La matrice dell'assegno costituisce indizio grave, preciso e concordante

di Enzo Di Giacomo

di Enzo Di Giacomo *Il ritrovamento di documentazione informale tenuta su brogliacci matrici di assegni rappresenta indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l'ufficio finanziario a procedere ad accertamento induttivo ex articolo 54 numero 633/1972 .Quanto precede è contenuto nell'ordinanza, numero 14770/2011 del 5 luglio 2011, della Corte di Cassazione da cui emerge che l'ufficio finanziario può procedere alla rettifica delle dichiarazioni dei redditi, avvalendosi anche di elementi che consentano di stabilire l'esistenza di corrispettivi o imposte non dichiarati e induttivamente stabilire la reale portata dell'imposta, maggiore imposta dovuta o non versata.Anche i documenti informali sono importanti ai fini dell'accertamento induttivo L'articolo 54 d.p.r. numero 633/72 modificato dalla legge numero 220/2010 in vigore dal 1° gennaio 2011 , riconosce all'ufficio finanziario di procedere alla rettifica delle dichiarazioni in materia di Iva, attingendo dalle segnalazioni contenute, tra l'altro, nel materiale documentale rinvenuto durante accessi, ispezioni o verifiche compiute dalla Guardia di Finanza tali documenti informali permettono di ricostruire l'esistenza di corrispettivi o di imposta che non sono stati in tutto o in parte dichiarati comma 5 . Pertanto il rinvenimento di materiale informale, quali documenti, elementi, dati e notizie non altrimenti riconducibili alle scritture contabili formalmente tenute e conservate, possono rappresentare presunzione di maggiori redditi non dichiarati, autorizzando l'Amministrazione finanziaria alla relativa rettifica .costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti sull'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale. In particolare, anche il ritrovamento di un agenda, a seguito di un eseguito accesso, può costituire un elemento di un presumibile volume reddituale, giustificativo dell'accertamento sintetico, nel cui caso l'Amministrazione finanziaria non avrebbe dovuto aggiungere nulla, essendo onere del contribuente fornire spiegazioni attendibili circa i dati annotati sull'agenda. Cass, sez. trib., numero 17817/2007 numero 6949/2006 .La fattispecie. Il contribuente ha proposto appello alla Commissione tributaria regionale avverso l'avviso di accertamento relativo ad Iva, Irpef ed Irap, proponendo in sede di legittimità una serie di eccezioni. In particolare, il ricorrente, nel rilevare che nel caso specifico aveva dimostrato l'inesistenza di un'attività di impresa e contestualmente l'esistenza di un vincolo di subordinazione, ha contestato che le annotazioni trovate dai militari accertatori nelle agende rinvenute durante la verifica non avevano dimostrato la bontà e la credibilità dei controlli effettuati.Su tale aspetto la Corte di Cassazione, avallando le conclusioni dei giudici di merito, ha ritenuto che la produzione di reddito di impresa era dimostrata sulla base della valutazione di elementi come la presenza di un locale adibito a laboratorio, di macchinario specifico, annotazioni in agende contenenti dati sulla specifica attività di produzione nel caso specifico, numero di camicie con indicazione dei prezzi per ogni singolo capo e che quanto precede è coerente con il principio secondo cui il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio ma anche di agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari , costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell'articolo 54 del d.p.r. 26 ottobre 1972, numero 633 . Alla luce di quanto precede, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.Nella sentenza de qua destano interesse anche le motivazioni addotte dai giudici di legittimità su altre eccezioni sollevate è stato ribadito, infatti, che è causa di inammissibilità dell'appello notificato per posta l'effettiva difformità tra l'atto depositato e quello spedito, avallando l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la spedizione dell'atto eseguita mediante consegna all'ufficiale postale di un busta chiusa, anziché, come prevede l'articolo 20, comma 2, del d.lgs. numero 546/1992, di un plico raccomandato senza busta costituisce una mera irregolarità Cass numero 13666/2009 numero 10506/2006 .* esperto tributario

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 7 giugno 5 luglio 2011, numero 14770Presidente Lupi Relatore SambitoRitenutoChe, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione 1. La CTR del Lazio, con sentenza numero 298/1/08, depositata il 29 luglio 2008, in riforma della decisione della CTP di Roma, ha rigettato il ricorso proposto da avverso l'avviso di accertamento, relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP, per l'anno 1999.2. Per la cassazione della sentenza, ricorre la contribuente.L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.3. Il primo motivo, col quale la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto articolo 360, numero 3 c.p.c. in relazione alla falsa applicazione degli articolo 20, 2 comma, del d.lgs. numero 546 del 1992 richiamato, per l'appello, dall'articolo 53 , di un plico raccomandato senza busta costituisce una mera irregolarità tra le tante, Cass. numero 17704/2004 Cass. numero 13666/2009 .4. Col secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articolo 14 Cost., 52 del d.p.r. 633 del 1972 e 32 e segg. del d.p.r. numero 600 del 1973, in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., affermando che l'accesso e l'ispezione degli accertatori erano stati autorizzati dal Procuratore della Repubblica nei confronti di altro soggetto e non nei suoi, sicché il. materiale su cui si basava l'avviso di accertamento risultava illegittimamente acquisito, e non poteva essere utilizzato, tanto più che essa ricorrente era censita all'anagrafe tributaria. Anche questo motivo appare manifestamente infondato, essendosi i giudici del merito attenuti ai principi enunciati da questa Corte, in base ai quali il provvedimento autorizzativo alla perquisizione del domicilio di un soggetto, emesso dalla competente Procura della Repubblica allo scopo di acquisire la documentale fiscale relativa al soggetto stesso, consente di acquisire in tale domicilio anche la documentazione relativa ad altro soggetto, pur non menzionato nel provvedimento autorizzativo Cass. numero 153/1996 numero 2775/2001 15513/2002 2675/2007 l'utilizzo a fini fiscali della documentazione acquisita -come nella specie nel corso di attività di polizia tributaria non è condizionato all'autorizzazione di cui all'articolo 63 del d.p.r. numero 633 del 1972, posta ad esclusiva tutela del segreto istruttorio Cass. numero 14058/2006 .5. Col terzo motivo, si deduce la violazione di norme di diritto articolo 360 numero 3 c.p.c in relazione alla falsa applicazione degli arti 2697 e 2729 cc, 51 e segg. d.p.r. numero 917/1986 e 4 del d.p.r. numero 633/1972 , per non avere la CTR considerato che l'onere della prova del fatto costitutivo dell'imposizione gravava sull'Ufficio e che non sussisteva, nella specie, alcun elemento che riconduce l'attività di lavoro dipendente svolta dalla contribuente ad una attività imprenditoriale . Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, affermando esser stata dimostrata l'inesistenza di un'attività d'impresa e l'esistenza di un vincolo di subordinazione con lavoro a domicilio anche per l'annualità 1999 per quanto riguarda le annotazioni nelle agende la stessa G. di F. non ha dimostrato la bontà e credibilità dei controlli . I motivi appaiono rispettivamente inammissibile ed infondato. In relazione alla violazione di legge, va osservato che la violazione dei precetti relativi alla ripartizione dell'onere della prova si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice lo abbia posto a carico di una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo la legge, mentre, quando si assuma che il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'articolo 360 numero 5 c.p.c. tra le tante, Cass. numero 19064/2006 numero 2155/2001 . In relazione al quarto motivo, la CTR ha ritenuto sussistente la produzione del reddito d'impresa sulla scorta della valutazione di elementi presenza di locale adibito a laboratorio, di macchine da cucire, annotazioni nelle agende sulle quantità di camicie confezionate per committente, con prezzi per singolo capo , che non appare né incongrua né contraddittoria, e che è coerente col principio secondo cui il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio ma anche di agende-calendario, block notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari , costituisce indizio grave, preciso e concordante dell'esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell'articolo 54 del d.p.r. 26 ottobre 1972, numero 633 Cass. numero 6949/2006 .6. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, mentre ha presentato memoria la ricorrente considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione la sentenza di questa Sezione numero 26454 del 2008, citata dalla ricorrente nella memoria, riguarda il diverso caso in cui l'accesso nell'abitazione del contribuente era avvenuto in totale assenza di autorizzazione da parte del PM ritenuto che l'invocato giudicato esterno è insussistente la sentenza è priva della relativa attestazione e riguarda, peraltro, altra annualità d'imposta ritenuto, pertanto, che il ricorso deve esser rigettato e che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia, liquidate in € 1.200,00 oltre a spese prenotate a debito.P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia, liquidate in € 1.200,00 oltre a spese prenotate a debite.