Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa comporta l’addebito al contravventore anche delle spese, non salate quanto quelle processuali
Questo l’oggetto della decisione della Cassazione, sez. Sesta civile, regolato dalla sentenza numero 16688/12. Il caso una multa non contestata? Un automobilista veniva multato e versava regolarmente l’importo, avvalendosi della possibilità di pagamento in misura ridotta accortosi però di aver corrisposto una somma superiore a quella dovuta – 13,18 € a titolo di spese, oltre alla sanzione pecuniaria in misura ridotta – chiedeva al Giudice di Pace la restituzione dell’indebito, pari a 7,5 €. In primo grado la domanda viene rigettata, come anche in seguito al successivo appello promosso innanzi al Tribunale. Il multato ricorre infine per cassazione. Spese per la multaIl ricorso al giudice di legittimità verte, tra gli altri, su due motivi, uno inerente l’impugnabilità da parte del trasgressore che si sia avvalso della possibilità di pagamento in misura ridotta, l’altro riguardante le modalità di liquidazione delle spese giudiziarie del secondo grado. Quanto al fondamento della domanda di restituzione dell’indebito oggettivo avanzata dal ricorrente, la Cassazione respinge il ricorso. Come si può leggere nella relazione resa in camera di consiglio, l’interpretazione fornita dal ricorrente del combinato disposto degli articolo 202 codice della strada e 360, numero 3 c.p.c. non è condivisibile. Infatti, anche nei casi di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta le spese non possono che essere poste a carico del contravventore ex articolo 16, l. numero 689/81 in più, il pagamento dell’importo complessivo è da intendersi come «accettazione da parte del contravventore sia della misura della sanzione sia della misura delle spese». e di giudizio. La Suprema Corte, invece, accoglie il motivo che censura la liquidazione delle spese di appello addebitate al ricorrente. In particolare, la sentenza in commento richiama il criterio cardine per la liquidazione delle spese processuali il giudice è tenuto a liquidare in modo distinto spese e onorari per ogni grado di giudizio, in modo da consentire alle parti il controllo preciso dei criteri di calcolo, in relazione alla quantificazione in nota spese. Nel caso concreto, invece, il Tribunale si è limitato a liquidare la somma di 1.500 € senza alcuna specificazione. Per tale ragione la sentenza viene cassata sul punto, con riduzione della spese a carico dell’appellante alla somma di 900 € e compensazione di quelle relative al giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile-3, sentenza 12 luglio – 1° ottobre 2012, numero 16688 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione “1.- con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto da G B. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli, che aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso B. nei confronti del Comune di Bacoli per ottenere la restituzione della somma di Euro 7,50, che assumeva essere stata versata indebitamente a seguito di contravvenzione al codice della strada, per la quale, oltre alla sanzione in misura ridotta, aveva pagato la somma di Euro 13,18 a titolo di spese di cui soltanto Euro 5,60 documentate il Tribunale ha ritenuto l'inammissibilità dell'appello perché, in materia di violazioni del codice della strada, non è data l'impugnativa giurisdizionale al trasgressore che si sia avvalso della facoltà di definire il procedimento sanzionatorio mediante il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202 d.lgs. 30 aprile 1992 numero 295, come nel caso di specie. Il Tribunale ha, peraltro, motivato anche nel merito della pretesa, ritenendola infondata. 2.- Il ricorso è affidato a quattro motivi 1 col primo si denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare violazione dell'articolo 345 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., perché l'improponibilità della domanda non sarebbe stata rilevabile d'ufficio ed il Comune di Bacoli l'aveva proposta soltanto in appello 2 col secondo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 202, 203 e 204 bis del d.lgs. numero 285/1992, in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., perché sarebbe erronea l'affermazione del giudice d'appello secondo cui non sarebbe data impugnativa giurisdizionale al trasgressore al Codice della Strada che si sia avvalso del pagamento in misura ridotta, in quanto la contestazione, nel caso di specie, non riguarderebbe la sanzione pagata, appunto, nella misura ridotta di Euro 36,00 e non contestata dall'odierno ricorrente , bensì le spese non documentate, pagate e ritenute non dovute, delle quali perciò sarebbe stata chiesta la restituzione a titolo di indebito ex articolo 2033 cod. civ. tanto è vero che il pagamento sarebbe stato fatto con riserva di ripetere le somme non dovute, secondo quanto scritto sul retro del bollettino postale di pagamento in conclusione, secondo il ricorrente, gli articolo 202, 203 e 204 bis del d. lgs. numero 285 del 1992 non si applicherebbero al pagamento delle spese 3 col terzo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 201 d.lgs. numero 295 del 1992, dell'articolo 16 della legge numero 689 del 1981 e dell'articolo 1226 cod. civ., in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., e si impugna la decisione nel merito, assunta dal Tribunale, malgrado la preventiva dichiarazione di inammissibilità, sostenendosi che questa sarebbe stata perciò preclusa e, comunque, che il rigetto nel merito sarebbe errato 4 col quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto e mancata applicazione di norme di diritto e mancata applicazione dell'articolo 91 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione della legge numero 794/1942 e dell'articolo 1 della delibera del Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno 1993, approvato con D.M. numero 585 del 5 ottobre 1994, in relazione all'articolo 360 numero 3 cod. proc. civ., per avere il giudice d'appello condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente nella somma di Euro 1.500,00, senza indicare separatamente gli importi dovuti per spese, diritti ed onorari e per di più superando i massimi della tariffa forense sia quanto a diritti che quanto ad onorari. 3.- Il primo ed il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, sono infondati. Occorre prendere le mosse dal precedente, citato nella sentenza impugnata, per il quale in materia di violazioni al codice della strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest'ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell'articolo 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento. L'intervenuta acquiescenza da parie del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l'esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l’actio damni riconducibili all'avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa. così Cass. numero 6382/07, seguita da Cass. numero 4281/08 . Poiché si tratta di una preclusione ex lege all'esercizio della tutela giurisdizionale, essa si configura come questione inerente alla proponibilità dell'azione in giudizio, e quindi non è materia di eccezione, né in senso lato né in senso stretto essa, inerendo al diritto ad agire in giudizio, è questione di diritto rilevabile d'ufficio, anche dal giudice d'appello, qualora non sia stata oggetto di decisione in primo grado cfr. Cass. numero 9297/07 e sempre che il suo esame non comporti la necessità di acquisire, in secondo grado, elementi di fatto rimasti estranei al giudizio di primo grado cfr. Cass. numero 3735/04 . Nel caso di specie, l'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo numero 285 del 1992, è stato posto a fondamento della domanda di restituzione dell'indebito oggettivo avanzata dall'attore in primo grado e la questione della proponibilità dell'azione, ai sensi dell'articolo 204 bis dello stesso decreto legislativo, non è stata decisa dal Giudice di Pace pertanto, non implicando un nuovo accertamento di fatto, bene è stata rilevata dal giudice di appello. 3.1.- Vanno, quindi, esaminate le censure di cui al secondo motivo, per le quali l'improponibilità della domanda sarebbe limitata alla sanzione amministrativa, non riguardando anche le spese del procedimento, e rileverebbe la circostanza che, nel caso di specie, il pagamento sarebbe stato fatto con riserva di ripetere le somme pagate indebitamente. In effetti, nel superare un precedente orientamento di questa Corte per il quale cfr. Cass. numero 6460/08 , le Sezioni Unite hanno affermato che, atteso che il cosiddetto pagamento in misura ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'articolo 202 cod. str., non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità oltre che un'implicita rinunzia a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico l'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, anche dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un'infrazione al codice della strada così Cass. S.U. n, 20544/08, Cass. numero 22848/09 l'eccezione tuttavia è stata limitata alle sanzioni accessorie, per le quali si è ammesso anche il pagamento con riserva. Questa eccezione bene si spiega se si considera che le sanzioni accessorie conservano una loro autonoma tutela giurisdizionale rispetto alla sanzione amministrativa principale. La medesima conclusione non sembra possa essere raggiunta riguardo alle spese del procedimento, in quanto queste concorrono, con la sanzione edittale in misura ridotta, a comporre la somma che il contravventore deve corrispondere per conseguire il beneficio. Ciò è detto espressamente nel disposto dell'articolo 16 della legge numero 689 del 1981. La differente lettera dell'articolo 202 del codice della strada non può essere intesa - come invece sostiene il ricorrente - come indice di una differente volontà del legislatore che, relativamente alle violazioni alle norme di questo codice, avrebbe inteso derogare a quanto disposto dal citato articolo 16 in tema di spese del procedimento. Piuttosto l'articolo 202, comma primo, laddove consente il pagamento in misura ridotta per le violazioni per le quali il codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria e ne fissa la misura in una somma pari al minimo fissato dalle singole norme deroga al disposto dell'articolo 16 della legge numero 689/81 quanto alla misura della sanzione soltanto in ciò consiste la deroga all'articolo 16 e soltanto ciò spiega la ratio della norma apposita. L'opzione interpretativa alternativa, in ragione del silenzio dell'articolo 202 quanto alle spese del procedimento, potrebbe essere che, in caso di pagamento in misura ridotta, queste non sarebbero affatto dovute tale opzione tuttavia è da escludersi perché l'articolo 202 va letto unitamente al quarto comma dell'articolo 201 del codice della strada, che dispone che le spese di accertamento e di notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria la norma, a portata generale, non può intendersi, a sua volta, derogata dall'articolo 202 proprio perché quest'ultimo nulla dice in merito alle spese del procedimento pertanto, anche in caso di pagamento in misura ridotta, le spese non possono che andare a carico del contravventore, come disposto in via generale dall'articolo 16 della legge numero 689 del 1981. In conclusione, è da ritenere che l'articolo 202 del codice della strada deroghi a tale ultima norma solo per quanto in esso espressamente previsto. L'oblazione è da intendersi comprensiva anche delle spese del procedimento, così come determinate dall'ente impositore il relativo pagamento comporta accettazione da parte del contravventore sia della misura della sanzione che della misura delle spese. Entrambi i motivi vanno rigettati, 11 rigetto dei primi due motivi comporta l'assorbimento del terzo. 4.- Il quarto motivo contiene due profili di censura. Il primo è fondato ed il relativo accoglimento comporta l'assorbimento del secondo. In proposito, va richiamato il principio per il quale in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, di conseguenza, le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese Cass. numero 24890/11 . Avendo il Tribunale liquidato la somma omnicomprensiva di Euro 1.500,00, senza alcuna specificazione, il capo relativo alla liquidazione delle spese, al cui pagamento l'appellante è stato condannato, va cassato, riservando al Collegio l'eventuale decisione nel merito, ai sensi dell'articolo 384, comma secondo, cod.proc. civ La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte ricorrente. Non sono state presentate conclusioni scritte. Ritenuto in diritto A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Pertanto, vanno rigettati i primi due motivi di ricorso va dichiarato assorbito il terzo. All'accoglimento del quarto consegue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al capo di condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate complessivamente in Euro 1.500,00. Sussistendo i presupposti dell’articolo 384, comma secondo, cod. proc. civ., questa Corte decide nel merito in punto di spese del secondo grado di giudizio. In applicazione dell'articolo 91 cod. proc. civ., condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato e, tenuto conto della nota spese depositata dal Comune di Bacoli, liquida le spese complessivamente in Euro 900,00 di cui Euro 250,00 diritti ed Euro 650,00 per onorari, oltre rimborso spese generali IVA e CPA come per legge. Avuto riguardo all'accoglimento soltanto del quarto motivo di ricorso, per di più riguardante il capo accessorio sulle spese, a fronte del rigetto dei primi due, riguardanti invece la statuizione principale sull'appello, si ritiene di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso dichiara assorbito il terzo accoglie il quarto, cassa la sentenza impugnata nei limiti di tale accoglimento e, decidendo nel merito, condanna l'appellante G B. al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore dell'appellato Comune di Bacoli, liquidando tali spese nell'importo complessivo di Euro 900,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Compensa le spese del giudizio di cassazione.