Veicolo salvo se intestato a una persona giuridica

di Stefano Manzelli

di Stefano ManzelliIl titolare di una impresa individuale che viene trovato alla guida dell'auto aziendale gravemente alterato dall'alcol o dalla droga rischia sempre la confisca definitiva del veicolo. Non si può infatti ritenere in tal caso che il mezzo appartenga a terzi e pertanto è legittimo il sequestro finalizzato alla sottrazione finale del bene mobile. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. IV penale, con la sentenza numero 13751 del 7 aprile 2011.Il caso. Un automobilista gravemente alterato dall'alcol è stato fermato dalla polizia stradale e denunciato per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lett. c C.d.S Contro la conseguente condanna decisa dal giudice, senza confisca del mezzo, il procuratore della repubblica ha proposto ricorso in Cassazione.Il collegio ha accolto le doglianze della pubblica accusa evidenziando la peculiarità dell'effettiva proprietà del veicolo non confiscato dal primo giudice.Intestare il veicolo alla società non sempre evita la confisca. In pratica, trattandosi di un mezzo di proprietà di una impresa individuale ed essendo il trasgressore il legale rappresentante della ditta, non si può ritenere che il veicolo appartenga a terzi e pertanto che lo stesso sia esente da confisca, nel rispetto delle previsioni del codice stradale. L'unica possibilità di liberatoria per il legale rappresentante che guida alterato da alcol e droga è infatti rappresentata dall'ipotesi di veicolo intestato ad un soggetto munito di personalità giuridica. In questo caso, conclude la sentenza, il bene può qualificarsi come appartenente ad una persona estranea al reato e quindi sottratto alla confisca .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 gennaio - 7 aprile 2011, numero 13751Presidente Zecca - Relatore MassafraIn fatto e in dirittoRicorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucera avverso la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. dal Giudice del Tribunale di Lucera - Sezione distaccata di Rodi Garganico che applicava a R. I. la pena condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto ed Euro 700,00 di ammenda oltre alla sospensione della patente per mesi sei e con restituzione dell'auto in sequestro all'avente diritto, per il reato di cui all'articolo 186 C.d.S., comma 2 lett. c commesso l'1.8.2009 .Deduce la violazione di legge essendo stata disposta, in luogo dell'obbligatoria confisca, la restituzione dell'autoveicolo, ritenendolo intestato a persona giuridica, cioè l'impresa ALMACAR di Guidonia di R. I Il ricorso è fondato e merita accoglimento.La novella introdotta dalla L. 29 luglio 2010, numero 120, pur mantenendo fermo l'obbligo per il giudice di disporre la confisca anche ex officio, benché non prevista dall'accordo ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. , ne ha mutato, ancora una volta, la natura, qualificandola come sanzione amministrativa accessoria ex citata legge, articolo 224 ter, richiamato dall'ultimo periodo dell'articolo 186 C.d.S., comma 2, lett. C inserito dall'articolo 33, comma 1, della legge predetta , al pari di quanto già avveniva per la sospensione della patente di guida.Tale norma prevede tuttora che la confisca dell'autoveicolo alla cui guida è stato colto il trasgressore venga comunque disposta salvo che il mezzo appartenga a terzi ma è chiaro che solo qualora l'ente astratto cui il mezzo risulti intestato sia soggetto dotato di personalità giuridica cioè sia una tipica società di persone o di capitali , il bene può qualificarsi come appartenente ad una terza persona estranea al reato e quindi sottratto alla confisca.Ma nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla Parte pubblica ricorrente, la ALMACAR è una mera impresa individuale intestata per giunta allo stesso R. I. che, quindi, ne è diretto proprietario.Consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione di dissequestro e alla disposta restituzione dell'autovettura in questione con rinvio al Tribunale di Lucera per ulteriore esame sul punto.P.Q.M.Annulla dell'impugnata sentenza limitatamente alla statuizione di dissequestro e alla disposta restituzione dell'autovettura menzionata in ricorso e rinvia al Tribunale di Lucera per ulteriore esame sul punto.