La domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita.
Lo ha affermato il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza numero 1702 dell’11 ottobre 2011. Il caso. A dare il ‘la’ alla vicenda affrontata dal Tribunale di Reggio Emilia è il decreto ingiuntivo ottenuto da un fornitore nei confronti di una gioielleria per la restituzione di gioielli in oro, consegnati presso la sede delle convenuta e non più restituiti né pagati. Incompetenza territoriale? La Gioielleria convenuta eccepisce l’incompetenza territoriale del Giudice adito e l’infondatezza della ricostruzione attorea. Il Tribunale ritiene fondata l’eccezione di incompetenza e chiarisce che «l’eccezione deve ritenersi ritualmente presentata pur se, dopo averla puntualmente illustrata nelle pagine 1 e 2 della citazione, la difesa dell’opponente non l’ha trascritta anche nella parte dell’atto successiva alle conclusioni», ivi richiedendo di annullare o revocare il decreto. È la reale volontà delle parti che conta. Il giudice ha anche ribadito, in conformità con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che «la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell’atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall’intero contenuto dell’atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall’istante nel ricorrere all’autorità giudiziaria» Cass. numero 5743/2008, Cass. numero 3041/2007 . Il Tribunale annulla dunque il decreto ingiuntivo, precisando, inoltre, che l’opposto, convenuto formale ma attore in senso sostanziale, «non può porre in essere una domanda riconvenzionale, a meno che trattasi di reconventio reconventionis».
Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 11 ottobre 2012, numero 1702 Giudice Morlini Fatto La presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da B. D. nei confronti della Gioielleria S.V. s.r.l. per la restituzione di gioielli in oro che si assumono consegnati presso la sede delle convenuta a Parma, e non più restituiti né pagati. Avverso l’ingiunzione propone la presente opposizione la Gioielleria, in rito eccependo l’incompetenza territoriale del Giudice adito, nel merito l’infondatezza della ricostruzione attorea. Resiste invece il B., al quale, a seguito del decesso verificatosi in corso di causa, subentrano gli eredi così come indicati in epigrafe. La causa è istruita dal Giudice allora procedente con l’interpello del convenuto. Diritto a È fondata l’eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente formulata da parte opponente in sede di citazione in opposizione. Sul punto, va innanzitutto chiarito che, diversamente da quanto opinato dalla difesa di parte convenuta, l’eccezione deve ritenersi ritualmente presentata pur se, dopo averla puntualmente illustrata nelle pagine 1 e 2 della citazione, la difesa dell’opponente non l’ha trascritta anche nella parte dell’atto successiva alle conclusioni, ivi richiedendo di “annullare, revocare o come meglio” il decreto Tuttavia, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte, qui condiviso e dal quale non vi è motivo di discostarsi, la domanda giudiziale deve essere interpretata con riferimento alla reale volontà della parte avuto riguardo alla finalità perseguita, quale emergente non solo in modo formale dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nell’atto introduttivo, ma anche implicitamente ed indirettamente dall’intero contenuto dell’atto che la contiene e dallo scopo pratico perseguito dall’istante nel ricorrere all’autorità giudiziaria Cass. numero 5743/2008, Cass. numero 3041/2007, Cass. numero 8107/2006, Cass. numero 18653/2004, Cass. Sez. Unumero numero 10840/2003, Cass. numero 11861/1999, Cass. numero 6100/1997, Cass. numero 7182/1994, Cass. numero 2038/1986, Cass. numero 1922/1984, Cass. numero 5074/1983, Cass. numero 1035/1983, Cass. numero 737/1983, Cass. numero 6848/1982, Cass. numero 503/1982, Cass. numero 6300/1981, Cass. numero 5708/1981, Cass. numero 5571/1981, Cass. numero 3640/1981, Cass. numero 1670/1981 . Tanto premesso, non è seriamente revocabile in dubbio che, nel caso che qui occupa, parte opponente ha effettivamente inteso sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale, che ha infatti motivato alle pagine 1 e 2 della citazione, pur se, in ragione di una certamente imprecisa tecnica espositiva, l’eccezione non è stata trascritta anche nella parte dell’atto successiva alle conclusioni, laddove peraltro si insta per un’ampia declaratoria di “annullare, revocare o come meglio” il decreto. Venendo quindi al merito dell’eccezione, si osserva che nessuno dei tre criteri di collegamento astrattamente ipotizzabili conduce alla competenza dell’adito Tribunale di Reggio Emilia. Infatti il domicilio del convenuto in sede monitoria, rilevante ex articolo 18 c.p.c., è pacificamente presso Parma il forum contractus ex articolo 20 c.p.c. è nuovamente coincidente con Parma, poiché il dedotto negozio si è concluso con la consegna della merce a Parma ed anche il forum destinatae solutionis ex articolo 20 c.p.c. conduce alla competenza del Tribunale di Parma, poiché ivi dovrebbero essere restituite le merci ex articolo 1182 comma 2 c.c. Né l’eccezione di incompetenza può essere superata dalla proposizione della domanda riconvenzionale da parte dell’opposta, che ha chiesto in via alternativa alla consegna delle merci il pagamento delle stesse. Sul punto, basta osservare che, da oltre quindici anni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’opposto, convenuto formale ma attore in senso sostanziale, non può porre in essere una domanda riconvenzionale ex pluribus, cfr. Cass. numero 13086/2007, Cass. numero 258/2005, Cass. numero 11415/2004, Cass. numero 9334/2004, Cass. numero 6202/2004, Cass. numero 632/2003, Cass. numero 16957/2002, Cass. numero 14009/2002, Cass. numero 11053/2001, Cass. Lav. numero 13445/2000, Cass. numero 6528/2000, Cass. numero 2820/1999, Cass. numero 813/1999, Cass. numero 4795/1998, Cass. numero 3254/1995 a meno di reconventio reconventionis, ciò che in nessun modo è configurabile nel caso che qui occupa. Deriva, come detto, l’inammissibilità della riconvenzionale dell’opposto, così come correttamente eccepito dalla difesa dell’opponente nella memoria ex articolo 183 comma 6 c.p.c. b In ragione di quanto sopra deve dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, stante l’incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Tribunale di Parma e l’inammissibilità della riconvenzionale dell’opponente. Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’articolo 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in assenza di nota e con riferimento al D.M. numero 140/2012 in ragione della previsione di retroattività posta dal suo articolo 41, sono quindi poste a carico della soccombente parte opposta ed a favore della vittoriosa parte opponente. Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all’udienza del 27/9/2012, ed alla successiva udienza del 11/10/2012 è stato deciso con sentenza contestuale ex articolo 281 sexies c.p.c. P.Q.M. il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa - dichiara la nullità del decreto ingiuntivo numero 2876/2006 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 19-20/10/2006, per essere competente il Tribunale di Parma - dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opposta - condA. Bo. G., B. F., B. C. e B. A. quali eredi di B. D., in solido tra loro, a rifondere a Gioielleria S.V. s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 200 per rimborsi, € 3.000 per compensi, oltre IVA e CPA.