Per l’abitazione principale e le relative pertinenze è fissata un’aliquota base pari allo 0,4%. I comuni possono aumentare o diminuire l’aliquota base sino a 0,2 punti percentuali, facendo quindi oscillare l’aliquota tra 0,2 e 0,6%, oppure diversificare le aliquote all’interno di questo intervallo, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.
Le detrazioni. Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è prevista, oltre all’aliquota ridotta, pure una detrazione di € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno in egual misura e proporzionalmente al periodo di possesso. Ad esempio - se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno è riconosciuta una detrazione di € 100 - se l’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno è riconosciuta una detrazione di € 50 La detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile. L’importo di questa maggiorazione non può superare € 400. Nella circolare si precisa che - anche l’importo della maggiorazione spetta in misura proporzionale al periodo in cui persistono i relativi requisiti - nel caso di nascita di un figlio, il mese è computato se l’evento si è verificato da almeno 15 giorni ad esempio, il mese è computato per intero se la nascita si verifica il 15 maggio, mentre se l’evento viene in essere in un giorno successivo di maggio, il mese non è preso in considerazione - si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello del compimento del 26° anno di età del figlio. Il mese si computa per intero se l’evento si verifica dal 15° giorno del mese in poi ad esempio, se il figlio compie gli anni il 17 maggio, si computa per intero il mese - la disciplina non richiede che il figlio sia «fiscalmente a carico» - i comuni non possono modulare la maggiorazione Nella circolare sono riportati alcuni esempi p. 15 , cui si rinvia. La disciplina dell’Imu consente ai comuni di incrementare la detrazione di € 200, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Ciò può avvenire anche limitatamente a specifiche fattispecie ritenute meritevoli di tutela. In questo caso, il comune non può fissare un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. Ex coniugi. L’articolo 4, comma 12 quinquies, d.l. numero 16 del 2012 ha tacitamente abrogato l’articolo 13, comma 10, d.l. numero 201 del 2011. Ne consegue che l’agevolazione per l’abitazione principale è riconosciuta soltanto in capo al coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale, come titolare del diritto di abitazione. Sull’imposta da versare non è computata la quota riservata allo Stato. Anziani e disabili residenti in istituti di ricovero. Nell’ambito della propria potestà regolamentare, i comuni possono estendere i benefici previsti per l’abitazione principale anche agli immobili posseduti a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sotto questo profilo, nella circolare si ribadisce che nulla è cambiato rispetto al regime dell’Ici. Sull’imposta da versare non è computata la quota riservata allo Stato. Nella circolare si esclude la possibilità considerare un immobile come abitazione principale qualora sia dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale. Cooperative edilizie a proprietà indivisa e IACP. La detrazione per abitazione principale spetta Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari IACP , nonché agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità. Nella circolare si precisa che in relazione a questi immobili non è possibile beneficiare dell’aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, poiché si tratta di immobili posseduti da persone giuridiche. Ciononostante, i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4%, poiché si tratta di immobili posseduti da soggetti passivi Ires. Sull’imposta da versare non è computata la quota riservata allo Stato.