In materia di omesso versamento ritenute, la comunicazione dell’accertamento della violazione non è soggetta a particolari formalità, perciò può essere correttamente effettuata anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del datore di lavoro che presso la sede dell’azienda.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza numero 44884, depositata il 28 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Trieste condannava, ai sensi dell’articolo 2 l. numero 638/1983, un imputato per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. L’imputato ricorreva in Cassazione, deducendo che la società, di cui era il legale rappresentante, non era mai venuta a conoscenza della contestazione dell’INPS e di non aver mai ricevuto l’avviso postale per il ritiro della raccomandata. Per quanto riguardava, invece, l’avvenuta consegna della stessa presso la sua residenza, non si capiva a chi la raccomandata fosse stata materialmente data, non essendo sufficiente l’eventuale consegna nelle mani di una persona di famiglia. Formalità al minimo. Rilevato che la diffida ad adempiere era stata regolarmente indirizzata e recapitata presso il domicilio del ricorrente il quale non aveva contestato tale circostanza , la Corte di Cassazione ricorda che la comunicazione dell’accertamento della violazione di cui all’articolo 2 l. numero 638/1983 non è soggetta a particolari formalità a questa non si applica, infatti, né il regime delle notificazioni per gli illeciti di natura amministrativa l. numero 689/1981 né quello delle notificazioni previsto dal c.p.c Perciò, può essere correttamente effettuata anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del datore di lavoro che presso la sede dell’azienda. A casa o al lavoro. Di conseguenza, è sufficiente l’effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell’accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti e del conseguente provvedimento amministrativo, presumibile se l’atto viene notificato in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Anche l’impossibilità di risalire all’identità dell’effettivo consegnatario è irrilevante, a fronte della corretta indicazione del destinatario della contestazione e dell’indirizzo dove effettuare il recapito sulla lettera raccomandata. È, quindi, idonea pure la notificazione ricevuta senza indicazione della qualità del ricevente, o con firma illeggibile, purché correttamente indirizzata al destinatario, che, in caso di persona giuridica, è da individuarsi nella sede legale dell’ente o presso il domicilio o residenza del legale rappresentante. Come avvenuto nel caso di specie. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 settembre – 28 ottobre 2014, numero 44884 Presidente Squassoni – Relatore Andreazza Ritenuto in fatto 1. T.A. propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che ha confermato nel merito la sentenza di condanna del Tribunale di Udine per il reato di cui agli articolo 81 c.p. e 2, comma 1 bis, della I. numero 463 del 1983 per omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni corrisposte nei mesi da luglio a dicembre del 2008. 2. Con un unico complessivo motivo lamenta, rinnovando il motivo di appello travisato dalla Corte territoriale che ha inteso la doglianza come unicamente relativa al non corretto luogo di notifica dell'ingiunzione ad adempiere , non essere mai la ditta Sanit s.r.l. dallo stesso legalmente rappresentata venuta a conoscenza della contestazione dell'Inps né avere la stessa mai ricevuto l'avviso postale per il ritiro della raccomandata del resto, non appena la Sanit ha ricevuto la cartella esattoriale, la stessa ha provveduto ad adempiere quanto all'avvenuta consegna della stessa presso la residenza dell'imputato, non è dato comprendere a chi la raccomandata sia stata materialmente data, non essendo in ogni caso sufficiente l'eventuale avvenuta consegna nelle mani di persona di famiglia di qui la nullità dell'intero procedimento e dunque della sentenza. Considerato in diritto 3. II ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata, pur escludendo che la diffida ad adempiere proveniente dall'Inps sia in effetti pervenuta presso la sede della Sanit s.r.l. amministrata dall'imputato, ha tuttavia affermato che la stessa è stata regolarmente indirizzata ed è quindi stata recapitata in data 26/05/2009 presso il domicilio dell'imputato. Ciò posto, il ricorrente, senza contestare tale ultima circostanza tanto da precisare essere la consegna avvenuta presso la via Lucisano di Villa san Giovanni, quale proprio luogo di residenza lamenta tuttavia l'irregolarità della comunicazione giacché dalla produzione documentale in atti non è dato capire a chi sia stata consegnata, non avendola ricevuta certamente il Tripepi . Detta doglianza è tuttavia manifestamente infondata. Questa Corte ha più volte affermato che la comunicazione dell'accertamento della violazione di cui all'art.2 della I. numero 638 del 1983, non è soggetta a particolari formalità, non applicandosi alla stessa il regime delle notificazioni previsto per i soli illeciti di natura amministrativa dalla legge numero 689 del 24 novembre 1981, né quello delle notificazioni previsto dal codice di procedura penale, e ben può essere, pertanto, anche effettuata a mezzo del servizio postale mediante raccomandata inviata sia presso il domicilio del datore di lavoro che presso la sede dell'azienda Sez. Unumero , numero 1855 del 24/11/2011, Sodde, Rv. 251268 Sez. 3, numero 26054 del 14/02/2007, Vincis, Rv.237202 Sez. 3, numero 9518 del 22/02/2005, Jochner, Rv. 230985 . Ne consegue che, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, è sufficiente l'effettiva sicura conoscenza da parte del contravventore dell'accertamento previdenziale svolto nei suoi confronti e del conseguente provvedimento amministrativo, conoscenza che ben può presumersi qualora l'atto sia notificato in forma legale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno cfr. Sez. fer. 5 agosto 2008, numero 44542, Varesi, Rv. 242294 né potrebbe assumere rilievo l'impossibilità di risalire all'identità dell'effettivo consegnatario a fronte della corretta indicazione del destinatario della contestazione e dell'indirizzo ove effettuare il recapito sulla lettera raccomandata specie in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi che consentano di ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata a sua conoscenza senza sua colpa da ultimo, Sez. 3, numero 30241 del 29/07/2011, Romano, non massimata, e Sez. 3, numero 19457 del 08/04/2014, Giacovelli, non massimata . Di qui la conclusione per cui devono ritenersi comunque idonee le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purché, come accaduto incontestabilmente nel caso de quo, correttamente indirizzate al destinatario, che, nel caso di persona giuridica, è da individuarsi nella sede legale dell'ente o, come sempre nel caso de quo, presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante da ultimo, Sez.3, numero 2859 del 17/10/2013, Aprea, Rv. 258373 . 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.