L’Istituto, con la Circolare numero 152 del 27 novembre 2014, fornisce le istruzioni per il controllo del corretto recupero da parte dell’INPS, quale ente erogatore, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione, delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi.
Le istruzioni operative e contabili. Per la puntuale gestione delle attività di controllo necessarie ai fini di evitare danni patrimoniali all’Istituto nell’applicazione dell’azione di rivalsa ex articolo 41, l. numero 183/2010 – “le prestazioni assistenziali pensioni, assegni e indennità in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall’Istituto, quale ente erogatore delle stesse, nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione” – l’INPS fornisce, con la Circolare numero 152 del 27 novembre 2014, analitiche istruzioni operative e contabili. In particolare, la Circolare – di seguito allegata – descrive il flusso procedurale, analizzando nel dettaglio 1.adempimenti del medico certificatore 2.acquisizione della richiesta di prestazione assistenziale 3.commissione medica ASL procedura INVCIV2010 4.adempimenti della funzione medico-legale dell’INPS 5.modelli AS1invciv e RTinvciv 6.adempimenti della funzione Servizi collegati a requisiti socio sanitari 7.adempimenti della funzione Controllo Prestazioni 8.adempimenti degli Uffici legali. I termini di prescrizione. Precisati, inoltre i termini prescrizionali in relazione all’esercizio del diritto di rivalsa •cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi articolo 2043 e 2947, co. 1, c.c. •due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie articolo 2947, co. 2, c.c. •il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, quando l’evento lesivo è considerato dalla legge come reato, salvo quanto previsto dal 3° comma, 1° capoverso, dell’articolo 2947 c.c. Nell’ipotesi di prestazioni erogate in favore di persona trasportata •un anno per i sinistri che colpiscono la persona trasportata, nel caso di trasporto pubblico articolo 1679 e 1680 c.c. o privato articolo 1681 c.c. , a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, salva l’estensione prevista dal comma 2 dell’articolo 2951 c.c. •due anni per i sinistri occorsi a persone trasportate a titolo di cortesia o di amicizia, da esercitarsi nei confronti del vettore articolo 2043 e 2947, co. 2, c.c. . Nell’ipotesi di pregiudizio, arrecato dall’assistito, al diritto di rivalsa •dieci anni nel caso in cui l’assistito abbia reso dichiarazione negativa in ordine alla titolarità o alla pendenza di domanda di prestazioni di invalidità civile, e successivamente, ponga in essere atti tali da compromettere l’azione di rivalsa dell’Istituto di cui all’articolo 41 della legge numero 183/2010 articolo 2946 c.c. . La determinazione del valore capitale delle prestazioni. Infine, la Circolare in commento descrive procedure informatiche, criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate nell’Allegato numero 8 sono analizzate dettagliatamente, con i relativi esempi, le 8 tavole in cui si articola la tariffa e istruzioni contabili. Fonte www.lavoropiu.info
TP_LAV_INPS_Circ152