La riparazione per ingiusta detenzione può essere invocata dagli eredi?

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso in cui l’interessato sia deceduto prima della definitività della sentenza assolutoria, l’indennizzo può essere chiesto successivamente anche dai congiunti di cui all’articolo 644, comma 1, c.p.p. i quali sono legittimati in proprio e non iure hereditario.

Il caso. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 17238/19, depositata il 19 aprile, decidendo sul ricorso presentato dagli eredi di un condannato che chiedevano la riparazione per l’ingiusta detenzione patita dal de cuius. La Corte d’Appello di Cagliari aveva infatti negato la loro legittimazione ad agire ritenendo preclusa la possibilità di far valere iure hereditas il pregiudizio subito dal congiunto che non aveva potuto o voluto intraprendere personalmente la domanda mentre era in vita. Legittimazione ad agire. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso in cui l’interessato sia deceduto prima della definitività della sentenza assolutoria, l’indennizzo può essere chiesto successivamente anche dai congiunti di cui all’articolo 644, comma 1, c.p.p. i quali sono «legittimati in proprio e non iure hereditario [] sebbene i congiunti subentrati ex articolo 644, comma 1, c.p.p., non abbiano alcun onere di provare il pregiudizio subito nella propria sfera a causa dell’ingiusta detenzione del congiunto, in quanto essi subentrano nel diritto all’indennità dovuta a quest’ultimo e non già ad una nuova e diversa indennità commisurata alle ripercussioni di detta ingiusta detenzione nella propria sfera personale». Conseguentemente, essi sono possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto e l’indennizzo dovrà essere commisurato al pregiudizio sofferto dal defunto con ripartizione equitativa del giudice in ragione delle conseguenze derivate dall’errore a ciascuna persona. L’ordinanza impugnata viene dunque annullata con rinvio non avendo il giudice verificato se i ricorrenti rientrassero effettivamente nelle categorie di congiunti di cui all’articolo 644 c.p.p., basandosi invece sulla mera qualità di eredi legittimi. Tale qualità non esclude infatti quella di prossimi congiunti.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 febbraio – 19 aprile 2019, numero 17238 Presidente Izzo – Relatore Picardi Ritenuto in fatto 1. A.L. , L.G. , A.M.A. , Ar.Lo. , Ar.Lu. , A.G. , a mezzo del proprio difensore di fiducia, hanno impugnato l’ordinanza della Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari, con cui è stata rigettata la loro istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione patita dal defunto Ar.Gi. . 2. Ar.Gi. , deceduto in data omissis , è stato sottoposto a misura cautelare custodiale dall’8 ottobre 2010 all’8 maggio 2014 sino al 23 aprile 2012 custodia cautelare e successivamente arresti domiciliari nel procedimento numero 3652 del 2010 presso il Tribunale di Nuoro, in cui è stato indagato per sei reati capi A, C e E ai sensi della L. numero 895 del 1967, capo B ai sensi dell’articolo 648 c.p., capo D ai sensi dell’articolo 635 c.p., comma 2, e capo F ai sensi dell’articolo 612 c.p., comma 2 , per i quali è stato condannato in primo grado alla pena di anni 12 di reclusione e di Euro 10.000,00 di multa, ma successivamente assolto in grado di appello per non aver commesso i fatti. Il ricorso per cassazione proposto dalla procura Generale è stato rigettato dalla Suprema Corte in data 13 gennaio 2016 con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione. 3. La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile l’istanza dei ricorrenti più precisamente ha negato la loro legittimazione ad agire, ritenendo preclusa la possibilità di far valere iure hereditatis il pregiudizio subito dal loro congiunto detenuto ingiustamente laddove questi non abbia potuto o voluto intraprendere personalmente in vita la domanda. 4. I ricorrenti, con l’odierna impugnazione, hanno denunciato la violazione degli articolo 314, 315 e 644 c.p.p., e il difetto, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto, da un lato, l’istanza è stata presentata sia iure proprio sia iure hereditatis e, dall’altro, il diritto alla riparazione per l’ingiusta riparazione è trasmissibile iure hereditatis . 5.La Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto in diritto 1. Il ricorso va accolto. 2. Occorre premettere che, secondo l’orientamento della Suprema Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso l’interessato sia deceduto prima della definitività della sentenza assolutoria, l’indennizzo può essere successivamente richiesto anche dai congiunti elencati nell’articolo 644 c.p.p., comma 1, atteso che, in forza di tale disposizione richiamata dall’articolo 315 c.p.p., u.c., gli stessi sono legittimati in proprio e non iure hereditario Sez. 4, numero 23913 del 09/04/2008 Cc. - dep. 12/06/2008, Rv. 240300 - 01 v. anche Sez. 4, numero 22502 del 04/05/2007 Cc. - dep. 08/06/2007, Rv. 237013 - 01, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’indennizzo spetta - in ipotesi di morte dell’istante - iure proprio e non iure hereditario alle persone indicate nell’articolo 644 c.p.p., comma 1 , sebbene i congiunti subentrati ex articolo 644 c.p.p., comma 1, non abbiano alcun onere di provare il pregiudizio subito nella propria sfera a causa dell’ingiusta detenzione del congiunto, in quanto essi subentrano nel diritto all’indennità dovuta a quest’ultimo e non già ad una nuova e diversa indennità commisurata alle ripercussioni di detta ingiusta detenzione nella propria sfera personale, per cui, pur essendo legittimati in proprio e non iure hereditario a presentare la relativa istanza, possono far valere in giudizio il danno subito dal defunto Sez. 4, numero 76 del 22/11/2012 ud. - dep. 02/01/2013, Rv. 254377 01 e l’indennizzo loro spettante deve essere commisurato nel suo complesso al pregiudizio sofferto dalla persona defunta e ripartito equitativamente dal giudice in ragione delle conseguenze derivate dall’errore a ciascuna persona Sez. 4, numero 5637 del 04/12/2013 Cc. - dep. 04/02/2014, Rv. 258896 - 01 . Per completezza va sottolineato che la domanda presentata solo da alcuni dei legittimati indicati nell’articolo 644 c.p.p., deve indicare gli altri aventi diritti e deve essere notificata a questi ultimi, i quali se non formulano le loro richieste, decadono dal diritto di presentare domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento, come si desume dal combinato disposto dell’articolo 645 c.p.p., comma 2, e articolo 646 c.p.p., commi 2 e 4. 3. Nel caso di specie, il giudice della riparazione, pur avendo enunciato correttamente il principio della legittimazione iure proprio dei prossimi congiunti alla richiesta dell’indennizzo per l’ingiusta detenzione patita dal de cuius , ne ha fatto una errata applicazione, avendo rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in base al mero riferimento, nell’istanza, alla loro qualità di eredi legittimi, senza verificare affatto se essi ricadessero effettivamente nelle categorie di congiunti elencati nell’articolo 644 c.p.p., che pure sono state espressamente menzionate coniuge, discendenti, ascendenti, fratelli, sorelle, affini entro il primo grado e persone legate dal vincolo di adozione con quella deceduta . In proposito deve osservarsi che la qualità di eredi non esclude quella di prossimi congiunti e che il principio di conservazione degli atti giuridici, regola ermeneutica dettata per l’interpretazione dei contratti, ma che ispira tutto l’ordinamento, si concreta nella formula secondo cui ogni atto giuridico di significato ambiguo deve essere inteso nel significato utile Sez. 4, numero 201 del 25/11/1980 ud. - dep. 10/01/1981, Rv. 147276 - 01 . 4. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari per nuovo esame.