Lo stato dell'arte sul diritto all'oblio rilevato ad oggi dai provvedimenti delle Authorities nostrane e europee nonché dalla giurisprudenza interna e sovranazionale registra soprattutto ordini di aggiornamento per ripristinare la verità temporale pertinenza cronologica e ordini di delisting per ripristinare la pertinenza logica. Il tutto collocato nell'ambito del principio generale della proporzionalità secondo cui nel conflitto tra diritti pari rango occorre bilanciare le posizioni in gioco dando prevalenza a quella che subirebbe un sacrificio sproporzionato dall'applicazione dell'altra. Unica eccezione a questo meccanismo è il caso della figura pubblica che deve sopportare un’esposizione mediatica maggiore a causa del ruolo svolto nella società
Leading cases. Ripercorrendo la questione dell'oblio attraverso i leading cases vengono ad emersione due ipotesi principali obbligo di aggiornamento della notizia di cronaca superata dagli eventi successivi pertinenza temporale o cronologica e obbligo di ripristinare la pertinenza tra finalità del trattamento e abbinamento agganciato dall'algoritmo pertinenza logica . La prima casistica si può ricondurre sotto pronunzie miliari della materia. Si pensi al Provvedimento Garante Privacy italiano a carattere generale sulla corretta conservazione degli archivi dei giornali online Garante Privacy «Archivi storici online dei quotidiani accoglimento dell'opposizione dell'interessato alla reperibilità delle proprie generalità attraverso i motori di ricerca - 11 dicembre 2008» cui seguirà «Archivi storici online dei quotidiani e reperibilità dei dati dell'interessato mediante motori di ricerca esterni - 24 gennaio 2013». In queste pronunzie l'Authority impone alla testata telematica di aggiornare e contestualizzare la notizia di cronaca giudiziaria negativa superata dall'evoluzione successiva dei fatti che nonostante un epilogo favorevole risulti l'unica informazione indicizzata dai motori di ricerca. Si pensi ancora alla Cass. numero 5525/12 che si origina da questi provvedimenti nonché alla CGUE Costeja/Google del 13.05.2014. Entrambe le sentenze indicate sostengono che la notizia - sebbene lecita al momento della pubblicazione - diviene illegale ove resti online del tutto isolata e decontestualizzata dall'iter complessivo della vicenda mancanza di pertinenza . La CGUE Costeja si differenzia dalla Cass. numero 5525/12 unicamente sotto il profilo soggettivo della responsabilità in quanto per la prima volta ammette che il diritto all'oblio possa essere vantato non solo nei confronti del titolare del giornale web ma anche nei confronti del motore di ricerca. Questo per sommi capi perché in realtà la CGUE Costeja spalanca nuovi scenari interpretativi che verranno raccolti e sviscerati dalle Linee guida 26/11/2014 stilate dal Gruppo dei Garanti Privacy UE in ordine alla Corte di Giustizia UE Costeja/Google. Questo documento ribadisce con forza e ristruttura principi già esplorati dalla giurisprudenza come quello di proporzionalità e quello di pertinenza logica e temporale. Principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità costituisce una strategia giuridica applicativa già usata dai nostri giudici ma riportata prepotentemente in auge dalla giurisprudenza delle Corti europee. Obbligate per fine istituzionale ad assumere decisioni sul conflitto tra diritti fondamentali sulla scorta di valutazioni ponderative, le Corti UE hanno fatto del principio di proporzionalità uno degli strumenti principi della loro attività ermeneutica. Alcuni autori riflettendo su questa evoluzione interpretativa hanno addirittura distinto due epoche giuridiche quella dei diritti fondamentali age of Rights e quella della ponderazione age of balancing . Age of balancing è' un'espressione coniata da Aleinikoff 1987 ma anche da Webber 2010 che attiene alla relativa tecnica interpretativa, criticata in quanto il giudizio di proporzionalità si traduce inevitabilmente in un compromesso atto a erodere il carattere di intangibilità dei diritti fondamentali. Tuttavia è il metodo più adeguato di applicare il diritto in una dimensione fluida come l'internet. L'esempio nostrano di applicazione del principio di proporzionalità, esempio ispiratore dell'altro leading case Cass. numero 5525/12, si trova nel Provvedimento generale del Garante Privacy «Archivi storici online dei quotidiani accoglimento dell'opposizione dell'interessato alla reperibilità delle proprie generalità attraverso i motori di ricerca - 19 dicembre 2008» in cui si dice che «tenuto anche conto del tempo trascorso dalla vicenda oggetto degli articoli cui si riferisce l'odierno ricorso, una perenne associazione al ricorrente della stessa, nei termini predetti, comporta un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti cfr. articolo 2, comma 1, del Codice si ritiene pertanto di dover dichiarare, nel caso di specie, parzialmente fondato il ricorso e di dover indicare, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato, che la pagina web che contiene i dati personali del ricorrente oggetto del ricorso sia tecnicamente sottratta, all'atto della ricerca del nominativo del ricorrente, alla diretta individuabilità tramite i più utilizzati motori di ricerca esterni». Il leading case sul diritto all'oblio CGUE Costeja/Google 13.05.14 fornisce un altro saggio dell'applicazione del principio di proporzionalità in questa materia. Il paragrafo 81 della sentenza sostiene che il bilanciamento dev'essere focalizzato tra i diversi diritti e interessi in gioco e il risultato può dipendere dalla natura e dalla sensibilità dei dati trattati e dall'interesse del pubblico ad avere accesso a tali informazioni, un interesse che può variare, in particolare, a seconda del ruolo svolto dall'interessato nella vita pubblica § 81 . Le Linee Guida 26.11.2014 del Gruppo dei Garanti privacy UE sull'interpretazione univoca e sui criteri di applicazione della CGUE Costeja spiegano che il bilanciamento dev'essere eseguito valutando «la potenziale gravità degli effetti» esistenza o meno del sacrificio sproporzionato del trattamento indicizzazione sui diritti fondamentali della persona in confronto con gli effetti del mancato trattamento delisting sul diritto degli utenti di accedere alle informazioni che varia a seconda che si tratti di personaggio pubblico o meno. «Parte 1, A-5. In relazione al bilanciamento di interessi che possa legittimare il trattamento effettuato dal motore di ricerca, secondo la sentenza, i diritti della persona interessata prevalgono, come regola generale, sull'interesse economico del motore di ricerca, in base alla potenziale gravità degli effetti sacrificio sproporzionato di questo trattamento sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati. Questi diritti generalmente prevalgono sui diritti degli utenti di Internet di avere accesso alle informazioni personali attraverso il motore di ricerca in una ricerca sulla base del nome della persona interessata. Tuttavia,il bilanciamento dev'essere focalizzato tra i diversi diritti e interessi in gioco e il risultato può dipendere dalla natura e dalla sensibilità dei dati trattati e dall'interesse del pubblico ad avere accesso a tali informazioni, un interesse che può variare, in particolare, a seconda del ruolo svolto dall'interessato nella vita pubblica § 81 ». «Parte 1, A-9. L'impatto dell'esercizio dei diritti individuali diritto all'oblio sulla libertà di espressione degli editori e degli utenti sarà molto limitato. I motori di ricerca devono considerare l'interesse del pubblico ad avere accesso alle informazioni nel contesto delle circostanze che attengono a ogni richiesta no soluzioni standard . I risultati non devono essere soppressi se l'interesse del pubblico ad avere accesso a tali informazioni prevale. Ma anche quando un determinato risultato di ricerca è de-elencato, il contenuto del sito web di origine è ancora disponibile e le informazioni sono ancora accessibili attraverso il motore di ricerca con altre parole-chiave». Article 29 Data Protection Working Party , Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union Judgement on Google Spain and inc. V. Agencia Espanola de protection de datos AEPD and Mario Costeja Gonzales C-131/12 del 26.11.2014 . In definitiva il principio di proporzionalità applicato nella materia del diritto all'oblio obbliga l'interprete a bilanciare gli effetti che il trattamento indicizzazione ha sulla posizione dell'interessato in confronto con gli effetti che il mancato trattamento delisting avrebbe sulle posizioni del gestore e della gente. Il bilanciamento si concentra sul concetto di gravità-sproporzione. Il soggetto che subisce un sacrificio sproporzionato dalla prevalenza del diritto avversario risulta quello che dev'essere tutelato. Le Linee Guida 26.11.2014 danno la prevalenza in generale ai diritti privacy dell'interessato salvo che si tratti di personaggio pubblico. Principio di pertinenza logico-temporale. Il primo leading case in tema di applicazione del principio di pertinenza logico-temporale si individua nella Cass. numero 5525/12. La notizia di cronaca giudiziaria abbandonata online a galleggiare isolata nel mare dell'internet non è ammissibile quando vi siano stati degli sviluppi successivi della vicenda che non sono segnalati. La pronunzia parte dal concetto che internet non è un archivio dove tutto è razionalmente ordinato ma un deposito di archivi dove le cose vengono ammassate senza logica. Internet è una dimensione acritica priva della categoria tempo e della categoria logica . I contenuti si avvicendano secondo il funzionamento degli algoritmi di ricerca programmati per rispondere a the wisdom of the crowd . In definitiva l'indicizzazione delle informazioni avviene secondo la curiosità della gente. Capita spesso che la notizia negativa campeggi nella prima pagina di Google Search sebbene gli eventi l'abbiano ampiamente superata. Tutto ciò costruisce un'identità digitale disallineata con quella attuale ed effettiva del soggetto. Nelle vicende più gravi si verifica una sovrapposizione dell'identità digitale su quella materica fino alla completa sostituzione. Il principio di pertinenza, caposaldo della disciplina Data Protection insieme a quelli di proporzionalità e necessità, costituisce lo strumento di tutela più adeguato in tali ipotesi. Si tratta di conferire alla notizia isolata online pertinenza logica e temporale contestualizzandone il contenuto pertinenza logica e aggiornandola pertinenza temporale . Così gli Ermellini «in caso di memorizzazione nella rete internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cioè dei titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione c.d. siti sorgente , deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il diritto all'oblio, e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione. [] Appare al riguardo invero necessaria una misura che consenta l'effettiva fruizione della notizia aggiornata, non potendo diversamente da quanto affermato dal Garante nella memoria considerarsi in proposito sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all'interno del “mare di internet” ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi la predisposizione di sistema idoneo a segnalare nel corpo o a margine la sussistenza nel caso di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia, consentendone il rapido ed agevole accesso ai fini del relativo adeguato approfondimento». Cass. numero 5525/12 . Casistica di riferimento del Garante Privacy. Il Garante Privacy ha ribadito più volte il diritto alla pertinenza logica o contestualizzazione e alla pertinenza temporale o aggiornamento. In particolare nell'ultimo provvedimento in materia ha ripreso esattamente il rimedio pratico sopra indicato dalla Cass. numero 5525/12 ovvero l'applicazione di un «sistema idoneo a segnalare nel corpo o a margine la sussistenza nel caso di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia, consentendone il rapido ed agevole accesso ai fini del relativo adeguato approfondimento». Il Garante Privacy nel Provvedimento del 20 ottobre 2016, «Giornalismo l'aggiornamento di un articolo online deve essere subito visibile», proprio in ossequio al dettato degli Ermellini, ha ritenuto non sufficiente l'aggiornamento operato dal giornale tramite postilla in calce agli articoli ma ha imposto «modalità di aggiornamento delle notizie, riportate negli articoli individuati dal ricorrente, idonee a rendere immediatamente visibile, sia nel titolo che nel contenuto delle anteprime degli stessi, l'esistenza di sviluppi successivi della vicenda ivi rappresentata mediante, ad esempio, l'inserimento di una nota accanto o sotto al titolo dell'articolo ». La recente giurisprudenza. La recente giurisprudenza in materia di applicazione del principio della pertinenza logico-temporale si attesta sulle medesime posizioni del Garante Privacy sopra indicate e della Cass. numero 5525/12. Pensiamo a Trib. Genova numero 3582 del 20 giugno 2016 secondo cui la notizia di cronaca giudiziaria inizialmente vera pubblicata online cessa di essere lecita se non viene aggiornata immediatamente con lo stesso risalto conferito all’informazione originaria. La pubblicazione dell’aggiornamento in una sezione del sito web diversa da quella ospitante il primo articolo e/o difficilmente accessibile non esime da responsabilità. Pensiamo a Cass. numero 27535/14 in cui il Codacons viene condannato al risarcimento di 30.000,00 € per il danno costituito dalle «notorie sofferenze» di un soggetto del quale era stata fornita «un’immagine biasimevole sotto il profilo etico» con impatto negativo in campo professionale e relazionale. Tutto questo perchè l’associazione non aveva aggiornato il comunicato stampa originario in cui si dava notizia dell’indagine attivata con la successiva notizia dell’assoluzione. Il comunicato “incriminato” era corretto solo quando era stato diffuso la prima volta la notizia dell’apertura dell’inchiesta rispondeva ai requisiti di correttezza, completezza e interesse pubblico. La nota però è diventata diffamatoria dal momento in cui e’ stata riproposta, due anni dopo, senza integrarla con l’informazione che le inchieste si erano chiuse in favore del direttore generale e del suo collaboratore. Ininfluente che la notizia del proscioglimento dei dirigenti fosse stata data nello stesso sito ma nello spazio dedicato all’elettrosmog, accessibile dalla stessa pagina web. La correttezza e completezza dell’informazione «avrebbe richiesto che la notizia fosse evidenziata nello stesso contesto o quanto meno alla fine del comunicato». Il secondo leading case. La Cass. numero 13161/16 costituisce un ulteriore passo avanti nell’evoluzione applicativa del diritto all’oblio perché per la prima volta si dissocia l’elemento della pertinenza temporale da quello della pertinenza logica dedicandosi unicamente a quest’ultima. La vicenda trattata involge una situazione per cui è ancora in corso il procedimento penale e quindi secondo il principio della pertinenza temporale non vi sarebbe stata la possibilità di accordare il diritto all’oblio. Tuttavia gli Ermellini apprestano la tutela richiesta unicamente sul fondamento del principio della pertinenza logica. Il caso attiene al titolare di un ristorante di uno stabilimento balneare che faceva pubblicità su una rivista locale online di promozione turistica. Ciascuna pagina dell’opuscolo conteneva la descrizione del locale e i link di riferimento nonché eventuali recensioni. La finalità della rivista era la pubblicità dei luoghi di ritrovo locali e quindi anche il relativo trattamento dati si limitava a tale scopo. Il nostro ristoratore però subisce un’anomalia nel trattamento delle relative informazioni perché nello spazio web dedicato al proprio esercizio unitamente alle consuete indicazioni turistiche si abbinava il link alla notizia di cronaca giudiziaria riportante l’episodio dell’avvenuta rissa nel medesimo locale per cui era ancora in corso procedimento penale. L’enorme perdita di clientela causata da tale abbinamento lesivo obbliga il ristoratore a chiedere il delisting alla rivista e al motore di ricerca che però non si concretizza. La questione arriva di fronte agli Ermellini che con grande acume distinguono le finalità di trattamento dati dei due spazi web osservando che la rivista ha fine puramente turistico mentre il giornale ha fine informativo. Pertanto applicando unicamente il principio della pertinenza logica dissociato da quello della pertinenza temporale la Suprema Corte riconosce il diritto al delisting del ristoratore sebbene il procedimento penale per la rissa fosse ancora in itinere.