Fatti illeciti di terzi: rivalsa INPS delle prestazioni assistenziali

L’Istituto, con la Circolare numero 152 del 27 novembre 2014, fornisce le istruzioni per il controllo del corretto recupero da parte dell’INPS, quale ente erogatore, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione, delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi.

Le istruzioni operative e contabili. Per la puntuale gestione delle attività di controllo necessarie ai fini di evitare danni patrimoniali all’Istituto nell’applicazione dell’azione di rivalsa ex articolo 41, l. numero 183/2010 – “le prestazioni assistenziali pensioni, assegni e indennità in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall’Istituto, quale ente erogatore delle stesse, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione” – l’INPS fornisce, con la Circolare numero 152 del 27 novembre 2014, analitiche istruzioni operative e contabili. In particolare, la Circolare – di seguito allegata – descrive il flusso procedurale, analizzando nel dettaglio 1.adempimenti del medico certificatore 2.acquisizione della richiesta di prestazione assistenziale 3.commissione medica ASL procedura INVCIV2010 4.adempimenti della funzione medico-legale dell’INPS 5.modelli AS1invciv e RTinvciv 6.adempimenti della funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari 7.adempimenti della funzione Controllo Prestazioni 8.adempimenti degli Uffici legali. I termini di prescrizione. Precisati, inoltre i termini prescrizionali in relazione all’esercizio del diritto di rivalsa •cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi articolo 2043 e 2947, co. 1, c.c. •due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie articolo 2947, co. 2, c.c. •il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, quando l’evento lesivo è considerato dalla legge come reato, salvo quanto previsto dal 3° comma, 1° capoverso, dell’articolo 2947 c.c. Nell’ipotesi di prestazioni erogate in favore di persona trasportata •un anno per i sinistri che colpiscono la persona trasportata, nel caso di trasporto pubblico articolo 1679 e 1680 c.c. o privato articolo 1681 c.c. , a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, salva l’estensione prevista dal comma 2 dell’articolo 2951 c.c. •due anni per i sinistri occorsi a persone trasportate a titolo di cortesia o di amicizia, da esercitarsi nei confronti del vettore articolo 2043 e 2947, co. 2, c.c. . Nell’ipotesi di pregiudizio, arrecato dall’assistito, al diritto di rivalsa •dieci anni nel caso in cui l’assistito abbia reso dichiarazione negativa in ordine alla titolarità o alla pendenza di domanda di prestazioni di invalidità civile, e successivamente, ponga in essere atti tali da compromettere l’azione di rivalsa dell’Istituto di cui all’articolo 41 della legge numero 183/2010 articolo 2946 c.c. . La determinazione del valore capitale delle prestazioni. Infine, la Circolare in commento descrive procedure informatiche, criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate nell’Allegato numero 8 sono analizzate dettagliatamente, con i relativi esempi, le 8 tavole in cui si articola la tariffa e istruzioni contabili. Fonte www.lavoropiu.info

TP_LAV_INPS_Circ152