La comune volontà delle parti non può essere sostituita da quella unilaterale di una di esse, né da disposizioni di legge, né dalla volontà del giudice, in quanto i contraenti non hanno inteso dare ingresso ad alcuna supplenza e surrogazione del loro comune e concertato volere, affidato appunto al raggiungimento dell’accordo esecutivo.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza numero 20893 del 12 settembre 2013. Il caso. Tra due parti contrattuali veniva stipulato un contratto, successivamente integrato, avente ad oggetto la cessione del 50 per cento delle quote di partecipazione di tre diverse società e la rinuncia alle azioni giudiziarie in corso, già pendenti tra i soci. Le società difatti, erano state poste in liquidazione, a causa di insanabili dissidi e contrasti tra i soggetti facenti parte della compagine societaria. L’accordo sottoscritto tra i contraenti prevedeva inoltre, l’impegno degli stessi a stipulare entro trenta giorni una scrittura privata, contenente la specificazione delle modalità di esecuzione dell’accordo. Le trattative poste in essere a seguito della sottoscrizione della pattuizione però, erano rimaste infruttuose, in quanto gli acquirenti postergavano alla cessione delle quote la liberazione dei soci cedenti dalle garanzie bancarie prestate, non offrendo garanzie idonee per il pagamento del corrispettivo. I cedenti pertanto, convenivano in giudizio i cessionari chiedendo la condanna in solido di questi ultimi ad adempiere al contratto sottoscritto ed alle successive dichiarazioni scritte rese. D’altro canto i convenuti eccepivano, nel costituirsi in giudizio, che l’accordo non era stato raggiunto a causa del comportamento tenuto da parte cedente. Si tratta di accordo preparatorio anche se gli elementi principali sussistono. Il giudice di prime cure riteneva che la scrittura privata fosse un accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell’ iter formativo e, per tale ragione, la domanda di adempimento non poteva ritenersi fondata. Le parti difatti, avevano voluto subordinare il perfezionamento del contratto al successivo accordo da raggiungere anche sugli elementi secondari concernenti le modalità di pagamento del corrispettivo concordato, quest’ultimo elemento al quale era stato assegnato carattere essenziale. A nulla rilevava dunque che, tra le parti, fosse già stata raggiunta una intesa sugli elementi principali del regolamento stesso. Anche la Corte d’appello di Brescia confermava la sentenza del giudice di primo grado. La questione approda in Corte di Cassazione. In assenza degli elementi decisivi dell’accordo si è di fronte ad una minuta. In primo luogo i giudici di legittimità ribadiscono un principio già in precedenza affermato secondo cui, qualora di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra. Ad ogni modo la Corte d’appello aveva ritenuto che le parti, impegnandosi a concordare e redigere entro breve termine le modalità di esecuzione dell’accordo, avessero in effetti previsto di formare successivamente una scrittura a completamento dell’ iter contrattuale, al fine di manifestare la comune volontà non ancora perfezionata e fissare i punti irrisolti considerati essenziali e decisivi. Secondo i giudici di primo e di secondo grado le modalità di pagamento, l’individuazione e la prestazione delle garanzie, rappresentano elementi essenziali del contratto, senza i quali le intese tra le parti non avrebbero avuto ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto, non raggiunto per dissensi di merito insorti tra le parti. Anche per i giudici di legittimità non è ancora insorto il vincolo negoziale. Anche la Suprema Corte giunge quindi alla conclusione che la comune volontà delle parti non può essere sostituita da quella unilaterale di una di esse, né da disposizioni di legge, né dalla volontà del giudice, in quanto i contraenti non hanno inteso dare ingresso ad alcuna supplenza e surrogazione del loro comune e concertato volere, affidato appunto al raggiungimento dell’accordo esecutivo. Posto che – a dire degli ermellini – la scrittura sottoscritta a suo tempo dai contraenti è rimasta minuta del contratto, può affermarsi mancante la volontà contrattuale e non ancora insorto il vincolo negoziale ai sensi degli articolo 1371 e 1372 c.c L’accordo era una semplice puntuazione, non potendo lo stesso definirsi contratto preliminare suscettibile di esecuzione in forma specifica e dunque, alcuna violazione di norme di ermeneutica contrattuale invocata era stata violata. Sulla base di tali ultimi assunti, la Suprema Corte, in perfetta sintonia con i giudici dei due precedenti gradi di giudizio, rigetta il ricorso proposto con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 6 giugno - 12 settembre 2013, numero 20893 Presidente Petti – Relatore Armano Svolgimento del processo G V. e A D.V. convenivano in giudizio C.C. , A.S C. e P C. davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendo la loro condanna in solido ad adempiere il contratto sottoscritto in data 18 settembre 1998, integrato dalle successive dichiarazioni del 12 ottobre 1998 e 16 ottobre 1998. Con detto contratto, e le indicate integrazioni, V. - D.V. si erano impegnati a cedere il 50 per cento delle quote di partecipazione in tre società nelle società Roby s.r.l., B. P. Immobiliare s.r.l. e Niki Costruzioni s.r.l. ai convenuti, titolari dell'altro 50 per cento delle quote sociali, a rinunciare alle azioni giudiziarie in corso ed a prestarsi ad ogni formalità necessaria al trasferimento di proprietà immobiliari in cointestazione, verso il corrispettivo di lire 2.900.000.000 e l'impegno dei C. a liberare i soci cedenti le quote dalle garanzie da loro prestate agli istituti di credito in favore delle società anzidette. Esponevano che le tre società erano state poste in liquidazione, a causa di insanabili dissidi tra i soci che l'accordo transattivo raggiunto in data 18 settembre 1998, a definizione di ogni contenzioso,comprendeva anche l'impegno delle parti a sottoscrivere entro trenta giorni una scrittura privata contenente la specifica delle modalità di esecuzione dell'accordo che le trattative intercorse per dare esecuzione alla scrittura del 18 settembre 1998 erano rimaste infruttuose per il fatto che i C. postergavano alla cessione delle quote la liberazione dei soci cedenti dalle garanzie bancarie prestate e non offrivano garanzie idonee per il pagamento del corrispettivo. Costituitisi in giudizio, C C. , C.A.S. e P C. deducevano la nullità o annullabilità del contratto per vizio di causa o per impossibilità di conseguirne l'oggetto Sostenevano inoltre che l'accordo sul modo di dare esecuzione al contratto del. 18 settembre 1998, soprattutto con riferimento alla garanzia del pagamento del corrispettivo, pretesa da V. e D.V. , ma non dovuta in quanto non pattuita - non sarebbe stato raggiunto per il comportamento tenuto da questi ultimi, con la conseguenza che, essendo risultati vani gli ulteriori tentativi di concretizzare l'accordo, la scrittura privata di cessione delle quote era rimasta completamente ineseguita. Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta nel corso del giudizio dagli attori, rigettava le altre domande degli attori e la domanda riconvenzionale dei convenuti, con compensazione delle spese processuali. Riteneva il primo giudice che la scrittura privata era un accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell'iter formativo del contratto transattivo non più perfezionato, ragione per cui erano infondate tanto la domanda di adempimento, quanto le domande di risoluzione per inadempimento, mancando un contratto, presupposto imprescindibile di entrambe le azioni. Le parti infatti, pur avendo già raggiunto una intesa sugli elementi principali del regolamento del loro rapporto, avevano inteso subordinare il perfezionamento del contratto al successivo accordo anche sugli elementi secondari relativi alle modalità di pagamento del corrispettivo concordato, aspetto al quale è stato assegnato carattere essenziale, risultando con certezza, sia dalla previsione espressa di una scrittura integrativa, sia dal comportamento successivo delle parti, che esse hanno attribuito rilevanza decisiva a tali modalità. Con sentenza depositata il 19-3-2007 la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado. Propongono ricorso G V. e A D.V. con un motivo. Resistono C C. , A.S C. e C.P. e propongono ricorso incidentale condizionato illustrati da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare è la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza. 1. Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia violazione degli articolo 1183, 1321, 1326, 1350, 1372 e.e. e vizio di motivazione. Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata è affetta da vizio di motivazione e di violazione di legge, là dove non riconosce alla scrittura inter partes la natura di contratto compiuto, composto di ogni elemento essenziale, a nulla rilevando la mancata intesa fra le parti in ordine all'esecuzione dello stesso. 2. Il motivo è infondato. Occorre premettere che l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un'attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati. La denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra Cass., numero 4178 del 2007 Cass., numero 13777 del 2007, in motivazione Cass., numero 15604 del 2007 . 3. La Corte d'appello ha compiutamente enunciato le ragioni del proprio convincimento, illustrando i passaggi logici che la hanno condotta a ritenere che la scrittura del 18 settembre 1998 non poteva essere un contratto preliminare. La Corte ha ritenuto che le parti, impegnandosi a concordare e redigere entro breve termine la specifica delle modalità di esecuzione dell'accordo in data 18 settembre 1998, avessero in effetti previsto di formare, dopo avere documentato in via ricognitiva lo stato delle intese precontrattuali da loro raggiunto, una scrittura a completamento della precedente nella quale manifestare la comune volontà non ancora perfezionata fissando i punti irrisolti,ma considerati di carattere essenziale e di rilevanza decisiva per l'attuazione delle reciproche promesse ed obbligazioni di dare e facere, da concentrare in un contesti di equilibrata salvaguardia delle rispettive ragioni. 4. Rientravano tra questi punti, che il tribunale riconduce con espressione di sintesi alle modalità di pagamento del corrispettivo concordato , l'individuazione e la prestazione delle garanzie ipotecarie o di altra natura necessarie a tutelare V. e D.V. nelle loro ragioni con riferimento agli atti di disposizione patrimoniale e di carattere processuale che si erano impegnati a compiere per consentire ai C. di gestire senza ritardo per la situazione esistente di crisi , in assoluta autonomia, le tre società e le proprietà immobiliari in regime di cointestazione. 5. L'accordo esecutivo previsto per completare e dare attuazione a quello precedente, stabilendone appunto le modalità di esecuzione, senza le quali le intese tra le parti non avrebbero avuto ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto, non è stato raggiunto, per dissensi di metodo e di merito insorti tra V. e D.V. , da un lato, ed i C. , dall'altro lato, come risulta dalla corrispondenza versata in causa. La comune volontà delle parti non può essere sostituita da quella unilaterale di una di esse, né da disposizioni di legge, né dalla volontà del giudice, in quanto i contraenti non hanno inteso dare ingresso ad alcuna supplenza e surrogazione del loro comune e concertato volere, affidato appunto al raggiungimento dell'accordo esecutivo. 6. I giudici di merito hanno ritenuto non concluso l'iter formativo del contratto preliminare di transazione, limitandosi la scrittura del 18 settembre 1998 a documentare in via ricognitiva lo stato delle intese precontrattuali raggiunto dalle parti a quella data essendo la minuta del contratto rimasta tale così da potersi affermare mancante la volontà contrattuale e non ancora insorto il vincolo negoziale ai sensi degli articolo 1371 e 1372 c.c 7. La motivazione della sentenza impugnata è logica e non contraddittoria e sorregge adeguatamente la decisione adottata. I giudici di merito hanno ritenuto che la scrittura del 18 settembre 1998 fosse una puntuazione dello stato degli accordi raggiunti dalle parti e non fosse un contratto preliminare,suscettibile di esecuzione specifica,sul rilievo che le questioni che le parti avevano rinviato all'accordo integrativo fossero essenziali,sia perché così considerate dalle parti, sia per la loro oggettiva rilevanza nell'ambito di un equilibrato assetto delle posizioni e degli interessi fa le parti. 8. La violazione di norme di ermeneutica contrattuale invocata genericamente dalla che le elenca, senza però alcuna precisazione in ordine alle concrete violazioni di norme interpretative compiute dai giudici di merito e senza alcuna indicazione della norma invece applicabile. 9. Il motivo non censura compiutamente la motivazione della sentenza là dove ritiene l'essenzialità degli i accordi sull'esecuzione che dovevano completare una volontà contrattuale ancora non perfezionata. 10. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per spese,oltre accessori come per legge.