattimento in relazione alla già anticipata richiesta del procedere a giudizio direttissimo ove intervenga la convalida dell'arresto solo quando sia possibile la concreta ed attuale presenza fisica dell'arrestato. Il procuratore generale ha presentato conclusioni in senso contrario, richiamando altra giurisprudenza di questa stessa Corte. La questione che pone il caso concreto è pertanto se il pubblico ministero possa o meno chiedere la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo quando l'imputato, per situazioni contingenti, non sia nelle condizioni fisiche per essere condotto in udienza, sussistendo pertanto un suo obiettivo e legittimo impedimento a comparire. 5. Secondo l'ordinanza numero 19300/2005 della Quarta sezione di questa Corte, il legittimo impedimento dell'imputato, impedendo la sua “presentazione” e il conseguente dibattimento sarebbe incompatibile con l'incardinazione del. procedimento davanti al giudice e, quindi, escluderebbe la possibilità della cognizione del giudice del rito direttissimo, tenuto conto della necessità della contestazione orale dell'imputazione. Con Sez. 4 sent. 26450/2009 tale indirizzo è stato confermato, osservandosi che l'ipotesi del legittimo impedimento a comparire sarebbe diversa da quella della volontaria sottrazione dell'imputato, come nel caso della sua intervenuta evasione. Hanno invece affermato che la mancata presenza dell'imputato per legittimo impedimento non costituisce evenienza preclusiva del giudizio di convalida dell'arresto e contestuale instaurazione del rito direttissimo le sentenze Sez. 3 sent. 27128/2008, Sez. 5 numero 24612/2009 e Sez. 6 numero 3410/2011. Il principio è stato appunto enunciato anche nel caso della assenza volontaria in fattispecie di evasione da Sez. 6 sent. 17193/2007 e Sez.5 sent. 11589/2006. 6. Osserva la Corte che quando la polizia giudiziaria procede ad un arresto in flagranza, il pubblico ministero che non abbia provveduto alla liberazione ex articolo 121 disp. att. c.p.p. ritenendo sussistente una delle situazioni considerate dall'articolo 389 c.p.p. può chiederne la convalida al GIP ex articolo 390 c.p.p. ovvero al giudice del dibattimento se contestualmente chiede di procedersi poi con rito direttissimo ex articolo 558, o 449, c.p.p. . L'indirizzo giurisprudenziale che nega l'applicabilità del terzo comma dell'articolo 391 c.p.p. al caso della richiesta di convalida e contestuale giudizio direttissimo pare fondarsi sostanzialmente su due ragioni l'impossibilità di procedere alla contestazione orale dell'imputazione e l'incompatibilità strutturale del rito in assenza dell'imputato arrestato, perché legittimamente impedito. Tali argomentazioni non possono essere condivise. L'impossibilità di una contestazione orale dell'imputazione è peculiarità propria dell'impedimento a comparire dell'arrestato e, per sé, non spiega perché tal genere di contestazione potrebbe mancare davanti al GIP e non violando in modo determinante alcuna possibilità di difesa ed invece essere essenziale sempre sotto il profilo dell'efficacia della contestazione dell'imputazione davanti al giudice del dibattimento. In altri termini, il rapporto giudice-imputato arrestato e non liberato ex articolo 121 disp. att. c.p.p. è il medesimo, nei suoi contenuti e nelle sue implicazioni sull'espletamento del diritto di difesa in relazione alla prevalente necessità di verifica giurisdizionale sulla legittimità dell'arresto, tanto davanti al GIP quanto davanti al tribunale. Ciò tenuto pure conto che per espressa previsione del medesimo articolo 391.3 c.p.p. nel caso di assenza dell'arrestato deve comunque essere sentito il suo difensore. Neppure può affermarsi sussistere alcuna incompatibilità strutturale tra convalida/rito direttissimo e temporaneo impedimento dell'imputato arrestato. Il rito direttissimo, infatti, è per sé compatibile anche con l'assenza dell'imputato, essendo adottabile anche nei confronti di imputato in stato di libertà ex articolo 450.2, 452.2 e 451.1 c.p.p. Sez. I, sent. 5454/1998 . Né la assoluta contestualità tra convalida e giudizio inteso come celebrazione del processo e decisione sull'imputazione risulta essere elemento strutturale indispensabile basti pensare alla fisiologica possibilità che l'arrestato, pur presente, chieda i termini a difesa e, in esito al loro decorso, eventuali riti alternativi. Del resto, deve rilevarsi l'intrinseca debolezza della tesi, per il vero solo accennata ma significativamente indicata per negare il contrasto giurisprudenziale, esposta nella sentenza Sez. 4 numero 26450/2009, in ordine alla diversità delle fattispecie dell'impedimento legittimo e della volontà di sottrazione nel caso di evasione , posto che sul piano sistematico vi è in entrambi i casi la situazione di una convalida di arresto con richiesta di rito direttissimo proposta in un contesto di urgenza - per la valutazione della legittimità dell'arresto - e tuttavia nella fisica assenza dell'imputato arrestato. In realtà, sul piano sistematico appare del tutto fisiologica una situazione di procedimento per la quale, deliberata positivamente la convalida dell'arresto e preso atto della richiesta contestuale della parte pubblica di procedere con il rito direttissimo, il giudice del dibattimento, competente funzionalmente in relazione alla duplice contestuale richiesta convalida e rito direttissimo ed a prescindere dall'eventuale emissione di misura custodiale, prenda atto del legittimo impedimento dell'imputato e rinvii il dibattimento a momento successivo quello di superamento dell'impedimento, procedendo poi secondo le cadenze proprie del rito direttissimo che, va ricordato, non è rito “accelerato” ma rito senza indagini precedenti . 6.1 Del resto, venendo ad argomento che per il vero questa Sezione giudica determinante per la soluzione del quesito, ancorché ma non risulti essere stato oggetto in precedenza di specifica considerazione, la ragione che parrebbe sottesa all'indicazione della tendenziale differenza qualitativa tra le diversi situazioni dell'arrestato assente per legittimo impedimento e quello tale per scelta l'evaso non solo finisce con l'evidenziare la debolezza dell'argomento del diritto insopprimibile ad una contestazione orale ma, e questo appare determinante, condurrebbe al ben contraddittorio esito di imporre la carcerazione dell'assente per impedimento legittimo, a fronte della possibile trattazione in stato di libertà dell'evaso si pensi poi al caso in cui lo stato di evasione cessi a seguito della concreta decisione del giudizio direttissimo . Ed invero, va evidenziata la principale diversa conseguenza pratica della scelta operata dal pubblico ministero GIP o giudice del dibattimento sulle modalità di limitazione della libertà personale dell'arrestato. L'articolo 386 quarto comma c.p.p. prevede che quando alla convalida deve provvedere il GIP la messa a disposizione dell'arrestato per il pubblico ministero avviene mediante la conduzione nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito ovvero presso altra casa circondariale o nel luogo diverso, ma nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 284 c.p.p., se così espressamente disposto dal pubblico ministero non vi è invece alcun transito per casa circondariale o luogo compatibile con arresti domiciliari se il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 558 c.p.p Nel caso di scelta per la richiesta di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo la norma prevede infatti espressamente che l'arrestato è presentato direttamente al giudice del dibattimento o, se questi non tiene udienza, entro le 48 ore successive per l'udienza che il giudice deve fissare anche in questo secondo caso, però, l'arrestato non transita per la casa circondariale come chiaramente e specificamente disposto dalla seconda parte del secondo comma dell'articolo 558 c.p.p. . Orbene, risulterebbe del tutto singolare, sul piano della ricostruzione sistematica, che a fronte del ritenuto eccezionale pregiudizio del non poter avere una tempestiva contestazione orale dell'imputazione e nonostante il suo difensore debba essere ascoltato e possa svolgere ogni difesa l'arrestato fosse, come conseguenza immediata della tutela apprestata per tale potenziale lesione, costretto a “passare” per la casa circondariale, appena cessata la situazione che ne ha determinato l'impedimento legittimo e dopo aver comunque “subito” un provvedimento di convalida in sua assenza articolo 391.3 c.p.p. e l'adozione di misura cautelare custodiale articolo 391.4-5 . 6.2 Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto secondo cui il legittimo impedimento che non permette la presenza fisica dell'arrestato all'udienza non è ostativo alla richiesta di convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo, ai sensi dell'articolo 558 c.p.p Conseguentemente l'impugnata ordinanza deve essere annullata, con rinvio al Tribunale per nuova deliberazione, che a tale principio si uniformerà ex articolo 173 disp. att. c.p.p P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Pistoia per nuova deliberazione.