Nelle questioni inerenti lo scioglimento della comunione, si deve effettuare previamente il procedimento di mediazione così dispone il d. lgs. numero 28/10. È perciò necessario garantire a tutte le parti del giudizio la possibilità di interloquire sulla necessità o meno di instaurare un siffatto procedimento, di modo che possano fornire eventualmente ragioni contrarie.
Atto di citazione incompleto. L’attore di una causa civile insisteva nelle domande spiegate nell’atto di citazione, sia in relazione all’istanza di vendita di un’immobile, sia in relazione al pagamento di un’indennità commisurata al valore locativo del fabbricato stesso. Il Giudice del Tribunale di Palermo, tuttavia, rileva che nell’atto di citazione manca l’avvertimento concernente le decadenze ex articolo 38 c.p.comma in tema di incompetenza motivo che, per tale ipotesi, costituisce nullità della citazione non sanata alla luce della non costituzione della parte convenuta . Scioglimento della comunione. Dato che la questione in esame inerisce il tema della comunione, sarebbe stato da effettuarsi previamente il procedimento di mediazione articolo 5 d. lgs. numero 28/10 . È necessario garantire a tutte le parti del giudizio la possibilità di interloquire sulla necessità o meno di instaurare un procedimento di mediazione. L’invio delle parti in mediazione contestuale all’imposizione degli adempimenti per la regolare insaturazione del contraddittorio sarebbe sì una soluzione attuativa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ma impedirebbe alla parti ancora non presenti in giudizio la chance di evidenziare le ragioni contrarie alla mediazione obbligatoria una successiva chiamata dinnanzi al mediatore porterebbe a sopportare costi e inoltre a dover motivare la sua assenza qualora la parte decidesse poi di costituirsi in giudizio ciò al fine di evitare le conseguenze negative previste dall’articolo 8, comma 5. D. lgs. numero 28/10 . Orientamenti giurisprudenziali. Una significativa pronuncia delle SS. UU. della Cassazione numero 20604/08 si veda anche numero 9962/10 ha evidenziato come l’ordinamento vigente imponga la necessità di interpretare la normativa processuale in armonia con il principio – delineato dall’articolo 111 Cost. – della ragionevole durata del procedimento ed anche con i capisaldi del contraddittorio e del diritto di difesa. Principi che verrebbero lesi in caso di mancato compimento di adempimenti non palesemente superflui. Nullità della citazione. E disposizione di fissare una nuova prima udienza questo l’esito prospettato alla fine dal giudice di merito. Infatti, in linea con le sopra elencate esigenze di ragionevole durata del processo, nulla esclude che l’attore si potrebbe attivare spontaneamente per provocare il tentativo di mediazione.
Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Bagheria, sentenza 13 giugno 2012 Giudice Michele Ruvolo Visto che nell’atto di citazione manca l’avvertimento relativo alle decadenze di cui all’articolo 38 c.p.c. visto che l’articolo 164 c.p.c. prevede per tale ipotesi la nullità della citazione rilevato che parte convenuta non si è costituita, con la conseguenza che non si è sanato il detto vizio ritenuta, quindi, nulla la citazione rilevato che, trattandosi di causa in materia di scioglimento della comunione, andava esperito il previo procedimento di mediazione rilevato, in generale, che non può disporsi la rinnovazione della citazione o della notificazione della stessa o l'’integrazione del contraddittorio per una successiva udienza assegnando contestualmente il termine per la proposizione dell'istanza di mediazione considerato, infatti, che è necessario garantire a tutte le parti del giudizio la possibilità di interloquire sulla necessità o meno di instaurare un procedimento di mediazione con riferimento ad esempio alla circostanza della sussumibilità della specifica controversia in quelle soggette per legge alla mediazione obbligatoria ritenuto che l'invio delle parti in mediazione contestualmente all'imposizione degli adempimenti per la regolare instaurazione del contraddittorio sarebbe sì una soluzione attuativa del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ma impedirebbe alle parti ancora non presenti in giudizio di evidenziare le ragioni per cui non andrebbe effettuata la mediazione obbligatoria e potrebbe comportare, in caso di presentazione davanti al mediatore del chiamato in mediazione, la sopportazione di costi ad opera di quest'ultimo soggetto ancora non costituito in giudizio e la necessità per lo stesso chiamato, in caso di sua contumacia nel procedimento di mediazione, di dover motivare il giustificato motivo della sua assenza qualora decidesse di costituirsi poi in giudizio e ciò al fine di evitare le conseguenze negative previste dall'articolo 8, comma 5, d.lgs. 28/10 valutato che è vero che più volte la Corte di Cassazione ha evidenziato che l'ordinamento vigente impone la necessità di interpretare ed applicare la normativa processuale in armonia con il principio di cui all'articolo 111 Cost. sulla ragionevole durata del processo come principio che conduce ad escludere che il mancato compimento di adempimenti processuali che si siano appalesati del tutto superflui possa condurre ad una conseguenza di sfavore per il processo, ma che è anche vero che ciò vale sempre che siano rispettati il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa v. Cass., sez. unumero , 20604/08 sez. unumero 9962/10 sull'incidenza sulle regole processuali del principio della ragionevole durata del processo solo dopo la regolare instaurazione del contraddittorio v. anche, in materia di decisioni della c.d terza via, Cass., sez. III, 6051/10 considerato comunque, che, in linea con le citate esigenze di ragionevole durata del processo, nulla esclude che nel presente giudizio l'attore si attivi spontaneamente, prima della prossima udienza, per provocare il tentativo di mediazione, così evitando di dover attendere a tal fine l'udienza ex articolo 183 c.p.c. per poi dovere subire il rilievo officioso dell'improcedibilità della domanda e, quindi, un ulteriore rinvio ad oltre quattro mesi di distanza P.Q.M. dichiara la nullità della citazione e ne dispone la rinnovazione fissando come nuova prima udienza delle parti quella del 19.12.2012, ore 10.00.