di Fabio Valerini
di Fabio Valerini *L'apparenza della riservatezza. V'è poi un ulteriore profilo che vorrei accennare. Ed infatti, se fin qui abbiamo esaminato le fonti legali e le possibili eccezioni della riservatezza, dobbiamo ora sottolineare che, affinché il sistema funzioni correttamente, conta anche l'apparenza di riservatezza rectius la fiducia che le parti hanno in ciò che chi vi è tenuto rispetterà gli obblighi legali . Un po' quello che accade con l'imparzialità dove conta molto anche l'apparenza di imparzialità del giudice, dell'arbitro e - per profili diversi - del mediatore .La riservatezza del tirocinante. Orbene, qualche problema potrebbe porsi nel caso del tirocinio introdotto dal d.m. numero 165/2011. Sebbene, ad oggi, il Ministero non abbia emanato quelle che potremmo chiamare istruzioni operative per gli organismi di mediazione, le modalità con le quali il tirocinio verrà disciplinato dagli organismi potrà porre alcuni problemi in tema di apparenza di riservatezza.Problemi che non si pongono, però, a livello teorico. Ed infatti, non vi può essere alcun dubbio che il mediatore-tirocinante sia tenuto, ai sensi del primo comma dell'articolo 9 d.lgs. 28/2010, al dovere di riservatezza c.d. esterno ed anche a quello c.d. interno .I problemi a mio avviso, infatti, si possono porre a livello pratico e di percezione ad opera delle parti non della apparenza di riservatezza che deve realizzarsi per consentire alla mediazione, come abbiamo prima ricordato, di poter funzionare.In altri termini le concrete modalità con le quali i singoli organismi di mediazione disciplineranno il tirocinio formativo potrebbero ingenerare nelle parti dubbi sulla effettiva tenuta della riservatezza.Dubbi la cui venuta ad esistenza non importa se dovuta a torto o a ragione è sufficiente una mera sensazione perché la parte blocchi sul nascere quel flusso informativo dalla parte al mediatore conditio sine qua non per poter aumentare le possibilità di raggiungere un accordo.Orbene, dal momento che l'aspetto formativo realizza un obiettivo certamente importante e fondamentale, a mio avviso è importante modularlo in maniera appropriata.Videoregistrazione degli incontri di mediazione? E così se il regolamento di procedura di un organismo dovesse prevedere che accanto al mediatore titolare si possano sedere due mediatori-tirocinanti rispetto ai quali, a mio avviso, dovrebbero ricorrere tutti i presupposti di imparzialità proprio strumentali alla garanzia della riservatezza , non vedrei nessun ostacolo pratico insormontabile alla realizzazione di una certa fiducia ed empatia tra i soggetti.Viceversa, però, vedrei ostacoli insormontabili ove mai il regolamento dovesse prevedere che l'incontro di mediazione venga videoregistrato come del resto avviene in altri settori e in altri paesi per poi essere riprodotto in aula o venga trasmesso in streaming in un'altra aula dove sono presenti molti mediatori tirocinanti.Mi spiego meglio ove le parti coinvolte nella mediazione fornissero il loro espresso consenso alla video-ripresa non già con la semplice sottoscrizione del regolamento ed inoltre magari dopo che l'organismo ha reso noto loro i nomi dei mediatori tirocinanti che guarderanno in diretta o in differita il video non vi sarebbe nessun problema di apparenza di riservatezza a favore delle parti, poiché esse hanno ritenuto che non riscontravano alcun problema.Diversamente, però, potrebbe esserci qualche problema ove mai dovesse ipotizzarsi una procedura che per default prescinda dal consenso direi informato delle parti ciò perché la presenza di una telecamera e, a fortiori, una videoregistrazione potrebbe far propendere la parte a tacere con pregiudizio per la mediazione.The end.* Assegnista di ricerca in diritto processuale civile edocente nei corsi di formazione per mediatori civili e commercialiSullo stesso argomento leggi anche La riservatezza del mediatore alla prova di alcune situazioni critiche, di Fabio Valerini, DirittoeGiustizi@ 28 ottobre 2011