Se il bene acquistato è affetto da vizi o mancante delle qualità promesse ricorre la fattispecie dell’inesatto adempimento e non quella di vendita “aliud pro alio”, con diritto del compratore di ottenere la risoluzione del contratto.
Con sentenza numero 20557 pubblicata il 21 novembre 2012, la Seconda sezione Civile della Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte di appello di Catania, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita di un condizionatore per mancanza delle qualità promesse. Il caso. Opponendosi al decreto con il quale il Pretore di Catania aveva ingiunto il pagamento del corrispettivo della vendita di un climatizzatore, l’acquirente del bene aveva chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto, con condanna del venditore alla restituzione dell’acconto, eccependo l’inidoneità del prodotto fornito. Stante il rigetto della pretesa, lo stesso acquirente impugnava la sentenza innanzi alla Corte di appello territorialmente competente, lamentando come il giudice di prime cure avesse erroneamente ricondotto la fattispecie nell’ambito dell’articolo 1497 c.c., piuttosto che negli schemi della vendita aliud pro alio. La Corte di appello, in riforma dell’appellata pronuncia, revocava il provvedimento monitorio opposto e, in accoglimento delle pretese dell’appellante, dichiarava risolto il contratto di compravendita per mancanza delle qualità promesse, con condanna alla restituzione del bene compravenduto, da una parte, ed al rimborso degli acconti percepiti, oltre agli interessi maturati, dall’altra. Ciò perché dagli atti di causa era emerso come le parti avessero concordato non solo le caratteristiche tecniche del sistema di condizionamento ma anche quelle dimensionali, posto che doveva essere installato «a parete e non a terra ed all’interno dell’intercapedine esistente tra il soffitto ed il controsoffitto del locale». Avverso la sentenza di appello ha interposto ricorso in Cassazione il venditore del prodotto asseritamente difettoso, lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ad opera del Giudicante, nonché il vizio di violazione e falsa applicazione dell’articolo 1497 c.c. tuttavia, anche la Corte di legittimità ha confermato la risoluzione del contratto. Preliminarmente la Corte ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’erronea indicazione delle disposizioni di legge che si assumono violate non comporta inammissibilità del gravame, ove dalle argomentazioni addotte dalla parte sia, comunque, possibile individuare il quid disputandum. Aliud pro alio o mancanza di qualità? Quanto all’ascritta violazione dell’articolo 112 c.p.c., i giudici di legittimità hanno ritenuto l’eccezione infondata, chiarendo la differenza esistente o meno tra l’istituto della vendita aliud pro alio e quello della vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse. Nel primo caso, afferma la Corte, ricorre l’ipotesi di inadempimento contrattuale ed all’acquirente spetta l’azione generale di risoluzione del contratto per inadempimento, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione. Nella seconda ipotesi, invece, si ricade nella fattispecie dell’inesatto adempimento, soggetta alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall'articolo o 1495 c.c Tuttavia, anche questo caso è ricompreso nella più ampia fattispecie della risolubilità del contratto per inadempimento, di cui all’articolo 1453 c.c Ciò premesso, dopo aver ribadito che eventuali censure relative alle precipue caratteristiche del prodotto ed ai servizi aggiuntivi della vendita si risolvevano in vizi di merito, non censurabili in sede di legittimità, ha rigettato il gravame, riconoscendo esente da vizi la pronuncia della Corte di appello che ha dichiarato risolto il contratto di compravendita del climatizzatore, per mancanza della qualità promessa del prodotto.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 ottobre - 21 novembre 2012, numero 20557 Presidente Relatore Bursese Svolgimento del processo D.M.M. , con atto notif. il 15.11.1996 proponeva opposizione al decreto ing. numero 2322/95 con il quale il Pretore di Catania gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 12.000.000 oltre accessori, in favore dell'istante G P. . Deduceva l'opponente l'infondatezza della pretesa, stante l'inidoneità dell'impianto di climatizzazione fornito dal P. a soddisfare le proprie esigenze, per cui chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto ed in via riconvenzionale, la condanna dello stesso P. alla restituzione della somma di L. 3.000.000 già versata. Si costituiva G P. chiedendo il rigetto dell'opposizione il Tribunale di Catania, con sentenza numero 4125/01 del 9.11.2001 rigettava sia l'opposizione a decreto ing. che la domanda riconvenzionale del D.M. , che condannava al pagamento delle spese processuali. Avverso la predetta pronuncia proponeva appello il D.M. , deducendo, in specie, che il giudice di primo grado aveva erroneamente ricondotto il vizio sollevato dall'opponente alla fattispecie della mancanza della qualità promesse, mentre invece avrebbe dovuto inquadrarla nell'ipotesi di consegna di aliud pro alio. Resisteva l'appellato instando per il rigetto dell'impugnazione e l'adita Corte d'Appello di Catania con la sentenza numero 173/05 depos. in data 17.02.2005, in riforma dell'appellata decisione, revocava il provvedimento monitorio opposto, e in accoglimento della riconvenzionale del D.M. , dichiarava risolto il contratto di compravendita del condizionatore per mancanza delle qualità promesse, con le consequenziali dovute reciproche restituzioni, e la condanna del D.M. a restituire al P. il macchinario in questione e dello stesso P. a versare a controparte la somma di Euro 1.549,37, con gli interessi legali. La corte riteneva che le piati avessero concordato non solo le caratteristiche tecniche del climatizzatore ma anche le sue specifiche dimensioni, atteso che l'unità esterna andava installata a parete e non a terra e quella interna nell'intercapedine esistente tra il soffitto e il controsoffitto del locale. Per la cassazione della suddetta decisione ricorre il P. sulla base di numero 2 censure. Resiste con controricorso il D.M. che ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza in forma semplificata. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360, II co. numero 3 e 5 c.p.c. nonché l'insufficiente o contraddittoria motivazione. Deduce che il giudice a quo nel dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita per mancanza della qualità promessa ai sensi dell'articolo 1497 c.c. era andato oltre i limiti della domanda formulata dall'opponente che era diretta a far dichiarare la risoluzione del contratto per consegna di aliud pro alio. La Corte distrettuale pertanto, in ossequio del principio dettato dall'articolo 112 c.p.c. avrebbe dovuto rigettare la domanda di risoluzione per consegna di aliud pro alio, valutando oltretutto che l'appellante a sostegno della sua domanda aveva invocato l'applicazione del rimedio generale previsto dall'articolo 1453 c.c. e non già quello di cui all'articolo 1457 c.c La doglianza non ha fondamento. Giova premettere che l'erroneo richiamo all'articolo 360 numero 3 c.p.c. invece del numero 4 il vizio di nullità della sentenza , come eccepito dal controricorrente, non comporta l'inammissibilità del motivo l'erronea indicazione della disposizione di legge che si assume violata non comporta infatti l'inammissibilità del gravame ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme o i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum Cass. numero 12929 del 04/06/2007 . Ciò posto, secondo questa S.C., la vendita di aliud pro alio configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse, che integrano la fattispecie dell'inesatto adempimento nel primo caso al compratore spetta l'azione generale di risoluzione contrattuale per inadempimento, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'articolo 1495 c.c. Cass. numero 7561 del 30/03/2006 Sez. 2, Sentenza numero 686 del 16/01/2006 . Ora la qualificazione dell'una o dell'atra ipotesi è compito precipuo del giudice di merito, in base al generale principio iura novit curia, di talché non è configuratale la pretesa violazione di legge articolo 112 c.p.c. . D'altra parte va rimarcato che l'ipotesi di cui all'articolo 1497 c.c. è pur sempre compresa nella più ampia fattispecie di cui all'articolo 1453 c.c. della risoluzione per inadempimento, soggiacendo solo al regine di decadenza e prescrizione stabilito dall'articolo 1495 c.c. articolo 1497, u. co. c.c. . Passando al 2 motivo, con esso il si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1497 c.c., nonché il vizio di motivazione. Si tratta della questione relativa al montaggio ed alle dimensioni del climatizzatore in rapporto alle caratteristiche del locale cui era destinato che ad avviso del ricorrente, contrariamente all'opinione del giudice distrettuale, le parti non avevano pattuito, tant'è che non vi era nel contratto alcun richiamo al posizionamento delle due unità della macchina nel locale. Si tratterebbe in sostanza di una semplice compravendita che non prevede servizi aggiuntivi, per cui esso P. aveva esattamente adempiuto la propria obbligazione attraverso la mera fornitura dell'apparecchiatura. La doglianza non è fondata essendo evidente che la stessa si risolve in una censura di merito, che riguarda la valutazione delle prove acquisite, come tale incensurabile in questa sede di legittimità, stante la corretta motivazione della sentenza. Conclusivamente il riscorso dev'essere rigettato. Le spese processuali, per il principio della soccombenza sono poste a carico del ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00, di cui Euro 100,00 per spese.